Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35119 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 35119 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28108-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 94/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO DI CAGLIARI SEZ DIST. DI SASSARI, depositata il 25/05/2022 R.G.N. 218/2010;
Oggetto
Contrbuti
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/10/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda RAGIONE_SOCIALE‘architetto NOME COGNOME, dipendente part time del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che aveva chiesto l’annullamento per intervenuta prescrizione del credito vantato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per contributi connessi all’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE Separata e la cancellazione dai relativi elenchi quanto meno a decorrere dal 1.1.2012.
1.1. Il giudice di secondo grado ha rammentato che già con riguardo ai contributi dovuti per l’anno 2005 la Corte territoriale aveva ritenuto che il solo fatto RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non esonerasse il ricorrente dall’obbligo di iscriversi alla gestione RAGIONE_SOCIALE e corrispondere i contributi a percentuale.
1.2. Ha quindi ritenuto che il COGNOME, stante l’obbligo di iscrizione, fosse obbligato a versare i contributi anche per l’anno 2012 e che alla data di ricezione RAGIONE_SOCIALEa intimazione di pagamento (il 30.7.2018) tali contributi non si erano prescritti, configurandosi una sospensione del decorso del termine ex art. 2941 n. 8 c.c., in quanto nella dichiarazione dei redditi relativa al 2012 e presentata il 30.9.2013 era stata omessa non solo la compilazione ma anche l’allegazione del modulo RR nel quale si sarebbero dovuti indicare gli oneri contributivi da corrispondere per effetto RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione alla gestione RAGIONE_SOCIALE.
1.3. Confermata quindi la debenza dei contributi, la Corte ha poi ritenuto che alla fattispecie si applicasse la lettera b) RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 3888 del 2000 e non quella prevista dal comma 10 RAGIONE_SOCIALEa stessa norma.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre NOME COGNOME che articola cinque motivi ai quali resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Il
ricorrente ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c. insistendo da un canto nella inammissibilità del controricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , mai notificato, e dall’altro nella fondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure mosse alla sentenza impugnata.
2.1. All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RITENUTO CHE
Preliminarmente il controricorso deve essere dichiarato inammissibile non risultando notificato al ricorrente come prescritto dall’art. 370 primo comma c.p.c. nel testo applicabile al presente procedimento (si tratta di procedimento pendente alla data del 30.6.2023: il ricorso è stato notificato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 23.11.2022).
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. oltre che la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 25, 26, 27, 29 e 30 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 stante il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto giudicato sulla pronunzia che dispone la cancellazione del COGNOME dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 25 e 26 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 19 95; RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98 del 2011; RAGIONE_SOCIALE‘art. 49 del d.P.R. n. 917 del 1986; RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 6 del 1981 ( in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.) e si sostiene che il ricorrente, comunque, non sarebbe soggetto all’obbligo di contribuzione alla RAGIONE_SOCIALE Separata e che semmai un’ omissione contributiva dovesse essere accertata sarebbe nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 d.lgs. n. 241 del 19 97; RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 -bis D.P.R. n. 600 del 19 73; RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 -ter del d.P.R. n. 600 del
19 73; RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d .lgs. n. 462 del 1997; RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 134, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 662 del 1996; RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 tutto in relazione all’ art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.) oltre che la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 30 del d.l. n. 78 del 2010 e la violazione e falsa applicazione, sempre ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 2941 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 9 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995; RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 -ter del d.P.R. 600 del 1973 stante il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa intervenuta prescrizione del credito e l’errato accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una causa di sospensione per presunto doloso occultamento del debito.
Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di tutte le norme meglio indicate nel motivo n. 3 cui rinvia e la falsa applicazione e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, comma 8, lett. b ), lett. a) e comma 10 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. in relazione all’ art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. stante la errata applicazione di sanzioni in difetto di condotta dolosa e comunque, in subordine, l’errata mancata applicazione dei trattamenti sanzionatori più favorevoli.
Con il quinto motivo di ricorso, infine, è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
9.1. Rileva il Collegio che la premessa da cui muove la censura è destituita di fondamento in quanto con l’ ordinanza di questa Corte n. 15515 del 2023 si è ritenuto condivisibilmente che nel giudizio pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto l’obbligo di versamento dei contributi alla gestione RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2005 -nel quale ‘Il giudice di primo grado ha disposto «la cancellazione del ricorrente dall’iscrizione [d]alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal gennaio 2005»’ e nell’ambito del quale il COGNOME faceva leva sulla circostanza che tale
statuizione non era stata impugnata desumendone l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per essere passato in giudicato l’ordine di cancellazione in ragione RAGIONE_SOCIALE‘acquiescenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, restando così precluso alla Corte l’esame RAGIONE_SOCIALEe doglianze sul correlato obbligo di contribuzione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa formulazione compiuta di motivi di impugnazione e RAGIONE_SOCIALEa proposizione esplicita RAGIONE_SOCIALEa domanda di riforma -le censure fossero infondate essendo infondata la comune premessa argomentativa che li sorregge.
