Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22340 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22340 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30646/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché COGNOME in proprio, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO ROMA, presso lo stud io dell’avv. COGNOME che li rappresenta e difende con l’avv. COGNOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 467/2021 pubblicata il 10/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE nella controversia con RAGIONE_SOCIALE
La controversia ha per oggetto l’opposizione ad avviso di addebito con riferimento al versamento dei contributi previdenziali nel periodo dal gennaio 2016 al marzo 2017, afferenti: a) ai rapporti di lavoro subordinato di NOME COGNOME e NOME COGNOME (solo in parte formalizzato, il primo; non formalizzato, il secondo); b) alla riqualificazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di segreteria amministrativa e gestionale; c) alle prestazioni svolte dagli istruttori sportivi.
Il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione .
Per la cassazione della sentenza ricorrono NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE con ricorso affidato a sei motivi.
I.N.P.S. resiste con controricorso. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per violazione dell’art.132 cod. proc. civ. in relazione all’art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ. .
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art.67 comma 1 lettera m) del d.P.R. n. 917/1986 in combinato disposto con l’art.35 comma 5 d.l. n. 207/2007 e dell’art.12 delle disposizioni sulla legge in generale, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ .
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art.67 comma 1 lettera m) del d.P.R. n. 917/1986, dell’art.35 d.l. n. 207/2007 , dell’art.12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art.115 cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art.2 della legge n.91/1981 e dell’art.116 cod. proc. civ., in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ .
Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art.2 comma 2 del d.lgs. n.81/2015, dell’art. 67 comma 1 lettera m) del d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 2094 cod. civ., dell’art.12 delle disposizioni sulla legge in generale , degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2697, 2702, 2722, 2729 cod. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Il primo motivo è infondato. I ricorrenti deducono che la sentenza impugnata costituisce una pedissequa riproduzione della difesa dell’INPS ed è priva di alcun richiamo alle argomentazioni difensive dell’appellante e dell’esposizione delle ragioni giuridiche utilizzate per disattenderle.
La motivazione della sentenza impugnata non si risolve nella pedissequa riproduzione della memoria di costituzione dell’I.N.P.S. nel grado d’appello, nella sua acritica recezione, perché la corte territoriale ha proceduto ─ come previsto dall’art.116 comma primo
cod. proc. civ. ─ alla valutazione delle fonti di prova secondo il suo prudente apprezzamento. Tale valutazione ha compiuto con riferimento alla testimonianza della lavoratrice NOME COGNOME dalla quale la corte ha evinto «i connotati tipici della subordinazione» sia con riferimento al suo rapporto di lavoro (non formalizzato) che con riferimento ai rapporti dei collaboratori coordinati e continuativi (pag.10 sentenza). Con riferimento al tema della esenzione dal versamento dei contributi per gli istruttori sportivi, ex art.67 comma 1 lettera m) del d.P.R. n. 917/1986, la corte territoriale ha ripreso in buona parte le argomentazioni svolte dall’I.N.P.S. nella sua memoria difensiva, con particolare riferimento ai presupposti richiesti per la sussistenza della esenzione. Al tempo stesso la corte ha proceduto ad una autonoma valutazione delle fonti di prova ─ come previsto dall’art.116 cod. proc. civ. ─ ritenendo che non risultasse provato «lo svolgimento dell’attività agonistica dilettantistica, caratteristica dirimente ai fini dell’esenzione contributiva invocata dagli odierni appellanti (…) La società ricorrente risulta iscritta al CONI, ma non risulta agli atti che i singoli istruttori preparino atleti che partecipino a manifestazioni agonistiche di tipo dilettantistico» (pag.14 motivazione). Infine, la corte ha proceduto ad apprezzare il requisito della professionalità delle prestazioni svolte dagli istruttori, ritenendo che «l’attività dei lavoratori i n questione è sicuramente professionale in quanto svolta in modo abituale e professionale».
