Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5406 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5406 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15727-2021 proposto da:
C.I.P.A.G. –RAGIONE_SOCIALE ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
Oggetto
R.G.N.15727/2021
COGNOME
Rep.
Ud.15/01/2025
CC
– intimata –
avverso la sentenza n. 545/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 09/12/2020 R.G.N. 602/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti impugna la sentenza n.545/2020 della Corte d’appello di Salerno che ha accolto il gravame di COGNOME NOME avverso la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva respinto la sua opposizione avverso l’iscrizione d’ufficio alla Cassa geometri e ad una cartella di pagamento relativa a crediti contributivi della Cassa per gli anni dal 2008 al 2013.
Propone tre motivi di censura.
Resiste COGNOME NOME con controricorso.
Agenzia delle Entrate -Riscossione è rimasta intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 gennaio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
La Cassa impugna la sentenza sulla base di tre motivi, tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
I motivo) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 32 e 33, legge n. 537/1993, degli artt. 1 ss d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, dell’art. 1, comma 488, della legge n.147/2013, dell’art. 6 del d.lgs. n. 103/1996, art. 1 l. 37/1967, degli artt. 10 e 22 della legge n. 773/1993, dell’art. 5 Statuto della Cassa.
II motivo) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 37/1967, degli artt. 10 e 22 della legge n. 773/1982, legge delega n. 537/1993 (art. 1 commi 32 e 33), degli artt. 1 e ss del d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 5 dello Statuto.
III motivo) violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di riparto dell’onere della prova in particolare dell’art. 5 Statuto Cassa, delle delibere CIPAG n. 2/2003 e n. 123/2009, dell’art. 2697 cod. civ.
La Cassa in sostanza si duole che la Corte non abbia considerato che, nella specie, si discuteva del pagamento della contribuzione minima, dovuta anche in caso di esercizio saltuario o occasionale dell’attività professionale ed anche in assenza di reddito, e che abbia ritenuto che le previsioni regolamentari della Cassa fossero illegittime e, quindi, da disapplicarsi.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, per l’intima connessione che li unisce, e sono fondati, con conseguente assorbimento del terzo, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscri zione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo invece irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito (così Cass. nn. 4568 del 2021 e 28188 del 2022, seguite da innumerevoli successive conformi: v. da ult. Cass. n. 15856/2023, 17823/2023, n. 17824/2023, n. 19508/2023, n. 25363/2023, n. 12695/2024, n. 22880/2024, n. 26330/2024, n. 30191/2024, n. 3665/2025, n. 3667/2025, n. 3669/2025).
Per motivare l’accoglimento dell’opposizione, la Corte ha valorizzato il numero esiguo di atti (5) compiuti dal geometra in 5 anni (in particolare n. 3 atti DOCFA e n. 2 pratiche edilizie) a titolo gratuito e nell’interesse proprio o in quello del suocero ed
il dato incontestato dello svolgimento nello stesso arco temporale di attività lavorativa dipendente, richiamando Cass. n. 5375/2019 che aveva evidenziato il contrasto tra la norma dello Statuto, che prevede l’obbligo di iscrizione alla cassa anche per coloro che esercitano senza carattere di esclusività e continuità la professione, e la normativa primaria di cui alla legge n. 773/1982, che contempla l’obbligo solo per chi esercita la professione con carattere di continuità, se non iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, concludendo, quindi, che sono illegittime le pretese di iscrizione alla Cassa e versamento dei contributi nei confronti dei geometri che esercitano la professione in maniera non abituale o in maniera abituale ma in costanza di altra forma previdenziale.
Le critiche che parte ricorrente formula nei confronti del provvedimento gravato sono già state ritenute fondate da questa Corte, laddove il principio espresso da Cass. n. 5375/2019, invocato dal Collegio, è stato consapevolmente superato dalla giurisprudenza successiva, sopra richiamata.
Come ricordato, ex multis , da Cass. n. 30191/2024, «ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo invece irrilevante la natura occasionale dell’esercizio dell a professione e la mancata produzione di reddito (così Cass. nn. 4568 del 2021 e 28188 del 2022, seguite da innumerevoli successive conformi: v. da ult. Cass. n. 12695 del 2024); in particolare, è stato chiarito come le previsioni statutarie che la Cassa ha adottato a seguito della privatizzazione disposta ex lege non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto già previsto dalle leggi nn. 37/1967 e 773/1982, ma si sono limitate a ridefinire, nell’ambito del nuovo assetto normativo, il sistema
degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge n. 335/1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine delle casse privatizzate».
Inoltre va ribadito che l’art. 22 della legge n. 773/1982, pur prevedendo che ‘l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria’, «teneva nondimeno fermo a carico del geometra iscritto all’albo che non esercitasse la professione con tale carattere di continuità il pagamento di un contributo di solidarietà nella misura fissata dal precedente art. 10, comma 6°, non senza rimettere ad un regolamento della Cassa la determinazione dei criteri per l’individuazione del requisito della continuità professionale; che, così ricostruita la portata dell’assetto normativo precedente all’innovazione rappres entata prima dal d.lgs. n. 509/1994 e poi dall’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (per come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e successivamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), deve ritenersi che la potestà di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all’albo che non svolgono attività professionale continuativa, unitamente a quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito della continuatività medesima, fosse già prevista nella legge regolatrice dell’attività della Cassa ricorrente e che la trasformazione del contributo di solidarietà in contributo (soggettivo) minimo sia coerente vuoi con l’attribuzione della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicu rare l’equilibrio finanziario di lungo termine, vuoi col principio generale di universalizzazione delle tutele previdenziali fissato dall’art. 2,
comma 26, l. n. 335/1995 (di portata chiaramente antitetica a quello che ispirava l’art. 22, l. n. 773/1982), secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate da una persona fisica deve corrispondere una specifica copertura assicurativa (cfr. in tal senso Cass. n. 28188 del 2022, cit., in motivazione)» (Cass. n. 30191/2024).
Il ricorso, conseguentemente, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 gennaio