Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22459 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22459 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19550/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE in persona del liquidatore pro tempore
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 770/2019 pubblicata il 12/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Firenze accoglieva in parte il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE nella controversia con la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE
La controversia, per la materia ancora viva nel giudizio di legittimità, ha per oggetto l’opposizione ad avviso di addebito con riferimento al versamento dei contributi previdenziali sui compensi erogati agli istruttori sportivi di una società sportiva dilettantistica costituita ex art.90 legge n.289/2002 e iscritta al registro CONI, nel periodo dal gennaio 2009 al maggio 2013.
Il Tribunale di Firenze accoglieva l’opposizione in parte qua.
La corte territoriale, in parziale riforma, accoglieva l’opposizione limitatamente al periodo da febbraio 2010 (data della iscrizione al CONI) al maggio 2013.
Per la cassazione della sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a tre motivi. La SSD RAGIONE_SOCIALE e INAIL sono rimasti intimati. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma
cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo I.RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 4 del d.lgs. C.p.s. n.704/1947; dell’articolo unico del d.m. 15/03/2005 n.17445; dell’articolo unico del d.m. 15/03/2005 n.17454; dell’art.67 comma 1 lettera m) del
d.P.R. n.917/1986, dell’art.24 comma 5 del d.l. n.207/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.14/2009, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.67 comma 1 lettera m) e 69 del d.P.R. n.917/1986, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Con il terzo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.67 comma 1 lettera m) e 69 del d.P.R. n.917/1986, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, vertendo tutti sulla medesima questione giuridica, ossia l’assoggettamento alla obbligazione contributiva per il periodo dal febbraio 2010 al maggio 2013 con riferimento all’attività svolta dagli istrutt ori sportivi di società sportiva dilettantistica iscritta al CONI.
Sul punto si richiamano i principi di diritto di Cass. 28/04/2025 n.11196, Cass. 28/04/2025 n. 11203 e Cass. 1/04/2025 (e precedenti richiamati), ai quali si intende dare continuità, «le questioni devolute, già affrontate e risolte dalla Corte, sono infondate alla stregua di principi che, ratione temporis, rilevano anche nella presente controversia. Si è affermato che: «Il D.M. 15 marzo 2005 n. 17445, sulla base della preesistente previsione contenuta D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, ha specificato che rientrano nell’ambito del raggruppamento di cui alla lett. B), gli “impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi” che dunque sono soggetti in via generale all’obbligo assicurativo presso la gestione RAGIONE_SOCIALE, ora confluita presso l’INPS. Per effetto della previsione contenuta nell’art. 67 TUIR, primo comma lettera m), che dunque determina effetti eccettuativi anche rispetto all’obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all’art. 69 TUIR,
relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 conv. in I. n. 14 del 2009) a condizione che chi invoca l’esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che:
le prestazioni rese non siano compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67 primo comma TUIR);
tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l’attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell’affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI;
le prestazioni siano rese nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l’associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto obbligo personale; – il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità » (Cass. nr. 41397 del 2021 e plurime successive conformi). 14. Si è, in particolare, specificato che l’art. 67 TUIR non consente di includere, all’interno dell’area dei redditi diversi, le somme percepite da coloro i quali svolgono «professionalmente» le attività cui le somme si riferiscono. La professionalità è da intendersi in chiave soggettiva, riferita alle modalità di svolgimento dell’attività, e non in relazione alla natura
oggettiva dell’attività; sono esclusi, dunque, dai redditi diversi quelli provenienti non già da attività professionali, ma quelli derivanti da attività svolte professionalmente (tra le tante, v. in motivazione, Cass. 2339 del 2022, paragrafi 19 e ss)».
La corte territoriale non si è attenuta a questi principi di diritto, perché ha ritenuto l’esenzione dall’obbligo contributivo ex artt.67 comma primo lettera m) e 69 d.P.R. n.917/1986 senza svolgere alcuno degli accertamenti di fatto afferenti allo svolgimento in concreto del rapporto tra datore di lavoro e istruttori sportivi, né con riferimento alla natura soggettivamente professionale dell’attività svolta dagli istruttori sportivi.
Sul punto, richiamando la motivazione del primo giudice, la corte territoriale ha ritenuto che l’esenzione spettasse «a prescindere dalla natura professionale della prestazione degli istruttori», sulla base della mera interpretazione delle disposizioni c he l’istituto previdenziale pone a fondamento del ricorso.
Il ricorso deve essere accolto, per quanto di ragione, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima corte d’appello che, in diversa composizione, dovrà procedere agli accertamenti in fatto richiesti dai principi di diritto sopra richiamati per la sussistenza dei presupposti dell’esenzione dall’obbligo contributivo. La corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Firenze che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25/06/2025.