Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5224 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5224 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 861/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
ASSUNTA
NOME
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAMPOBASSO n. 35/2019 pubblicata il 21/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Campobasso ha rigettato il gravame proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME.
La controversia ha per oggetto una opposizione ad avviso di addebito relativo a contributi previdenziali per l’anno 2005, fondato su avviso di accertamento dell’agenzia delle entrate, per mezzo del quale sono stati accertati maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati; avviso di accertamento poi oggetto di definizione della lite fiscale ex 39 comma 12 d.l. n.98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.111/2011.
Il Tribunale di Isernia accoglieva l’opposizione proposta dalla NOME, ritenendo che la caducazione dell’avviso di accertamento per effetto della definizione agevolata della lite fiscale avesse determinato la caducazione della pretesa dell’I.N.P.S.
La corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’istituto previdenziale, con ricorso affidato a un motivo, illustrato da memoria. NOME è rimasta intimata.
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis .1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.10, 13 e 18 del d.lgs. n.241/1997, dell’art.17 commi 1 e 2 del d.P.R. n. 435/2001, dell’art.2 comma 1 del d.P.R. n.322/1988, degli artt.36 bis comma 2 lettera fg) e 36 ter del d.P.R. n.600/1973 e dell’art.39 comma 12 del d.l. n.98/2011.
Sulla questione degli effetti della definizione concordata della lite tributaria sull’obbligazione contributiva previdenziale e dell’esito
dell’accertamento da cui è derivata la maggiore pretesa, si intende dare continuità a Cass. 20/08/2019 n.21541, richiamata nel motivo di ricorso e confermata dalla giurisprudenza successiva (da ultimo, Cass. 23/07/2025 n.20950), laddove in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto di causa si è ritenuto che «nel testo dell’art. 39 non si rinviene alcun elemento che permetta di saldare le due disposizioni al punto da ritenere che la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall’RAGIONE_SOCIALE ai fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito (…) La definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell’atto di accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE e non importa definitività, propriamente detta, dell’accertamento compiuto dall’RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 1 d. Igs. n. 462 del 1997, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi RAGIONE_SOCIALE a percentuale sul maggiore reddito, rimane Impregiudicata (…) dalla portata presuntiva dell’accertamento tributario sì desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell’accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo. 25. In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall’obbligato, evidentemente l’atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l’avveramento del fatto nello stesso contenuto. 26. Pertanto, una volta che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE abbia invocato tale accertamento, del quale a quanto detto va aggiunto che, diversamente dai verbali ispettivi (frutto ed espressione di attività investigativa), costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l’esistenza di redditi ulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario».
3. La corte territoriale ha ritenuto che in forza della definizione concordata del giudizio tributario ex art.39 comma 12 del d.l. n.98/2011 l’istituto previdenziale non potesse pretendere i maggior contributi sulla base di un
maggior reddito non accertato in modo definitivo avanti alla Commissione tributaria, e che incombesse sull’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare il maggior reddito quale fatto costitutivo della pretesa contributiva.
La corte territoriale si è discostata dai principi di diritto che regolano la materia, perché non ha attribuito alcuna rilevanza al fatti che ─ anche a valle della definizione concordata della lite tributaria ─ l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avesse posto a fondamento della sua pretesa l’accertamento già compiuto in sede tributaria; accertamento che, siccome elaborato in applicazione di parametri matematici volti a verificare l’esistenza di redditi ulteriori, può essere da solo sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario.
Dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta che la corte territoriale abbia proceduto ad alcun accertamento né valutazione con riferimento alla condotta spiegata in sede processuale dalla NOME, con particolare riferimento alla contestazione dell’accertamento del maggior reddito ed alle prove contrarie in quel senso offerte. La corte territoriale si è limitata a richiamare la regola di riparto dell’onere probatorio nella materia contributiva, violando in questo modo la presunzione di resistenza dell’accertamento tributario non contestato.
I rilievi sopra svolti conducono all’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Campobasso che, in diversa composizione, dovrà uniformarsi al principio di diritto di seguito enunciato:
«In tema di contribuzione previdenziale calcolata a percentuale sul reddito, la definizione agevolata della lite fiscale di cui all’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 non produce effetti sul contenuto dell’avviso di accertamento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE delle Entrate, il quale conserva efficacia ai fini extrafiscali e può da solo fondare la pretesa contributiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Tale atto, elaborato sulla base di parametri matematici volti all’emersione di redditi non dichiarati, assume portata presuntiva che l’obbligato è tenuto a
contrastare con specifiche contestazioni e prove di segno contrario. In mancanza di resistenza del contribuente, l’accertamento tributario deve considerarsi idoneo a rendere definitivo l’avveramento del fatto impositivo anche ai fini previdenziali.»
La corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME