Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35119 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 35119 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28108-2022 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l ‘ Avvocatura Centrale dell ‘ Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 94/2022 della CORTE D ‘ APPELLO DI CAGLIARI SEZ DIST. DI SASSARI, depositata il 25/05/2022 R.G.N. 218/2010;
Oggetto
Contrbuti
Gestione separata
R.G.N. 28108/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 31/10/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda dell’architetto NOME COGNOME dipendente part time del Ministero dell’Istruzione, che aveva chiesto l’annullamento per intervenuta prescrizione del credito vantato dall’INPS per contributi connessi all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e la cancellazione dai relativi elenchi quanto meno a decorrere dal 1.1.2012.
1.1. Il giudice di secondo grado ha rammentato che già con riguardo ai contributi dovuti per l’anno 2005 la Corte territoriale aveva ritenuto che il solo fatto dell’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE non esonerasse il ricorrente dall’obbligo di iscriversi alla gestione separata e corrispondere i contributi a percentuale.
1.2. Ha quindi ritenuto che il COGNOME, stante l’obbligo di iscrizione, fosse obbligato a versare i contributi anche per l’anno 2012 e che alla data di ricezione della intimazione di pagamento (il 30.7.2018) tali contributi non si erano prescritti, configurandosi una sospensione del decorso del termine ex art. 2941 n. 8 c.c., in quanto nella dichiarazione dei redditi relativa al 2012 e presentata il 30.9.2013 era stata omessa non solo la compilazione ma anche l’allegazione del modulo RR nel quale si sarebbero dovuti indicare gli oneri contributivi da corrispondere per effetto dell’iscrizione alla gestione separata.
1.3. Confermata quindi la debenza dei contributi, la Corte ha poi ritenuto che alla fattispecie si applicasse la lettera b) dell’art. 116 della legge n. 3888 del 2000 e non quella prevista dal comma 10 della stessa norma.
Per la cassazione della sentenza ricorre NOME COGNOME che articola cinque motivi ai quali resiste l’INPS con controricorso. Il
ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. insistendo da un canto nella inammissibilità del controricorso dell’INPS , mai notificato, e dall’altro nella fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata.
2.1. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RITENUTO CHE
Preliminarmente il controricorso deve essere dichiarato inammissibile non risultando notificato al ricorrente come prescritto dall’art. 370 primo comma c.p.c. nel testo applicabile al presente procedimento (si tratta di procedimento pendente alla data del 30.6.2023: il ricorso è stato notificato all’INPS il 23.11.2022).
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. oltre che la violazione dell’art. 2, commi 25, 26, 27, 29 e 30 della legge n. 335 del 1995 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 stante il mancato riconoscimento dell’intervenuto giudicato sulla pronunzia che dispone la cancellazione del COGNOME dalla Gestione Separata INPS.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e 26 della legge n. 335 del 19 95; dell’art. 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98 del 2011; dell’art. 49 del d.P.R. n. 917 del 1986; dell’art. 10 della legge n. 6 del 1981 ( in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.) e si sostiene che il ricorrente, comunque, non sarebbe soggetto all’obbligo di contribuzione alla Gestione Separata e che semmai un’ omissione contributiva dovesse essere accertata sarebbe nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 d.lgs. n. 241 del 19 97; dell’art. 36 -bis D.P.R. n. 600 del 19 73; dell’art. 36 -ter del d.P.R. n. 600 del
19 73; dell’art. 1 del d .lgs. n. 462 del 1997; dell’art. 3, comma 134, lett. b) della legge n. 662 del 1996; dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 tutto in relazione all’ art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.) oltre che la falsa applicazione dell’ art. 30 del d.l. n. 78 del 2010 e la violazione e falsa applicazione, sempre ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. dell’art. 2941 c.c., dell’art. 2935 c.c., dell’art. 3, comma 9 della legge n. 335 del 1995; dell’art. 36 -ter del d.P.R. 600 del 1973 stante il mancato riconoscimento della intervenuta prescrizione del credito e l’errato accertamento dell’esistenza di una causa di sospensione per presunto doloso occultamento del debito.
Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di tutte le norme meglio indicate nel motivo n. 3 cui rinvia e la falsa applicazione e violazione dell’art. 116, comma 8, lett. b ), lett. a) e comma 10 della legge n. 388 del 2000 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’ art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. stante la errata applicazione di sanzioni in difetto di condotta dolosa e comunque, in subordine, l’errata mancata applicazione dei trattamenti sanzionatori più favorevoli.
