Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7275 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7275 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36429/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, e rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 151/2019 depositata il 22/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La Corte di appello di Venezia, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Vicenza, accoglieva la opposizione proposta da NOME COGNOME
avverso l’avviso di addebito notificato dall’RAGIONE_SOCIALE per il recupero RAGIONE_SOCIALEa maggiore contribuzione dovuta alla gestione artigiani negli anni 20072010, calcolata dall’ente anche sul reddito derivante dalla sua partecipazione a società di capitali (RAGIONE_SOCIALE.
2.La Corte territoriale riteneva che l’articolo 3 bis del d.l. n. 348/1992, in forza del quale i contributi sono calcolati non solo sul reddito RAGIONE_SOCIALE‘attività che ha dato luogo all’iscrizione ma sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF, si riferisse soltanto al socio di società di persone. Per il socio di società di capitali non rilevava la norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3 bis citato e si applicava il presupposto impositivo generale di cui all’articolo 1, comma 202, l. n. 662/1996 (svolgimento di attività lavorativa personale abituale e prevalente nella società).
3. Si traeva conferma di tale principio dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 354/2001, che aveva distinto la posizione del socio di società di persone, per il quale il reddito prodotto dalla società è imputato soggettivamente ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili (art. 5 d.P.R. n. 917/1986), sicché il reddito RAGIONE_SOCIALEa società è reddito personale del socio, da quella del socio di società di capitali, per il quale è la società ad essere soggetta all’imposta sul reddito ed il socio riceve utili che costituiscono redditi da capitale.
4.Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, articolato in un unico motivo. Ha resistito con controricorso NOME COGNOME, che ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1 cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE
1.Il ricorso con il quale l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciatoai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. -la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 bis RAGIONE_SOCIALEa legge 14 novembre 1992 n. 438, che ha convertito con modificazioni il d.l. 19 settembre 1992 n. 384 ed, in connessione con questo, RAGIONE_SOCIALEa legge 2 agosto 1990 n. 233, è infondato.
2.La questione sottoposta all’esame di questa Corte attiene al se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere RAGIONE_SOCIALEa tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell’anno di
riferimento, compresi quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa.
3.Si tratta di questione sulla quale si è formata una giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui si intende assicurare continuità (tra le tante: Cass. 25 novembre 2024 n. 30316; Cass. 19 agosto 2024 n. 22091; Cass. 19 gennaio 2021 n. 805; Cass. 14 settembre 2020 n. 19001; Cass. 7 settembre 2020 n. 18594; Cass. 26 settembre 2019 n. 24096 e 24097; Cass. n. 21540 del 2019).
4.Nelle pronunce sopra richiamate è stato rilevato che il d.l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis , convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che, a decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla l. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono; con la nuova disposizione rileva la totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, con una formulazione che realizza un ampliamento RAGIONE_SOCIALEa base imponibile contributiva, non parlandosi più RAGIONE_SOCIALEa sola attività che dà titolo all’iscrizione alla gestione di cui alla legge n. 233 del 1990, art. 1.
5.Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre fare riferimento alle norme fiscali e, dunque, in primo luogo al testo unico RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il citato D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi di impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 (nel testo post-riforma del 2004), sono quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale mentre l’art. 44, lett. e) (nel testo post- riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES).
6.Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi di impresa, così come definiti dalla disciplina fiscale e considerato che, secondo il testo unico RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi. Sono stati poi messi in evidenza il diverso
regime dettato per i soci di società di persone e le ragioni di coerenza del sistema, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 354 del 2001.
7.In definitiva, va riaffermato che il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere RAGIONE_SOCIALEa tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definiti dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del D.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del D.P.R. n. 917 del 1986).
8.Poiché nella specie è incontroverso che i redditi in contestazione siano derivati da mera partecipazione ad utili di società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, si deve escludere che essi debbano essere computati nella base imponibile contributiva.
9.Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese si compensano tra le parti, in quanto l’orientamento di questa Corte qui ribadito si è formato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
11.Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 16 gennaio 2025