9.2. Si è ricordato infatti che la Corte ‘è costante nell’affermare che il giudicato si forma su un’unità minima di decisione, che a un fatto, qualificato da una norma, riconnette un determinato effetto giuridico, e non concerne le singole affermazioni sui distinti elementi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, come tali inidonee a dar luogo una decisione autonoma (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683). Alla luce RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALE‘art. 329, secondo comma, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 336, primo comma, cod. proc. civ ., questa Corte ha puntualizzato che: «La parte non impugnata d’una sentenza ha il crisma del giudicato allorché si riscontrino due condizioni, l’una positiva e l’altra negativa: essa si deve fondare su presupposti di fatto e di diritto diversi e autonomi rispetto alla parte impugnata e alla parte impugnata non dev’essere legata da alcun rapporto di pregiudizialità o di consequenzialità» (sentenza n. 32683 del 2022, cit., punto 13.1.).’
9.3. Si è ricordato quindi che tali enunciazioni di principio, non confutate, destituiscono di fondamento la prospettazione sottesa ai motivi in esame. Atteso che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva contestato in radice la sentenza di primo grado e, a sostegno del gravame, aveva riba dito la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo d’iscrizione del ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Si è osservato che ‘tale contestazione, in virtù RAGIONE_SOCIALEa sua radicalità, non può non investire
anche le statuizioni in punto di cancellazione, che sono consequenziali rispetto a quelle, ritualmente censurate, sull’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo d’iscrizione. Nessuna acquiescenza, pertanto, si può ravvisare e non si può predicare alcun giudicato, proprio perché la parte di sentenza che si sostiene non sia stata impugnata (l’ordine di cancellazione) non è autonoma rispetto a quella impugnata, ma ne rappresenta l’indefettibile corollario logico.’
9.4. Per conseguenza si è ritenuto che costituisse ancora materia controversa, in tutte le sue implicazioni, l’obbligo d’iscrizione di NOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che nessun giudicato si frapponesse all’esame RAGIONE_SOCIALEe contrapposte deduzioni RAGIONE_SOCIALEe parti.
9.5. Tanto premesso ancor più deve ritenersi che nella presente controversia non vi sia alcun giudicato esterno opponibile e dunque correttamente la Corte di appello lo abbia escluso.
Il secondo motivo di ricorso è infondato atteso che la giurisprudenza di questa Corte è oramai consolidata nel negare la rilevanza del versamento del contributo integrativo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Tale contributo riveste valenza solidaristica, ma non vale a costituire alcuna posizione previdenziale a beneficio del lavoratore autonomo. In virtù del principio di universalizzazione RAGIONE_SOCIALEa copertura assicurativa, che presiede all’istituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’unico versamento contributivo che possa escludere il predetto obbligo d’iscrizione è quello suscettibile di costituire, in capo al lavoratore autonomo, una correlata prestazione previdenziale (cfr Cass. n. 24047 del 2022 con riguardo agli avvocati, ma con affermazioni di portata generale sulla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995).
10.1. Il rapporto tra il sistema previdenziale di categoria e quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si atteggia in termini non già alternativi, ma complementari e proprio con riferimento agli ingegneri e agli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l’iscrizione all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha ribadito i richiamati principi di diritto e ha confermato che è ininfluente il versamento di un contributo integrativo di carattere solidaristico, legato al mero dato RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’albo (cfr. Cass. n. 20288 del 2022).
10.2. Tale orientamento è recepito anche dalle recenti pronunce del giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi (Corte cost. n. 104 e n. 238 del 2022, riguardanti l’iscrizione degli avvocati, la prima, e la seconda l’iscrizione degl’ingegneri e degli architetti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e non sono addotti argomenti idonei a sollecitarne una revisione critica (cfr. Cass. 15515 del 2023).
Il terzo motivo di ricorso involge il tema RAGIONE_SOCIALEa prescrizione e RAGIONE_SOCIALEa sua sospensione per occultamento doloso del debito.
11.1. La sentenza impugnata, nel disattendere l’eccezione di prescrizione, evidenzia che «ha volutamente depositato la propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2012 soltanto il 30 settembre 2013 senza comunque volutamente allegare il modulo RR nella p iena consapevolezza del suo obbligo (…)’ ponendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘nella condizione di non poter accertare (…) la stessa esistenza del reddito proveniente da attività professionale’ con sospensione RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine di prescrizione.
11.2. Orbene, premesso che la prescrizione dei contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento degli stessi secondo le previsioni di legge e RAGIONE_SOCIALEe fonti secondarie chiamate a dare attuazione alla normativa primaria (cfr. Cass. n. 10273 del 2021) e che la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, mera esternazione
di scienza, non assurge a presupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 2018), va tuttavia ricordato che la causa di sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, sancita dall’art. 2941, n. 8, cod. civ., riconosciuta dalla sentenza impugnata, postula «una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» e, dunque, «un comportamento intenzionalmente diretto ad occ ultare al creditore l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione» e foriero di un «impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli» (cfr. Cass. n. 19640 del 2018 punto 2.1.).
11.3. Con specifico riguardo alla sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha specificato che non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo (cfr. Cass. n. 37529 del 2021).
11.4. Tale orientamento, confermato anche di recente (fra le molte Cass. n. 6371. n. 6319 e n. 6296 del 2023), va confermato senza che, tuttavia, nel caso in esame, si possa ritenere che la Corte territoriale ne abbia fatto cattiva applicazione.
11.5. Il giudice di appello mostra infatti di avere ben chiari i principi dettati da questa Corte in materia e tuttavia, in esito ad una specifica verifica dei fatti, ha coerentemente chiarito le ragioni per le quali nella specie ha ravvisato una causa di sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
11.6. Ben lungi dal ritenere che l’omessa compilazione del quadro RR integri «di per sé» un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione, infatti, il giudice di secondo grado ha specificatamente accertato che era stata posta in essere una condotta elusiva tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una
mera difficoltà di accertamento del credito. Un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione (così Cass. n. 21567 del 2014; ma il principio è stato ribadito anche nella recente ordinanza n. 5413 del 2020).
11.7. La Corte territoriale infatti, dopo aver correttamente ritenuto che il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale decorresse dalla data di scadenza del credito, ha nel contempo ricordato proprio che la mancata denuncia del reddito non equivale a un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo né implica un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere ( atteso che la mancata compilazione del moRAGIONE_SOCIALEo RR può essere sempre scongiurata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, attraverso i normali controlli amministrativi, attivati anche avvalendosi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e però ha sottolineato che, nella specie, l’appellato non solo aveva presentato la dichiarazione dei redditi relativi all’anno di imposta 2012 con estremo ritardo, soltanto in data 30.9.2013, ma inoltre aveva accertato che il COGNOME, regolarmente iscritto a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, era del pari ben consapevole RAGIONE_SOCIALE‘ obbligo di iscrizione anche alla gestione RAGIONE_SOCIALE libero professionisti per i redditi percepiti quale architetto essendo stato attinto da un avviso proveniente dall ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 23.6.2006 (così nella sentenza n. 360/2016 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello sezione di Sassari, pag. 16) avverso il quale aveva proposto ricorso nel settembre 2011 (v. pag. 16 RAGIONE_SOCIALEa citata sentenza). In sostanza l’omissione era avvenuta in un quadro di piena consapevolezza degli obblighi connessi allo svolgimento di attività libero professionale quando era anche già entrato in vigore il d.l n. 98 del 2011 del luglio 2011 di interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 26 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995 che aveva portato chiarimenti al riguardo.
11.8. In sostanza , la Corte, all’esito di un accurato accertamento di fatto qui non censurabile, ha ritenuto in linea con i principi espressi e sopra riportati, che in mancanza di una tempestiva e completa dichiarazione reddituale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si era venuta a trovare nella condizione di non potere accertare in alcun modo e, comunque con gli ordinari controlli, non solo la misura dei redditi che derivavano al COGNOME dalla sua attività di libero professionista ma addirittura la stessa esistenza di un reddito proveniente dall’attività professionale e tale condotta è stata correttamente ritenuta sussumibile nell’ ‘ipotesi di sospensione prevista dall’ art. 2941 n. 8 c.c. il quale dispone che la prescrizione resti sospesa nei confronti del debitore che abbia ‘ dolosamente occultato l’esistenza del debito e (…) finché il dolo non sia stato scoperto»)”.
Anche il quarto motivo di ricorso non può essere accolto essendo stata accertata una condotta dolosa ed essendo controverso non tanto l’obbligo di iscrizione e d i versamento dei contributi quanto piuttosto il perfezionamento del termine di prescrizione per esigerli per effetto RAGIONE_SOCIALEa sua sospensione.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese stante l’irritualità RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 31 dicembre 2024