Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22901 Anno 2024
Oggetto
R.G.N. 4554/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2024
CC
Civile Ord. Sez. L Num. 22901 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4554-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 277/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 26/07/2018 R.G.N. 262/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, iscritto alla gestione commercianti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dall’aprile 1972 e agente generale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in via esclusiva fino al luglio 2015, ha impugnato il verbale di accertamento del 17.11.2015 con il quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto dovuta la contribuzione previdenziale per gli anni 2010-2014 in relazione al reddito d’impresa derivante dalla partecipazione agli utili nelle società di capitali ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 bis del d.l. 19.9.1992 n. 438 prescindendo dalla destinazione che l’assemblea dei soci avesse riservato a detti utili. Il ricorrente evidenziava che, come era incontestato, non aveva mai esercitato attività d’impresa e chiedeva che si accertasse che nulla era dovuto.
Il Tribunale di Fermo rigettava la domanda mentre la Corte di appello di Ancona la accoglieva e annullava il verbale impugnato evidenziando che, incontestato lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di agente assicurativo e la mera qualità di socio in alcune società senza alcun ruolo attivo di gestione e amministrazione, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva provato l’esistenza dei presupposti di fatto necessari perché insorgesse l’obbligo contributivo.
2.1. In particolare, ha ritenuto che il rapporto previdenziale non potesse prescindere dall’esistenza di un’attività lavorativa, autonoma o dipendente, e che dunque non ogni conferimento in società di capitali ne comporta l’insorgenza.
2.2. Conseguentemente ha ritenuto che il concetto di totalità dei redditi di impresa denunciati a fini Irpef va riferito esclusivamente all’impresa commerciale e artigiana in relazione alla quale l’assicurato è iscritto alla corrispondente gestione. Altre fonti di reddito non sono assoggettate a contribuzione.
2.3. Ha chiarito che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 bis citato l’imponibile da assoggettare a contribuzione è quello dei redditi di partecipazione in società di persone o assimilate (in
accomandita o in nome collettivo) e non anche quelli derivanti da mera partecipazione a società di capitali.
2.4. Ha quindi osservato che l’opzione per il regime RAGIONE_SOCIALEa c.d. trasparenza fiscale di cui all’art. 115 e 166 TUIR ( che consente di trasferire la tassazione del reddito d’impresa direttamente in capo ai soci) vale solo a fini fiscali e non incide sulla base contributiva del singolo socio ed ha ritenuto che il principio di armonizzazione tra base retributiva imponibile a fini fiscali e a fini contributivi non può spingersi fino a una piena equiparazione dovendosi tenere conto RAGIONE_SOCIALEa correlazione con l’attività lavorativa RAGIONE_SOCIALE‘imposizione contributiva e RAGIONE_SOCIALEa funzione assolta dal prelievo volta ad assicurare la tutela previdenziale e pensionistica.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE che articola un unico motivo. NOME COGNOME resiste con tempestivo controricorso ed ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis 1 c.p.c..
RITENUTO CHE
Il ricorso -con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 bis RAGIONE_SOCIALEa legge 14 novembre 1992 n. 438 che ha convertito con modificazioni il d.l. 19.9.1992 n. 384 e in connessione con questo RAGIONE_SOCIALEa legge 2.8.1993 n. 233 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. -non può essere accolto.
4.1. Rileva il Collegio che la questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene al fatto se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere RAGIONE_SOCIALEa tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa. Si tratta di questione recentemente affrontata e risolta da questa Corte ( cfr. Cass.
n. 21540 del 2019, Cass. n. 18594 del 2020, n. 19001 del 2020) ai cui principi si intende dare continuità.
4.2. Nelle sentenze sopra richiamate è stato rilevato che il D.L. 19 settembre 1992, nr. 384, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 nr. 438, ha previsto che a decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono e che con la nuova disposizione rileva «la totalità» dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più RAGIONE_SOCIALEa sola attività che dà titolo all’iscrizione alla gestione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 233 del 1990, ex art. 1, con una formulazione che realizza un ampliamento RAGIONE_SOCIALEa base imponibile contributiva. È stato precisato, altresì, che al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre fare riferimento alle norme fiscali e, dunque, in primo luogo al testo unico RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, nr. 917. Il citato D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d’impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 (nel testo post riforma del 2004), sono quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale mentre l’art. 44, lett. e) (nel testo post riforma del 2004), ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES). Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi. Sono stati poi messi in evidenza
il diverso regime dettato per i soci di società di persone e le ragioni di coerenza del sistema alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 354 del 2001.
4.3. In definitiva va riaffermato che il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere RAGIONE_SOCIALEa tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986) (in questi termini Cass. n. 21540 del 2019 e anche n. 18892 del 2023. e n. 805 del 2021).
4.4. Poiché nella specie è incontroverso che i redditi in contestazione siano derivati da mera partecipazione ad utili di società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, si deve escludere che essi debbano essere computati nella base imponibile contributiva.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio che si liquidano in € 2.500,00 per compensi professionali, €
200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2024