Con il quinto motivo di ricorso, infine, è denunciata la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
9.1. Rileva il Collegio che la premessa da cui muove la censura è destituita di fondamento in quanto con l’ ordinanza di questa Corte n. 15515 del 2023 si è ritenuto condivisibilmente che nel giudizio pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto l’obbligo di versamento dei contributi alla gestione separata per l’anno 2005 -nel quale ‘Il giudice di primo grado ha disposto «la cancellazione del ricorrente dall’iscrizione alla Gestione separata con decorrenza dal gennaio 2005»’ e nell’ambito del quale il COGNOME faceva leva sulla circostanza che tale
statuizione non era stata impugnata desumendone l’erroneità della sentenza per essere passato in giudicato l’ordine di cancellazione in ragione dell’acquiescenza dell’Istituto, restando così precluso alla Corte l’esame delle doglianze sul correlato obbligo di contribuzione alla Gestione separata, in mancanza della formulazione compiuta di motivi di impugnazione e della proposizione esplicita della domanda di riforma -le censure fossero infondate essendo infondata la comune premessa argomentativa che li sorregge.
9.2. Si è ricordato infatti che la Corte ‘è costante nell’affermare che il giudicato si forma su un’unità minima di decisione, che a un fatto, qualificato da una norma, riconnette un determinato effetto giuridico, e non concerne le singole affermazioni sui distinti elementi della fattispecie, come tali inidonee a dar luogo una decisione autonoma (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683). Alla luce dell’interpretazione sistematica dell’art. 329, secondo comma, e dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ ., questa Corte ha puntualizzato che: «La parte non impugnata d’una sentenza ha il crisma del giudicato allorché si riscontrino due condizioni, l’una positiva e l’altra negativa: essa si deve fondare su presupposti di fatto e di diritto diversi e autonomi rispetto alla parte impugnata e alla parte impugnata non dev’essere legata da alcun rapporto di pregiudizialità o di consequenzialità» (sentenza n. 32683 del 2022, cit., punto 13.1.).’
9.3. Si è ricordato quindi che tali enunciazioni di principio, non confutate, destituiscono di fondamento la prospettazione sottesa ai motivi in esame. Atteso che l’INPS aveva contestato in radice la sentenza di primo grado e, a sostegno del gravame, aveva riba dito la sussistenza dell’obbligo d’iscrizione del ricorrente alla Gestione separata. Si è osservato che ‘tale contestazione, in virtù della sua radicalità, non può non investire
anche le statuizioni in punto di cancellazione, che sono consequenziali rispetto a quelle, ritualmente censurate, sull’insussistenza dell’obbligo d’iscrizione. Nessuna acquiescenza, pertanto, si può ravvisare e non si può predicare alcun giudicato, proprio perché la parte di sentenza che si sostiene non sia stata impugnata (l’ordine di cancellazione) non è autonoma rispetto a quella impugnata, ma ne rappresenta l’indefettibile corollario logico.’
9.4. Per conseguenza si è ritenuto che costituisse ancora materia controversa, in tutte le sue implicazioni, l’obbligo d’iscrizione di NOME COGNOME alla Gestione separata e che nessun giudicato si frapponesse all’esame delle contrapposte deduzioni delle parti.
9.5. Tanto premesso ancor più deve ritenersi che nella presente controversia non vi sia alcun giudicato esterno opponibile e dunque correttamente la Corte di appello lo abbia escluso.
Il secondo motivo di ricorso è infondato atteso che la giurisprudenza di questa Corte è oramai consolidata nel negare la rilevanza del versamento del contributo integrativo ai fini dell’esclusione dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS. Tale contributo riveste valenza solidaristica, ma non vale a costituire alcuna posizione previdenziale a beneficio del lavoratore autonomo. In virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, che presiede all’istituzione della Gestione separata, l’unico versamento contributivo che possa escludere il predetto obbligo d’iscrizione è quello suscettibile di costituire, in capo al lavoratore autonomo, una correlata prestazione previdenziale (cfr Cass. n. 24047 del 2022 con riguardo agli avvocati, ma con affermazioni di portata generale sulla disciplina dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995).
10.1. Il rapporto tra il sistema previdenziale di categoria e quello della Gestione separata si atteggia in termini non già alternativi, ma complementari e proprio con riferimento agli ingegneri e agli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha ribadito i richiamati principi di diritto e ha confermato che è ininfluente il versamento di un contributo integrativo di carattere solidaristico, legato al mero dato dell’iscrizione all’albo (cfr. Cass. n. 20288 del 2022).
10.2. Tale orientamento è recepito anche dalle recenti pronunce del giudice delle leggi (Corte cost. n. 104 e n. 238 del 2022, riguardanti l’iscrizione degli avvocati, la prima, e la seconda l’iscrizione degl’ingegneri e degli architetti alla Gestione separata) e non sono addotti argomenti idonei a sollecitarne una revisione critica (cfr. Cass. 15515 del 2023).
Il terzo motivo di ricorso involge il tema della prescrizione e della sua sospensione per occultamento doloso del debito.
11.1. La sentenza impugnata, nel disattendere l’eccezione di prescrizione, evidenzia che «ha volutamente depositato la propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2012 soltanto il 30 settembre 2013 senza comunque volutamente allegare il modulo RR nella p iena consapevolezza del suo obbligo (…)’ ponendo l’INPS ‘nella condizione di non poter accertare (…) la stessa esistenza del reddito proveniente da attività professionale’ con sospensione della decorrenza del termine di prescrizione.
11.2. Orbene, premesso che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento degli stessi secondo le previsioni di legge e delle fonti secondarie chiamate a dare attuazione alla normativa primaria (cfr. Cass. n. 10273 del 2021) e che la presentazione della dichiarazione dei redditi, mera esternazione
di scienza, non assurge a presupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 2018), va tuttavia ricordato che la causa di sospensione della prescrizione, sancita dall’art. 2941, n. 8, cod. civ., riconosciuta dalla sentenza impugnata, postula «una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» e, dunque, «un comportamento intenzionalmente diretto ad occ ultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione» e foriero di un «impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli» (cfr. Cass. n. 19640 del 2018 punto 2.1.).
11.3. Con specifico riguardo alla sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d’iscrizione alla Gestione separata, questa Corte ha specificato che non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo (cfr. Cass. n. 37529 del 2021).
11.4. Tale orientamento, confermato anche di recente (fra le molte Cass. n. 6371. n. 6319 e n. 6296 del 2023), va confermato senza che, tuttavia, nel caso in esame, si possa ritenere che la Corte territoriale ne abbia fatto cattiva applicazione.
11.5. Il giudice di appello mostra infatti di avere ben chiari i principi dettati da questa Corte in materia e tuttavia, in esito ad una specifica verifica dei fatti, ha coerentemente chiarito le ragioni per le quali nella specie ha ravvisato una causa di sospensione della prescrizione.
11.6. Ben lungi dal ritenere che l’omessa compilazione del quadro RR integri «di per sé» un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione, infatti, il giudice di secondo grado ha specificatamente accertato che era stata posta in essere una condotta elusiva tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una
mera difficoltà di accertamento del credito. Un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione (così Cass. n. 21567 del 2014; ma il principio è stato ribadito anche nella recente ordinanza n. 5413 del 2020).
11.7. La Corte territoriale infatti, dopo aver correttamente ritenuto che il dies a quo della prescrizione quinquennale decorresse dalla data di scadenza del credito, ha nel contempo ricordato proprio che la mancata denuncia del reddito non equivale a un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo né implica un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere ( atteso che la mancata compilazione del modello RR può essere sempre scongiurata dall’Inps, attraverso i normali controlli amministrativi, attivati anche avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate) e però ha sottolineato che, nella specie, l’appellato non solo aveva presentato la dichiarazione dei redditi relativi all’anno di imposta 2012 con estremo ritardo, soltanto in data 30.9.2013, ma inoltre aveva accertato che il COGNOME, regolarmente iscritto a Inarcassa, era del pari ben consapevole dell’ obbligo di iscrizione anche alla gestione separata libero professionisti per i redditi percepiti quale architetto essendo stato attinto da un avviso proveniente dall ‘ Inps del 23.6.2006 (così nella sentenza n. 360/2016 della Corte di Appello sezione di Sassari, pag. 16) avverso il quale aveva proposto ricorso nel settembre 2011 (v. pag. 16 della citata sentenza). In sostanza l’omissione era avvenuta in un quadro di piena consapevolezza degli obblighi connessi allo svolgimento di attività libero professionale quando era anche già entrato in vigore il d.l n. 98 del 2011 del luglio 2011 di interpretazione autentica dell’art. 2 comma 26 della legge n. 335 del 1995 che aveva portato chiarimenti al riguardo.
11.8. In sostanza , la Corte, all’esito di un accurato accertamento di fatto qui non censurabile, ha ritenuto in linea con i principi espressi e sopra riportati, che in mancanza di una tempestiva e completa dichiarazione reddituale l’Inps si era venuta a trovare nella condizione di non potere accertare in alcun modo e, comunque con gli ordinari controlli, non solo la misura dei redditi che derivavano al COGNOME dalla sua attività di libero professionista ma addirittura la stessa esistenza di un reddito proveniente dall’attività professionale e tale condotta è stata correttamente ritenuta sussumibile nell’ ‘ipotesi di sospensione prevista dall’ art. 2941 n. 8 c.c. il quale dispone che la prescrizione resti sospesa nei confronti del debitore che abbia ‘ dolosamente occultato l’esistenza del debito e (…) finché il dolo non sia stato scoperto»)”.
Anche il quarto motivo di ricorso non può essere accolto essendo stata accertata una condotta dolosa ed essendo controverso non tanto l’obbligo di iscrizione e d i versamento dei contributi quanto piuttosto il perfezionamento del termine di prescrizione per esigerli per effetto della sua sospensione.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese stante l’irritualità della costituzione dell’INPS. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 31 dicembre 2024