Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29777 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 29777 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20807-2024 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME; – controricorrente – avverso la sentenza n. 29/2024 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/04/2024 R.G.N. 312/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Oggetto contributi
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/09/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Brescia , per quanto qui ancora interessa, ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova che, aveva rigettato l’opposizione proposta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso il verbale del 15 marzo 2022 con il quale era stato accertato l’obbligo di versamento all’RAGIONE_SOCIALE dei contributi per l’attività prestata dai lavoratori fittiziamente in Cassa integrazione guadagni, ordinaria e Covid, che avevano invece prestato regolare servizio nei cantieri dei committenti.
1.1. La Corte di merito ha ritenuto infatti che lo svolgimento effettivo di attività lavorativa era risultato provato dalla documentazione consegnata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dalle società committenti (documenti di cantiere) riscontrata poi con le richieste di cassa integrazione avanzate e dalla verifica dei costi del lavoro sostenuti con il valore delle fatture emesse. Ha ritenuto invece irrilevante la circostanza che i lavoratori non fossero stati sentiti a sommarie informazioni dai verbalizzanti. Sotto altro profilo, poi, la Corte ha accertato che l’assunzione di otto lavoratori subito collocati in assenza non retribuita e poi in CIG era fittizia ed era stata effettuata proprio per consentire loro di beneficiare dell’indennità. Conseguentemente ha ritenuto legittimo l’annu llamento delle posizioni contributive e l’ addebito alla società della contribuzione omessa sulle ore di Cassa integrazione dichiarate.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che ha articolato tre motivi ai quali ha resistito con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. È stata formulata proposta di definizione accelerata del giudizio e la società ricorrente ha chiesto la decisione ed ha depositato memoria illustrativa. All’esito dell’odierna camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. e si deduce che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto dimostrata senza neppure ammettere la prova testimoniale la fittizietà della CIG e la prestazione effettiva dell’attività lavorativa da parte dei dipendenti che avevano ricevuto l’indennità senza che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che ne era onerato ne avesse offerto la prova.
Con il secondo motivo è censurata la sentenza per avere in violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. attribuito fede privilegiata a documentazione non prodotta in atti. Si sottolinea che i giornali di cantiere utilizzati dagli ispettori nel verbale di accertamento non erano mai stati consegnati all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che non li aveva mai depositati in giudizio. In sostanza la Corte di appello avrebbe fondato il proprio convincimento attribuendo fede privilegiata a dichiarazioni contenute nel verbale relative a fatti che non erano avvenuti in presenza dei verbalizzanti.
Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione dell’art. 2697 c.c. ed in particolare la mancata ammissione delle prove chieste anche dall’Istituto sin dal primo grado e reiterate in appello.
Le censure che possono essere esaminate congiuntamente sono inammissibili
6.1. Va rammentato che nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione con la quale è irrogata la sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo
stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Essi tuttavia sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo alle dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell’immediatezza dei fatti rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di un’ adeguata motivazione (cfr. Cass. 23/04/2025 n. 10634). Se infatti non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ., l’esperimento del rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento ciò non significa che l’impugnativa dell’opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell’opponente (cfr. Cass. n. 23800 del 2014 e n . 23252 del 2024).
6.2. Tanto premesso ritiene il Collegio che nel caso in esame le censure pretendono dalla Corte una diversa valutazione delle emergenze istruttorie. La Corte di merito ha proceduto proprio ad una ricostruzione degli elementi di fatto anche risultanti dal verbale ed è pervenuta al convincimento che effettivamente il personale formalmente in CIG avesse invece lavorato e che,
conseguentemente, non fosse dovuta l’indennit à ed invece erano specificatamente dovuti i contributi
6.3. Come correttamente già evidenziato dalla proposta di definizione accelerata la sentenza risulta al riguardo adeguatamente motivata e certo non incorre in vizi ancora rilevanti di motivazione che nel ricorso non sono neppure denunciati (un omesso esame è prospettato inammissibilmente solo con la memoria illustrativa).
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate on dispositivo. Ai sensi dell’art. 380 bis ultimo comma, poi, deve essere disposta la condanna della ricorrente al pagamento ai sensi dell’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c. delle somme specificate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 7.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 96 c.p.c. condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente della somma di € 3.500,00 oltre che al pagament o di € 3.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma il 17 settembre 2025
La Presidente NOME COGNOME