Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34950 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34950 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23414/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 49/2019 pubblicata il 18/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n.49/2019 pubblicata il 18/01/2019, ha rigettato il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE (il Centro) nella controversia con la Fondazione RAGIONE_SOCIALE
La controversia ha per oggetto il versamento dei contributi ex art.1 comma 39 legge n.243/2004 per gli anni dal 2005 al 2010.
Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta dal Centro e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
La corte territoriale, con riferimento alla interpretazione del «fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio sanitario nazionale» ha richiamato Cass. 24/03/2016 n.11255, ritenendo che il giudice di prime cure ne avesse fatto corretta applicazione.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Centro, con ricorso affidato a tre motivi. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art.360 primo comma n.4 c.p.c., in relazione all’art.643 secondo comma c.p.c. per l’omessa autenticazione della copia telematica del d.i. opposto ai sensi dell’art.16 bis comma 9 bis del d.l. n. 179 del 2012 conv. in legge n. 221 del 2012 e/o per carenza di copia autentica rilasciata dalla cancelleria.
Con il secondo motivo lamenta la «nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art.360 primo comma n.3 cpc per violazione e falsa applicazione degli artt.633 e 634 cpc e dell’art.115 cpc».
Con il terzo motivo lamenta la «nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art.360 n.3 cpc per violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 comma 39 l.243/2004».
Il primo motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni concorrenti.
In primo luogo non risulta che la questione sia mai stata sollevata avanti alla corte territoriale, né al giudice di prime cure. Sul punto si intende dare continuità al costante orientamento di questa corte, secondo il quale «i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001). Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 6542 del 2004), qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa» (cfr. Cass. 24/01/2019 n.2038).
6. In secondo luogo deve ritenersi che «la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: sicché è inammissibile l’impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 18/12/2015, n. 26831; Cass. Sez. U., 08/05/2017, n. 11141, p. 6 delle ragioni della decisione). 27. In altri termini, va anche alla fattispecie applicato il generale principio di diritto processuale, elaborato da questa Corte (Cass. 22/02/2016, n. 3432; Cass. 24/09/2015, n. 18394; Cass. 16/12/2014, n. 26450; Cass. 13/05/2014, n. 10327; Cass. 22/04/2013, n. 9722; Cass. 19/02/2013, n. 4020; Cass. 14/11/2012, n. 19992; Cass. 23/07/2012, n. 12804; Cass. 09/03/2012, n. 3712; Cass. 12/09/2011, n. 18635; Cass. Sez. U. 19/07/2011, n. 15763; Cass. 21/02/2008, n. 4435; Cass. 13 /07/2007, n. 15678), per il quale nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tali, ma solo se, appunto in dipendenza della loro violazione, ha subito un concreto pregiudizio.» (cfr. Cass. Sez. U. 09/08/2018, n.20.685). È appena il caso di rilevare che la pretesa violazione processuale, mai sollevata, non ha impedito la difesa del Centro nei due gradi di merito. Del resto nemmeno il ricorso per cassazione prospetta quale sarebbe il concreto vulnus ai diritti di difesa cagionato dal comportamento che si assume tenuto.
7. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ.. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione del costante orientamento di questa Corte, secondo il quale «per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali eo assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione
del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., sia l’attestazione del direttore della sede provinciale dell’ente creditore (in particolare, INPS o INAIL), sia i verbali di accertamento redatti dall’Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso Ente creditore, che, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell’inchiesta per averle apprese da terzi, possono fornire utili elementi di valutazione anche nell’eventuale successivo giudizio di opposizione» (Cass. Sez. Lav. 03/07/2014 n. 15208).
8. Anche il terzo motivo è inammissibile ex art.360 bis n.1 cod. proc. civ.. Nella determinazione della base imponibile del contributo oggetto di causa la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto stabiliti in materia da questa Corte, ai quali si intende dare continuità: «le questioni proposte con il ricorso sono state già esaminate di questa Corte in precedenti analoghi (tra le varie: Cass. n. 2005 del 26 gennaio 2017; Cass. n. 11590 del 6 giugno 2016; Cass. n. 11516 del 3 giugno 2016) ai quali si intende dare continuità; 8. i due motivi del ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente siccome connessi, sono fondati. In considerazione della pressoché totale sovrapponibilità delle argomentazioni delle parti con quelle espresse nei suindicati precedenti, ci si può qui limitare a richiamare quanto già affermato nei menzionati arresti, dandosi per acquisite le argomentazioni poste a sostegno del principio di diritto che è stato così espresso e che viene qui ribadito: << Il contributo del 2% previsto dall'articolo 1, comma 39, legge 23 agosto 2004, n. 243, dovuto dalle società di capitali, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente prestazioni specialistiche rese per il (e rimborsate dal) Servizio sanitario nazionale ed effettuate con l'apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma liberoprofessionale con l'abbattimento forfettario di legge per costo dei
materiali spese generali ex d.p.r. 23 marzo 1988, nn. 119 e 120, con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l'apporto di medici o odontoiatri»» (cfr. Cass. 08/07/2019 n.18273).
Per tutti questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/12/2024.