9. Sul punto vengono in considerazione i principi di diritto di Cass. S.U. 16/01/2015 n.642, secondo i quali «nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé,
sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive». 10. Avuto riguardo a questo principio di diritto, ritiene il Collegio che la corte territoriale non si sia limitata a recepire in modo acritico le tesi dell’istituto previdenziale ma abbia proceduto ad una autonoma valutazione delle fonti di prova secondo il suo prudente apprezzamento, come previsto dall’art.116 cod. proc. civ., dando conto delle ragioni poste a fondamento delle sue decisioni. Non sussiste dunque il vizio di motivazione lamentato ed il motivo deve essere rigettato.
11. Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, vertendo tutti sulla medesima questione giuridica, ossia l’assoggettamento alla obbligazione contributiva per il periodo dal gennaio 2016 al marzo 2017 con riferimento all’attività svolta dagli istruttori sportivi.
12. I ricorrenti censurano: a) la pretesa riqualificazione dei rapporti di lavoro autonomo degli istruttori di società sportivo dilettantistica riconosciuta dal CONI aventi ad oggetto l’insegnamento e l’allenamento nell’attività di fitness e all’assoggettamento dei relativi compensi a contribuzione previdenziale per la pretesa natura professionale dell’ attività svolta (secondo motivo); b) la pretesa riqualificazione come professionali dei rapporti di lavoro autonomo degli istruttori di società sportivo dilettantistica riconosciuta dal CONI aventi ad oggetto l’insegnamento e l’allenamento nell’attività di fitness e al preteso assoggettamento dei relativi compensi a contribuzione previdenziale, per preteso mancato svolgimento dell’attività di preparazione alle competizioni dilettantistiche o attività agonistica dilettantistica (terzo motivo); c) la pretesa nozione e il preteso contenuto dell’attività professionale degli istruttori di società sportivo dilettantistica quale attività di carattere specialistico e non occasionale (quarto motivo).
Sul punto si richiamano i principi di diritto di Cass. 28/04/2025 n.11196, Cass. 28/04/2025 n. 11203 e Cass. 1/04/2025 (e precedenti richiamati), ai quali si intende dare continuità, «le questioni devolute, già affrontate e risolte dalla Corte, sono infondate alla stregua di principi che, ratione temporis, rilevano anche nella presente controversia. Si è affermato che: «Il D.M. 15 marzo 2005 n. 17445, sulla base della preesistente previsione contenuta D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, ha specificato che rientrano nell’ambito del raggruppamento di cui alla lett. B), gli “impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi” che dunque sono soggetti in via generale all’obbligo assicurativo presso la gestione RAGIONE_SOCIALE, ora confluita presso l’INPS. Per effetto della previsione contenuta nell’art. 67 TUIR, primo comma lettera m), che dunque determina effetti eccettuativi anche rispetto all’obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all’art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 conv. in I. n. 14 del 2009) a condizione che chi invoca l’esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che:
le prestazioni rese non siano compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67 primo comma TUIR);
tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l’attività senza fine di lucro e, quindi,
operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell’affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI;
– le prestazioni siano rese nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l’associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto obbligo personale; – il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità » (Cass. nr. 41397 del 2021 e plurime successive conformi). 14. Si è, in particolare, specificato che l’art. 67 TUIR non consente di includere, all’interno dell’area dei redditi diversi, le somme percepite da coloro i quali svolgono «professionalmente» le attività cui le somme si riferiscono. La professionalità è da intendersi in chiave soggettiva, riferita alle modalità di svolgimento dell’attività, e non in relazione alla natura oggettiva dell’attività; sono esclusi, dunque, dai redditi diversi quelli provenienti non già da attività professionali, ma quelli derivanti da attività svolte professionalmente (tra le tante, v. in motivazione, Cass. 2339 del 2022, paragrafi 19 e ss)».
14. La corte territoriale si è attenuta a questi principi di diritto, perché ha escluso l’esenzione dall’obbligo contributivo ex artt.67 comma primo lettera m) e 69 d.P.R. n.917/1986 dopo aver accertato in fatto la natura professionale delle prestazioni svolte dagli istruttori sportivi e la mancanza di prova dello svolgimento dell’attività agonistica dilettantistica.
