Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4171 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4171 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 29883-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 199/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/05/2020 R.G.N. 395/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa:
Oggetto
CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI
R.G.N.29883/2020
Ud 13/01/2026 CC
NOME COGNOME proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, e impugnava l’avviso di addebito con il quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE chiedeva il pagamento di euro 8.295,12 a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti con riferimento al periodo 02/2010 – 05/2012 per la qualità rivestita dalla ricorrente di socia della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. La ricorrente contestava la pretesa assumendo di essere iscritta alla gestione commercianti quale amministratrice di una società di persone (la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e di avere regolarmente denunciato e versato i contributi dovuti per gli utili prodotti dalla stessa società di persone. Assumeva di non dover essere onerata della contribuzione sulle somme percepite quale socia di una società di capita li. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Grosseto accoglieva la domanda e annullava l’avviso di addebito opposto.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso detta sentenza. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio contestando l’impugnazione e chiedendone il rigetto. Con la sentenza n. 199/2020 depositata in data 25/05/2020 la Corte di Appello di Firenze, sezione lavoro, rigettava l’ appello.
Avverso detta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. NOME COGNOME si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Il ricorso è stato trattato dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 13/01/2026.
Ragioni della decisione:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 -bis della legge 14/11/1992, n. 438 di conversione con modifiche del d.l. 19/09/1992, n. 384 e della
legge 02/08/1990, n. 233 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c..
2. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto conteggiabili solo i redditi derivanti dall’esercizio di una attività imprenditoriale e, dunque, quelli ricavati dalla società in accomandita semplice della quale l’odierna controricor rente è amministratrice rimanendo esclusi dal calcolo della base imponibile ai fini della contribuzione i redditi percepiti dalla mera partecipazione a una società di capitali, senza prestazione in quel contesto di una attività lavorativa. Secondo il ricorso, quella offerta dalla Corte di Appello sarebbe una interpretazione letterale dell’art. 3 -bis della legge 438/1992 che non terrebbe in conto come l’art. 1, comma 203, della legge 662/1996, nell’innovare l’art. 29, primo comma, lettera b), ultimo periodo della legge 160/1975, abbia inserito i soci delle società a responsabilità limitata tra i soggetti ascrivibili alla gestione commercianti. Una diversa interpretazione varrebbe a condurre alla violazione del principio di uguaglianza riguardo alla categoria dei soci di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE tra quelli che rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’art. 29, primo comma, lettera b), ultimo periodo della legge 160/1975 come innovato dall’art. 1, comma 203, della legge 662/1996 e quelli che rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’art. 3 -bis del d.l. n. 384/1992. Ed una violazione del principio di uguaglianza sarebbe configurabile nell’ambito dell’art. 3 -bis del d.l. n. 384/1992 tra i soci di società di persone e i soci di società di capitali. Secondo l’Istituto dovr ebbero essere tenuti in considerazione tutti i redditi percepiti dal soggetto e denunciati ai fini Irpef a prescindere se gli stessi derivino da una attività imprenditoriale o meno.
Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha fatto applicazione di un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e il ricorso deduce argomentazioni già disattese anche da recenti pronunce senza recare sostanziali elementi di novità.
Il RAGIONE_SOCIALE ritiene, allora, di confermare l’orientamento secondo il quale: il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986) Cass. 19/08/2024, n. 22901)
Si considerino, in proposito, anche le considerazioni spese da Cass. 19/08/2024, n. 22901 che ben si attagliano anche al caso di specie: «rileva il RAGIONE_SOCIALE che la questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene al fatto se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa. Si tratta di questione recentemente affrontata e risolta da questa Corte (cfr. Cass. n. 21540 del 2019, Cass. n. 18594 del 2020, n. 19001 del 2020)
ai cui principi si intende dare continuità. Nelle sentenze sopra richiamate è stato rilevato che il D.L. 19 settembre 1992, nr. 384, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 nr. 438, ha previsto che a decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono e che con la nuova disposizione rileva «la totalità» dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all’iscrizione alla gestione della legge n. 233 del 1990, ex art. 1, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva. È stato precisato, altresì, che al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre fare riferimento alle norme fiscali e, dunque, in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, nr. 917. Il citato D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d’impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell’art. 55 (nel testo post riforma del 2004), sono quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale mentre l’art. 44, lett. e) (nel testo post riforma del 2004), ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES). Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi. Sono stati poi
messi in evidenza il diverso regime dettato per i soci di società di persone e le ragioni di coerenza del sistema alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 354 del 2001. In definitiva va riaffermato che il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986) (in questi termini Cass. n. 21540 del 2019 e anche n. 18892 del 2023. e n. 805 del 2021). 4.4. Poiché nella specie è incontroverso che i redditi in contestazione siano derivati da mera partecipazione ad utili di società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, si deve escludere che essi debbano essere computati nella base imponibile contributiva.
Quanto ai dubbi circa la costituzionalità dell’interpretazione posta a fondamento della sentenza impugnata, pure dedotti in ricorso, appare sufficiente richiamare i punti di motivazione resi da Cass. 20/08/2019, n. 21540: «La soluzione che qui viene adottata è del tutto coerente con l’impostazione del sistema come delineata dall’art. 38 II comma della Costituzione, che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile. Diversamente, per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi
delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (art. 6 comma 3 del testo post riforma del 2004 del D.P.R. n. 917 del 2016). Ed è proprio il diverso regime dettato per le società di persone da cui deriva il principio, affermato da questa Corte nella sentenza n. 29779 del 2017, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, ha ben distinto tra la posizione dei soci (non lavoratori) delle società dì capitali e quelli delle società di persone, ove ha ritenuto non fondata, in riferimento all’art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv., con modìf., in I. 14 novembre 1992 n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione RAGIONE_SOCIALE i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali. Ha infatti rilevato che nell’ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l’elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un’attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante;
né la scelta del legislatore può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all’onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali ai sensi dell’art. 5 legge 2 agosto 1990 n. 233, in base al quale la misura dei trattamenti è rapportata al reddito annuo di impresa. E’ vero che la Consulta nel richiamato arresto ha rilevato che dall’art. 38, comma 2, Cost., non si desume un’intima e indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e che anzi, le più recenti riforme in materia evidenziano sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell’attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia dì regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile. Tale tendenza all’ampliamento della base contributiva deve però di necessità essere contenuto entro ì limiti delineati dal legislatore, non potendo giungersi ad estendere in via analogica la portata delle relative previsioni, tra l’altro, come avverrebbe accogliendo la tesi dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, disattendendo proprio il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale».
Il ricorso deve, così, essere respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)