Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14662 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14662 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14554-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
Oggetto
Contributi previdenziali
R.G.N.14554/2019
COGNOME.
Rep.
Ud.11/03/2025
CC
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE);
– intimata –
avverso la sentenza n. 5983/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/10/2018 R.G.N. 7116/2012; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 30.10.2018, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’IN PS somme per contributi omessi in danno di un lavoratore nel periodo compreso tra la data del licenziamento intimatogli e quella RAGIONE_SOCIALEa pronuncia giudiziale che, accertatane l’illegittimità, aveva disposto la sua reintegra nel posto di lavoro; che avverso tale pronuncia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche quale mandatario di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata; che, chiamata la causa all’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE‘11.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che il giudicato recato dalla sentenza di reintegra si estendesse anche all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ancorché successivamente al suo passaggio in giudicato le parti avessero
transatto la lite con accettazione da parte del lavoratore RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di lavoro in cambio del versamento di una somma di denaro;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 St. lav., nel testo vigente ratione temporis e anteriore alle modifiche recate dall’art. 1, l. n. 92/2012, per non avere la Corte territoriale considerato che la sentenza di reintegra non recava alcuna statuizione di condanna al pagamento dei contributi previdenziali;
che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘intima connessione RAGIONE_SOCIALEe censure;
che, sulla scorta di Cass. S.U. n. 15143 del 2007, questa Corte ha chiarito che, nel vigore del testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 St. lav. successivo alle modifiche introdotte con l. n. 108/1990 e anteriore alle ulteriori modifiche apportate dalla l. n. 92/2012, nel peri odo compreso tra la data RAGIONE_SOCIALE‘illegittimo licenziamento e quella RAGIONE_SOCIALEa pronuncia giudiziale contenente l’ordine di reintegra del lavoratore rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale ed il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versar e all’ente previdenziale i contributi assicurativi, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori (Cass. nn. 8800 del 2008, 23181 del 2013);
che non rileva in contrario che la sentenza di reintegra non rechi espressamente la condanna al pagamento dei contributi previdenziali dovuti, discendendo l’obbligo di pagamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione dalla natura costitutiva, con effetti retroattivi, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia giudiziale, che fa sì che il rapporto di lavoro debba considerarsi come non mai interrotto e le retribuzioni maturate nel periodo debbano qualificarsi come giuridicamente ‘dovute’ ai fini contributivi;
che, a tal riguardo, Cass. S.U. n. 15143 del 2007 ha espressamente affermato che ‘l’obbligo contributivo -commisurato alla retribuzione contrattuale dovuta -esiste perché esiste la obbligazione retributiva, e non viene meno se a causa del suo inadempimento la prestazione originariamente pattuita si trasforma in altra di natura risarcitoria, perché siffatta trasformazione opera solo sul piano del rapporto tra datore e lavoratore’, mentre ‘sul piano previdenziale […] l’obbligo contributivo resta commisurato alla retribuzione contrattualmente dovuta, operando pienamente, a questo fine, la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto di recesso’ (così Cass. n. 15143 del 2007, cit., in motivazione);
che, conseguentemente, deve ritenersi che l’assenza di una espressa pronuncia di condanna al pagamento dei contributi previdenziali possa rilevare, se del caso, ai fini RAGIONE_SOCIALEa possibilità che l’ente possa avvalersi, ai fini RAGIONE_SOCIALEa riscossione, del più lungo termine prescrizionale previsto dall’art. 2953 c.c. (arg. ex Cass. n. 6722 del 2021), che è questione, tuttavia, estranea alla vicenda per cui è causa;
che, essendo affatto consolidato il principio secondo cui la transazione con cui il lavoratore ed il datore di lavoro abbiano definito la controversia in ordine alla obbligazione retributiva non può spiegare efficacia sulla distinta ed autonoma obbligazione contributiva, derivante dalla legge, che fa capo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ( ex multis Cass. n. 2642 del 2014 e succ. conf.), il ricorso va conclusivamente rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE svolto alcuna apprezzabile difesa al di là del deposito RAGIONE_SOCIALEa procura in calce al ricorso notificatogli;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE‘11.3.2025.