Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 5478 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5478 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6415-2024 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ESTER AD A NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC
-controricorrente e ricorrente incidentale -e
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 6415NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 29/01/2026
giurisdizione Contribuzione dovuta alla RAGIONE_SOCIALE commercianti. Partecipazione a società di capitali. Utili non distribuiti.
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in forza di procura versata in atti, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ESTER NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-resistente con procura al ricorrente incidentale -per la cassazione della sentenza n. 555 del 2023 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 20 dicembre 2023 (R.G.N. 112/2022).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Il Tribunale di Arezzo ha accolto i ricorsi proposti dal signor NOME COGNOME, socio amministratore di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, contro le comunicazioni di debito per gli anni dal 2014 al 2016, notificate rispettivamente il 19 settembre 2019 e il 9 marzo 2021 (causa iscritta al numero 112 del ruolo generale per l’anno 2022), e contro l’avviso di addebito n. 307 2021 00002209 49, emesso per gli anni 2014 e 2015, per il complessivo ammontare di Euro 32.819,92 (causa iscritta al numero 115 del ruolo generale per l’anno 2022), e ha accertato l’insussistenza del l ‘obbligo del ricorrente di versare alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE commercianti i contributi ‘a percentuale’ sugli utili non distribuiti e imputati a riserva.
2. -Per quel che in questa sede ancora rileva, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame proposto dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro entrambe le pronunce del Tribunale di Arezzo.
La Corte territoriale argomenta che i redditi accantonati a riserva, derivanti da partecipazione a una società di capitali che non abbia optato per il regime della ‘trasparenza’, «devono considerarsi imputati alla società e non come redditi conseguiti effettivamente dal socio» e
possono essere equiparati al «reddito prodotto dalla società di capitale, laddove il socio non svolga attività lavorativa» (pagina 6 della sentenza d’appello).
Tali redditi esulano dalla base imponibile contributiva e devono essere disattese, pertanto, le richieste dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Le spese di entrambi i gradi di merito possono essere compensate, in considerazione della novità delle questioni dibattute, non ancora approfondite in sede di legittimità.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone ricorso principale, affidato a un motivo, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
-Il signor NOME COGNOME replica con controricorso e spiega ricorso incidentale, sulla base di un motivo, egualmente illustrato da memoria. L’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dopo la notifica del ricorso incidentale, ha conferito procura, senza resistere con controricorso.
5. -Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Il ricorrente principale, con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 -bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, dell’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 1344 cod. civ.
Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere dal reddito imponibile ai fini del calcolo della contribuzione ‘a percentuale’ gli utili di partecipazione ad una società di capitali (RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in cui l’obbligato presta attività lavorativ a, sol perché tali utili non sono stati ripartiti.
-Il ricorrente incidentale, con l’unico mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), censura la sentenza d’appello per aver violato e falsamente applicato l’art. 92, secondo comma, cod. proc.
civ., compensando le spese del doppio grado, in difetto dei rigorosi presupposti tipizzati dal codice di rito: le tematiche controverse sarebbero state compiutamente ricostruite nella giurisprudenza di merito e potrebbero essere agevolmente definite alla luce della piana esegesi della normativa applicabile.
3. -Il ricorso principale e le deduzioni difensive del controricorrente e ricorrente incidentale sottopongono al vaglio di questa Corte una questione nuova, che presenta innegabile rilevanza nomofilattica e ben può riproporsi in una pluralità di ipotesi , come anche l’Istituto rammenta nella memoria illustrativa.
3.1. -L’art. 3 -bis , comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, a decorrere dall’anno 1993, rapporta « alla totalità dei redditi d ‘ impresa denunciati ai fini IRPEF per l ‘ anno al quale i contributi stessi si riferiscono» il «contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all ‘ articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233», iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori.
3.2. -La disposizione citata amplia la base imponibile, rapportando «la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d ‘ impresa denunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivante dall ‘ attività d ‘ impresa che dà titolo all ‘ iscrizione (art. 1 della legge n. 233 del 1990)» e «assume una base imponibile corrispondente a quella dell ‘ ambito tributario», in virtù di un processo di progressiva convergenza tra disciplina tributaria e disciplina previdenziale (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato in diritto ).
Mediante il richiamo al d.P.R. n. 917 del 1986, la disciplina in esame include nella base imponibile i redditi di cui fruiscono i soci di società di persone e ne esclude, per converso, i redditi di capitale, istituendo un regime differenziato conforme all’art. 3 Cost.
A tali conclusioni induce «il preminente rilievo che, nell ‘ ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza delle società di capitali, l ‘ elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante» (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato in diritto ).
3.3. -Sulla scorta del dato letterale dell’art. 3 -bis del d.l. n. 384 del 1992 e delle indicazioni sistematiche delineate dal giudice delle leggi, questa Corte ha affermato a più riprese che la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d ‘ impresa, nei termini definiti dalla disciplina fiscale (Cass., sez. lav., 4 luglio 2023, n. 18892).
Pertanto, confluiscono nella base imponibile ai fini contributivi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto redditi d’impresa, i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l ‘ oggetto sociale (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n. 29779, punto 4 delle Ragioni della decisione ).
Per contro, «secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale» e dunque «non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto 9 delle Ragioni della decisione ).
Invero, «per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare l ‘ obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti, è quella della ‘ partecipazione personale al lavoro aziendale ‘ . Tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far
scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell ‘ attività lavorativa). In sostanza, l ‘ obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell ‘ azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all ‘ interno dell ‘ azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall ‘ RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790, punto 3 delle Ragioni della decisione ).
Né si può giungere a diverse conclusioni invocando la ratio legis , ispirata all’intento di ampliare la base imponibile (su tale finalità, da ultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208, punto 10 del Considerato ): tale ampliamento non può travalicare i limiti segnati dalla legge con «il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale» (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 15 delle Ragioni della decisione ).
3.4. -Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non devono essere dunque computati nella base imponibile contributiva i redditi derivanti «da mera partecipazione ad utili di società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa» (Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n. 14043, punto 3 delle Ragioni della decisione , e 19 agosto 2024, n. 22901, punto 4.4. del Ritenuto ; negli stessi termini, Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206 e n. 11156).
4. -L’odierno giudizio verte sul computo, nella base imponibile contributiva, dei redditi derivanti da partecipazione agli utili non distribuiti di una società di capitali in cui l’obbligato lavora.
4.1. -La Corte territoriale equipara tale fattispecie alla titolarità di redditi derivanti da mera partecipazione a una società di capitali in cui l’obbligato non svolga attività lavorativa (pagina 6 della pronuncia d’appello) e annette rilievo dirimente alla m ancata distribuzione degli utili. In tale ipotesi, i redditi si configurano pur sempre come redditi da capitale, esclusi da una base imponibile contributiva che s’incardina sui redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).
Nella medesima prospettiva, il controricorrente e ricorrente incidentale evidenzia che «i redditi di capitale non sono assoggettabili a contribuzione, sia nel caso del socio che presta la propria attività all’interno della società, sia nel caso contrario e ciò per il tenore letterale della norma che non può essere interpretata estensivamente in quanto essa utilizza un’espressione tecnica che individua redditi che soggiacciono ad un regime impositivo affatto diverso dai redditi di capitale» (pagina 7 del controricorso).
Nessun obbligo contributivo potrebbe sorgere in relazione a somme che il socio non ha percepito e che potrebbe anche non percepire mai (pagina 2 della memoria illustrativa del controricorrente e ricorrente incidentale).
Né avrebbero alcun pregio i suggestivi rilievi del ricorrente principale sugli abusi che la mancata distribuzione degli utili rischierebbe d’incentivare : la decisione di imputare gli utili a riserva e di non ripartirli non potrebbe essere arbitraria e sarebbe pur sempre sindacabile (pagina 3 della citata memoria illustrativa).
4.2. -A tale ricostruzione l’Istituto contrappone l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva, che non può soggiacere alla scelta dell’obbligato di optare per la distribuzione degli utili, nella qualità di socio al 95% e amministratore della società di capitali in cui presta attività lavorativa (pagina 9 del ricorso principale). Da quest’angolazione, l a lettura propugnata nel la sentenza d’appello e nel
contro
ricorso potrebbe dare àdito a condotte strumentali ed elusive, volte a vanificare la cogenza dell’obbligo contributivo e lesive del principio solidaristico che permea il sistema previdenziale.
Né al caso di specie si attaglierebbero i princìpi enunciati dalla richiamata sentenza n. 21540 del 2019, concernente «l’assoggettamento a contribuzione previdenziale di redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali presso la quale il lavoratore autonomo non svolgeva alcuna attività lavorativa» (pagina 8 del ricorso principale).
In ultima analisi, la nozione di redditi denunciati ai fini IRPEF si dovrebbe intendere come riferita ai redditi «che avrebbero dovuto essere denunciati e/o denunciabili» (pagina 10 del ricorso principale).
-Le questioni delineate dalle parti sono gravide d’implicazioni sistematiche, in quanto investono i capisaldi e le scelte di fondo dell’assetto prefigurato dal legislatore, e non mancano di ripercuotersi, in concreto, sulla stessa latitudine dell’obbligo contributivo.
I temi controversi, pertanto, meritano di essere trattati in pubblica udienza e di essere approfonditi con l’apporto della Procura Generale e della discussione fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 29 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME