Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32641 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32641 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23301-2020 proposto da:
COGNOME NOME, anche nella sua qualità di socio unico ed amministratore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore anche per RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 798/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 07/01/2020 R.G.N. 175/2019;
Oggetto
Contributi gestione comnmercianti
R.G.N.23301/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/10/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
Con sentenza del 7.01.2020 n. 798, la Corte d’appello di Torino respingeva il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva accolto parzialmente (in punto di prescrizione della contribuzione richiesta sino al 12.3.2009) l’opposizione di quest’ultimo all’avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento della contribuzione dovuta alla gestione commercianti presso la quale, all’esito di accertamenti ispettivi, l’Istituto previdenziale aveva provveduto ad iscriverlo, quale unico socio di società a responsabilità limitata, unitamente alla madre, in qualità di coadiuvante, previo disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra quest’ultima e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello nel respingere il gravame del COGNOME, ha ritenuto sulla base delle sue stesse dichiarazioni e delle deposizioni testimoniali, che lo stesso avesse svolto attività operativa, ulteriore rispetto a quella di amministratore, con i caratteri della prestazione lavorativa (versamenti incassi, documentazione varia per la banca e il commercialista), mentre non vi era prova del rapporto di lavoro subordinato della madre alle dipendenze della società che era maggiormente assimilabile a quella del coadiuvante familiare.
Avverso tale sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, la società si duole dell’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio, deducendo che ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere della prova della pretesa contributiva doveva essere a completo carico dell’Istituto previdenziale, in particolare sullo svolgimento di un’attività operativa da parte del COGNOME, e sullo svolgimento di attività di coadiuvante della signora COGNOME.
Con il secondo e terzo motivo di ricorso è denunciato ancora l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in particolare relativamente alla posizione del signor NOME COGNOME (secondo motivo) e della signora NOME COGNOME (terzo motivo).
I tre motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili, in quanto propongono censure di merito, per profili motivazionali in presenza di una doppia decisione conforme di primo e secondo grado sugli stessi fatti.
Le censure sono peraltro comunque infondate.
Non è ravvisabile infatti l’ omesso esame di fatti decisivi denunciato né, tantomeno. La Corte territoriale è incorsa in una inversione degli oneri probatori nel ritenere accertati i requisiti per il versamento dei contributi in favore del COGNOME e della COGNOME.
A nessun rilevo si presta il sillogismo probatorio espresso dalla Corte del merito, la quale ha fondato le proprie valutazioni sulla mancata contestazione del contenuto delle dichiarazioni rese dall’interessato che , pur liberamente valutabili, sono state reputate genuine, in quanto rese nell’immediatezza dei fatti e,
quindi, all’evidenza, maggiormente al riparo da successivi condizionamenti (cfr. p. 9 della sentenza impugnata).
L a Corte d’appello ha inoltre distintamente esaminato le posizioni lavorative di NOME COGNOME e della COGNOME ed ha conclusivamente accertato rispetto al primo che fosse lui in prima persona, seppur adiuvato, a sovraintendere alla conduzione operativa della società attenendosi così ai principi affermati da questa Corte (cfr. Cass. n. 4440 del 2017) secondo cui i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all’impresa, al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali). Quanto alla madre, NOME COGNOME, in adesione a Cass. n. 1684/2021, era per le modalità con le quali era stata resa più aderente a quella di coadiuvante familiare piuttosto che di lavoratrice subordinata avendo verificato che la prestazione lavorativa non poteva essere considerata abituale ovvero prevalente.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. Sussistono poi i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato , a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 5.000,00 , oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Presidente
NOME COGNOME