Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11217 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11217 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6858-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
Oggetto
Contributi previdenziali lavoratori autonomi
R.G.N. 6858/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 12/02/2025
CC
avverso la sentenza n. 660/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/12/2021 R.G.N. 181/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 30.12.2021, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva accolto l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di differenze sui contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti per l’anno 2015, ritenendo come già il primo giudice -che l’agevolazione introdotta dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), dovesse andare esente da contribuzione;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura;
che NOME COGNOME ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 12.2.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 -bis , d.l. n. 384/1992 (conv. con l. n. 438/1992), dell’art. 1, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 2014/2011), nonché dell’art. 8, comma 3, d.m. 14.3.2012, per avere la Corte di merito ritenuto che la deduzione per rendimento nozionale del capitale dovesse essere esclusa dalla base imponibile utile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale;
che il motivo è infondato, essendosi chiarito che, ai fini della Gestione commercianti, non va computato, per l’individuazione della base per del capitale (c.d. “ACE”), prevista dall’art.
determinazione dei contributi dovuti alla imponibile, l’importo corrispondente alla deduzione rendimento nozionale 1, d.l. n. 201/2011, per le imprese che siano in grado di finanziarsi con capitali propri, essendo la base imponibile contributiva costituita dalla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e cos tituendo l’ACE un onere deducibile che incide sulla quantificazione del reddito d’impresa imponibile (così Cass. n. 17295 del 2023);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12.2.2025.