Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 5476 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5476 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12383-2023 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ESTER NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 260 del 2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI GENOVA, depositata il 28 novembre 2022 (R.G.N. 155/2022).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
R.G.N. 12383NUMERO_DOCUMENTO2023
COGNOME.
Rep.
C.C. 29/01/2026
giurisdizione Contribuzione dovuta alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Partecipazione a società di capitali. Utili non distribuiti.
1. -Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello di Genova ha respinto il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro la pronuncia del Tribunale di La Spezia e ha escluso l’obbligo del signor NOME COGNOME COGNOME versare la contribuzione ‘a percentuale’ a lla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in riferimento alla sua partecipazione alla società, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in cui svolge attività lavorativa.
La Corte territoriale fonda la decisione sul rilievo che gli utili non sono stati distribuiti e che, pertanto, «i redditi prodotti dalla società non entrano nella sfera economica del socio neppure come redditi da capitale, per cui non possono essere computati nella base imponibile per il versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE autonomi, posto che il legislatore ha chiaramente stabilito che debbano essere cumulati soltanto i redditi di impresa dichiarati ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IRPEF» (pagina 10 del la pronuncia d’appello).
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione la sentenza d’appello, con ricorso affidato a un motivo, illustrato da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale.
-Il signor NOME COGNOME replica con controricorso, egualmente illustrato da memoria.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
–
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-C on l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 -bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, RAGIONE_SOCIALE‘art. 81 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1344 cod. civ.
Avrebbe errato la Corte di merito nell’escludere dal reddito imponibile ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEa contribuzione ‘a percentuale’ gli utili
di partecipazione ad una società di capitali in cui l’obbligato presta attività lavorativa, sol perché tali utili non sono stati ripartiti.
2. -Il ricorso sottopone al vaglio di questa Corte una questione nuova, che presenta innegabile rilevanza nomofilattica e ben può riproporsi in una pluralità di ipotesi , come anche l’RAGIONE_SOCIALE rammenta nella memoria illustrativa.
2.1. -L’art. 3 -bis , comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, a decorrere dall’anno 1993, rapporta « alla totalità dei redditi d ‘ impresa denunciati ai fini IRPEF per l ‘ anno al quale i contributi stessi si riferiscono» il «contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all ‘ articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 2 agosto 1990, n. 233», iscritti alle gestioni dei contributi e RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali degli RAGIONE_SOCIALE e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori.
2.2. -La disposizione citata amplia la base imponibile, ancorando «la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d ‘ impresa denunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivante dall ‘ attività d ‘ impresa che dà titolo all ‘ iscrizione (art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 233 del 1990)» e «assume una base imponibile corrispondente a quella RAGIONE_SOCIALE ‘ ambito tributario», in virtù di un processo di progressiva convergenza tra disciplina tributaria e disciplina previdenziale (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato in diritto ).
Mediante il richiamo al d.P.R. n. 917 del 1986, la disciplina in esame include nella base imponibile i redditi di cui fruiscono i soci di società di persone e ne esclude, per converso, i redditi di capitale, istituendo un regime differenziato conforme all’art. 3 Cost.
A tali conclusioni induce «il preminente rilievo che, nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALEe società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume, a differenza RAGIONE_SOCIALEe società di capitali, l ‘ elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista RAGIONE_SOCIALEo
svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante» (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato in diritto ).
2.3. -Sulla scorta del dato letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 -bis del d.l. n. 384 del 1992 e RAGIONE_SOCIALEe indicazioni sistematiche delineate dal giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, questa Corte ha affermato a più riprese che la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d ‘ impresa, nei termini definiti dalla disciplina fiscale (Cass., sez. lav., 4 luglio 2023, n. 18892).