15. Con particolare riferimento alla valutazione del requisito della professionalità, che forma precipuo oggetto del quarto motivo, la corte territoriale ha fatto applicazione dei criteri stabiliti da questa Corte con riferimento ai lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS
(Cass. 22/01/2009 n.1640), ritenendo l’applicabilità di tali criteri anche agli istruttori sportivi in forza delle disposizioni dettate dal d.m. 15/03/2005. I ricorrenti deducono che la corte territoriale avrebbe dovuto apprezzare il requisito della professionalità giusta l’art.2 della legge n.91/1981. Giova rilevare che in forza della autonomia della obbligazione contributiva previdenziale il requisito della professionalità deve essere accertato secondo i requisiti dell’ordinamento previdenziale, e non di quello sportivo. La corte territoriale ha proceduto ad apprezzare tale requisito alla luce dei criteri propri dell’ordinamento previdenziale, e tanto basta per il rigetto del motivo.
16. Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono della pretesa riqualificazione delle collaborazioni coordinate e continuative aventi ad oggetto attività di segreteria in favore di società sportivo dilettantistica, per pretesa mancanza di un progetto contrattuale e per la pretesa natura subordinata dei rapporti.
17. L’art.2 comma 1 del d.lgs. n.81/2015, nel testo pro tempore vigente, prevedeva che: «1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». Il successivo comma 2 lettera d) prevedeva che: «La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: (…) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
18. Con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dei lavoratori COGNOME COGNOME e Circasso la corte
territoriale non si è limitata a riscontrare la mancanza di un progetto, requisito non essenziale in forza della disposizione sopra richiamata, ma ha anche ritenuto la natura subordinata dei rapporti in considerazione dell’orario, della natura del compenso e della sottomissione a ordini e direttive, fondando il suo convincimento sulle dichiarazioni rese dalla testimone COGNOME «vista la sovrapponibilità dei ruoli loro affidati all’interno della società appellante».
19. La violazione dell’art.2 comma 2 del d.lgs. n.81/2015 è dunque irrilevante, attesa la ratio decidendi concorrente (positivo accertamento dei requisiti del rapporto di lavoro subordinato). Con riferimento alla violazione dell’art.2094 cod. civ. è sufficiente rilevare che la corte territoriale ha fatto esatta applicazione del diritto vivente con riferimento agli indici sintomatici della eterodeterminazione della prestazione, ciò che costituisce la condizione necessaria e sufficiente per la qualificazione di un rapporto come subordinato. E’ appena il caso di rilevare che in questa sede non è possibile alcun sindacato sull’apprezzamento delle prove testimoniali, ed in particolare sulla concludenza delle dichiarazioni rese dalla teste COGNOME, trattandosi di prova riservata al prudente apprezzamento del giudice del merito. Il motivo è dunque infondato.
20. Con il sesto motivo i ricorrenti censurano la ripartizione e l’ attribuzione dell’onere della prova a carico dell’opponente e la valutazione degli elementi di prova raccolti in giudizio in merito alla pretesa decorrenza ed alle ore lavorate nei due rapporti di lavoro subordinato, alla riqualificazione come subordinati dei rapporti delle addette alla segreteria e come professionistici dei rapporti degli istruttori.
21. Il motivo è inammissibile nella parte in cui censura l’apprezzamento delle prove documentali e testimoniali da parte della corte territoriale, riservata al suo prudente apprezzamento ex art.116 cod. proc. civ.. Il motivo è poi infondato con riferimento alla
pretesa violazione dell’art.2697 cod. civ. perché la corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, ha ritenuto che incombesse sugli appellanti la prova della sussistenza dei requisiti per l’esenzione ex artt.67 comma primo lettera m) del d.P.R. n.917/1986.
22. Per questi motivi il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. Il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale della Corte sul secondo, terzo e quarto motivo in un tempo successivo a quello della proposizione del ricorso per cassazione impone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25/06/2025.