Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27229 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 27229 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
SENTENZA
sul ricorso 32918-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore AVV_NOTAIO legale rappresentante pro tempore, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE , domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 2011/2019 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 18/04/2019 R.G.N. 547/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sRAGIONE_SOCIALEnza depositata il 18.4.2019, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE a pagare all’RAGIONE_SOCIALE le somme dovute a titolo di contributi integrativi sulle prestazioni rese negli anni 2007-2010 da parte del RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, socio di RAGIONE_SOCIALE–
I giudici territoriali, in particolare, hanno ritenuto che sulla questione della spettanza dell’onere del contributo per gli anni in discorso dovesse spiegare efficacia preclusiva la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 29533/09, passata in giudicato, con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, giudicando inter partes in relazione alla spettanza dell’onere in questione per gli anni fino al 2007, ne aveva accertato la debenza a carico dell’RAGIONE_SOCIALE e che, in senso contrario, non poteva rilevare il ius superveniens costituito dall’art . 1, commi 39-40, l. n. 243/2004, espressamRAGIONE_SOCIALE invocato dall’RAGIONE_SOCIALE nel ricorso in appello al fine di argomentare la spettanza dell’onere in capo alla RAGIONE_SOCIALE appellata, dal momento che, trattandosi di normativa anteriore alla sRAGIONE_SOCIALEnza citata, non poteva considerarsi fatto (normativo) ad essa sopravvenuto.
Avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. Il RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, in proprio e n.q. di legale rapp.te di RAGIONE_SOCIALE
ha resistito con controricorso, successivamRAGIONE_SOCIALE illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’azienda ricorrRAGIONE_SOCIALE denuncia violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c. e altresì omesso esame circa un fatto decisivo, per avere la Corte di merito ritenuto che il giudicato formatosi inter partes in relazione al soggetto tenuto a corrispondere i contributi all’RAGIONE_SOCIALE per le prestazioni effettuate dal RAGIONE_SOCIALE COGNOME fino all’anno 2007 dovesse esplicare i suoi effetti anche nella presRAGIONE_SOCIALE controversia, che invece riguarda contributi integrativi sulle prestazioni rese in anni successivi (2008-2012).
Con il secondo motivo, l’azienda ricorrRAGIONE_SOCIALE lamenta violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 1, commi 39 -40, l. n. 243/2004, e dell’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la legge ult. cit. non costituisse fatto sopravvenuto rispetto al giudicato, siccome risalRAGIONE_SOCIALE ad epoca anteriore alla sua formazione.
Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile.
Questa Corte ha più volte chiarito che nel giudizio di legittimità, il principio della conoscibilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone alla parte ricorrRAGIONE_SOCIALE di riprodurre interamRAGIONE_SOCIALE il testo della sRAGIONE_SOCIALEnza della portata del cui comando si discute: e ciò sia il ricorrRAGIONE_SOCIALE invochi a proprio favore la preclusione pro iudicato , sia che intenda contestare la decisione dei giudici di merito che hanno rilevato in suo danno la sussistenza di tale preclusione (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 15737 del 2017, 17310 del 2020, 23515 del 2021).
Tale onere, tuttavia, non è stato nella specie assolto da parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, che si è limitata a riferire che l’accertamento
contenuto nella sRAGIONE_SOCIALEnza de qua , riferendosi a contributi relativi ad epoca anteriore a quella per cui si discute, non potrebbe ex se far stato nella presRAGIONE_SOCIALE controversia; e indipendRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE dal fatto che tale assunto è erroneo in diritto, avendo questa Corte affermato piuttosto che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sRAGIONE_SOCIALEnza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sRAGIONE_SOCIALEnza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. fra le tante Cass. nn. 8650 del 2010, 25269 del 2016, 11754 del 2018, 41895 del 2021), la censura deve considerarsi inammissibile.
Non miglior sorte merita il secondo motivo: a prescindere dall’effetto preclusivo del giudicato irrevocabilmRAGIONE_SOCIALE accertato dai giudici territoriali, che rende per larga parte superflua la disamina della censura, va comunque ricordato che questa Corte ha gi à avuto modo di chiarire che l’obbligo di versare all’RAGIONE_SOCIALE il contributo integrativo di cui all’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 103/1996, compete a coloro che si avvalgono dell’attività professionale degli iscritti, anche se quest’ulti ma venga esercitata in forma societaria o associata, incidendo il vincolo societario o associativo solo sulle concrete modalità di calcolo dell’importo contributivo dovuto ma non anche sul rapporto RAGIONE_SOCIALE intercorrRAGIONE_SOCIALE tra l’iscritto e l’RAGIONE_SOCIALE, e che in contrario non rileva la previsione dell’art. 1, comma 39, l. n. 243/2004, che ha posto a carico delle ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed
RAGIONE_SOCIALE, in qualunque forma costituite, e le RAGIONE_SOCIALE di capitali, operanti in regime di accreditamento col RAGIONE_SOCIALE‘ i contributi sulle ‘prestazioni specialistiche rese nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul RAGIONE_SOCIALE‘, trattandosi di norma riferRAGIONE_SOCIALEsi alle ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e alle ‘RAGIONE_SOCIALE di capitali’ che, in quanto eccezionale, non può estendersi oltre i casi e i tempi in essa considerati (così, tra le tante, Cass. nn. 2236 del 2020, 23515 e 41024 del 2021). Il ricorso, pertanto, va rigettato. Tenuto conto che i principi di diritto cui qui s’è data continuità si sono formati in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità, mentre, avuto riguardo al rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrRAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrRAGIONE_SOCIALE dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.4.2024.