Pertanto, confluiscono nella base imponibile ai fini contributivi RAGIONE_SOCIALE, in quanto redditi d’impresa, i redditi RAGIONE_SOCIALEe società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l ‘ oggetto sociale (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n. 29779, punto 4 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Per contro, «secondo il testo unico RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale» e dunque «non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto 9 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Invero, «per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare l ‘ obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti, è quella RAGIONE_SOCIALEa ‘ partecipazione personale al lavoro aziendale ‘ . Tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico RAGIONE_SOCIALEa libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine RAGIONE_SOCIALE ‘ attività lavorativa). In sostanza, l ‘ obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a
responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro RAGIONE_SOCIALE ‘ azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE ‘ azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790, punto 3 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Né si può giungere a diverse conclusioni invocando la ratio legis , ispirata all’intento di ampliare la base imponibile (su tale finalità, da ultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208, punto 10 del Considerato ): tale ampliamento non può travalicare i limiti segnati dalla legge con «il voluto parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale» (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 15 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
2.4. -Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non devono essere dunque computati nella base imponibile contributiva i redditi derivanti «da mera partecipazione ad utili di società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa» (Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n. 14043, punto 3 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione , e 19 agosto 2024, n. 22901, punto 4.4. del Ritenuto ; negli stessi termini, Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206 e n. 11156).
-L’odierno giudizio verte sul computo, nella base imponibile contributiva, dei redditi derivanti da partecipazione agli utili non distribuiti di una società di capitali in cui l’obbligato lavora.
3.1. -Il controricorrente, nel recepire la ricostruzione tratteggiata nella sentenza d’appello, evidenzia che «costituiscono redditi da impresa da dichiararsi ai fini IRPEF soltanto gli utili realmente distribuiti e percepiti dal socio lavoratore di società di capitali, vigendo il principio di cassa e non di competenza» e dunque «la tassazione IRPEF in capo ai soci riguarda solo gli utili distribuiti dalla società a responsabilità
limitata e quindi effettivamente incassati dai soci, che sono i soli assoggettabili a contribuzione previdenziale» (pagina 6 del controricorso).
Alla luce RAGIONE_SOCIALE‘inequivocabile dettato normativo, verrebbero in rilievo solo i redditi denunciati ai fini IRPEF e a tale categoria, prima RAGIONE_SOCIALEa distribuzione, non potrebbero essere ricondotti gli utili di cui si discute in causa.
Da quest’angolazione, non avrebbe alcun fondamento la pretesa di assoggettare a contribuzione «una ricchezza meramente virtuale, giuridicamente indisponibile per il socio in quanto appartenente al patrimonio di un soggetto terzo (la società)» (pagina 7 RAGIONE_SOCIALEa memoria illustrativa del controricorrente).
3.2. -A tale ricostruzione l’RAGIONE_SOCIALE contrappone l’indisponibilità RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva, che sorge ex lege e non può soggiacere alla scelta RAGIONE_SOCIALE‘obbligato o RAGIONE_SOCIALEa società di optare per la distribuzione degli utili (pagina 10 del ricorso). In questa prospettiva, la lettura propugnata nel la sentenza d’appello e nel contro ricorso potrebbe dare àdito a condotte strumentali ed elusive, volte a vanificare la cogenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo e lesive del principio solidaristico che permea il sistema previdenziale (pagina 11 del ricorso).
Il reddito assolverebbe alla medesima funzione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione, come parametro di determinazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo, e dovrebbe essere dunque assoggettato a contribuzione il reddito «conseguibile in astratto e non quello realmente percepito dal lavoratore autonomo» (pagina 10 del ricorso). La base imponibile dovrebbe essere così commisurata agli utili che in astratto «avrebbero dovuto essere denunciati dal socio ai fini IRPEF (per espressa previsione legislativa)» (pagina 3 RAGIONE_SOCIALEa memoria illustrativa del ricorrente).
4. -Le questioni delineate dalle parti sono gravide d’implicazioni sistematiche, in quanto investono i capisaldi e le scelte di fondo
RAGIONE_SOCIALE‘assetto prefigurato dal legislatore, e non mancano di ripercuotersi, in concreto, sulla stessa latitudine RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo.
I temi controversi, pertanto, meritano di essere trattati in pubblica udienza e di essere approfonditi con l’apporto RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale e RAGIONE_SOCIALEa discussione fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione civile del 29 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME