Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 4486 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4486 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21013/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME -ricorrente- contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME – controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 124/2024 pubblicata il 25/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME;
la controversia ha per oggetto la assoggettabilità a contribuzione previdenziale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei redditi per l’anno 2015 derivanti dalla partecipazione del NOME -socio e amministratore unico che partecipava direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza -a società di capitali (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) ed in particolare degli utili, non distribuiti in quanto accantonati a fondo di riserva;
il Tribunale di Pescara accoglieva la domanda della parte privata e dichiarava non dovute le somme pretese dall’istituto previdenziale a titolo di maggiore contribuzione dovuta;
la corte territoriale ha richiamato i suoi precedenti e ha confermato la sentenza appellata;
per la cassazione della sentenza ricorre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a un unico motivo al quale la parte privata resiste con controricorso;
le parti hanno depositato memorie illustrative, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la rimessione della causa in pubblica udienza;
CONSIDERATO CHE
con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 bis del d.l. n.384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n.438/1992, dell’art. 81 d.P.R. n.917/1986 e dell’art. 1344 cod. civ.;
l’istituto previdenziale ha sollevato la questione della assoggettabilità della contribuzione c.d. a percentuale degli utili non distribuiti dalla medesima
società di capitali per la quale la parte privata già versa la contribuzione c.d. fissa alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
in particolare, si controverte se gli utili non distribuiti dalla società di capitali siano qualificabili o meno come redditi d’impresa «denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quali i contributi si riferiscono»;
la questione è di particolare rilevanza ex art.375 comma primo cod. proc. civ., sia per la natura seriale del contenzioso, sia perché fondata su una interpretazione dell’art. 3 bis del d.l. n.384/1992 che chiama in causa non solo il criterio della interpretazione letterale, ma anche gli altri canoni interpretativi previsti dall’art.12 delle preleggi;
deve pertanto disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza, sussistendo i presupposti previsti dall’art. 375 comma primo cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME