Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11213 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11213 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14873-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME in qualità di amministratore di sostegno di COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Contributi lavoratori autonomi
R.G.N. 14873/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 12/02/2025
CC
avverso la sentenza n. 1687/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/11/2018 R.G.N. 525/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 6.11.2018, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva annullato l’avviso di addebito con cui l’INPS aveva ingiunto a NOME COGNOME il pagamento di differenze contributive in relazione ai redditi percepiti da lui e dai suoi coadiutori familiari quali quotisti di RAGIONE_SOCIALE, in aggiunta a quelli derivanti dall’attività svolta dall’impresa familiare per la quale essi sono iscritti nell’apposita Gestione commercianti; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che NOME COGNOME in persona dell’amministratore di sostegno NOME COGNOME ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 12.2.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 -bis , l. n. 438/1992, recante conversione in legge del d.l. n. 384/1992, in connessione con la legge n. 233/1990, per avere la Corte di merito ritenuto che i redditi di capitale percepiti dall’odierno controricorrente e dai suoi coadiutori familiari quali soci e amministratori di RAGIONE_SOCIALE non potessero essere assoggettati all’imponibile contributivo dovuto alla Gestione commercianti;
che il motivo è infondato, essendosi chiarito che il lavoratore autonomo, che sia iscritto alla competente gestione in relazione
ad un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve bensì includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla d isciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020 e da ult., a seguito di rimessione disposta dalla Sesta sezione civile di questa Corte, Cass. n. 18892 del 2023: cfr. da ult. Cass. nn. 27023 del 2023 e 29961 del 2024);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per le medesime ragioni indicate da Cass. n. 18892 del 2023, cit.;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12.2.2025.