Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31599 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 31599 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 29449-2019 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio eletto, nella memoria illustrativa, presso il suo indirizzo PEC
-ricorrente –
contro
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati NOME COGNOME NOMECOGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto
-resistente con procura –
R.G.N. 29449/2019
COGNOME
Rep.
P.U. 15/5/2024
7/07/2022 giurisdizione Aumenti figurativi per il periodo di servizio presso l’Aeronautica militare.
per la cassazione della sentenza n. 278 del 2019 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 28 marzo 2019 (R.G.N. 128/2018).
Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto di accogliere il secondo e il quinto motivo di ricorso.
Udito, per il resistente , l’avvocato NOME COGNOME che ha insistito per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. -Il signor NOME COGNOME controllore di volo dapprima presso l’Aeronautica militare e poi presso l’Azienda autonoma di assistenza al volo presso il traffico generale, successivamente trasformata in ENAV s.p.aRAGIONE_SOCIALE, ha dedotto di aver verificato il mancato accredito dei periodi di contribuzione figurativa, maturati presso l’Aeronautica militare e riconosciuti con decreto del Ministero della difesa.
In base a tali premesse, il signor COGNOME ha convenuto in giudizio l’INPS, dinanzi al Tribunale di Rimini, e ha chiesto di condannare l’Istituto al riconoscimento dei contributi figurativi riportati nel decreto del Ministero della difesa e di condannare l’INPS all’immediata regolarizzazione della sua posizione contributiva.
Il Tribunale di Rimini ha accolto le domande proposte e ha condannato l’INPS a ricostituire la posizione assicurativa del ricorrente, con il riconoscimento dei contributi figurativi indicati nel ricorso.
-Con sentenza n. 278 del 2019, depositata il 28 marzo 2019, la Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso proposto dal signor NOME COGNOME
A fondamento della decisione, la Corte territoriale, dopo aver disatteso l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per genericità (art.
434 cod. proc. civ.), ha argomentato che la costituzione di una nuova posizione presso l’a ssicurazione generale obbligatoria non implica la spettanza dei benefici contributivi legati agli aumenti convenzionali, riconosciuti soltanto presso l’assicurazione di provenienza.
In tal senso si è pronunciata anche la preponderante giurisprudenza contabile, che ha superato il diverso indirizzo menzionato dal giudice di prime cure a supporto dell’accoglimento delle domande.
Da ultimo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 2018, ha affermato che la scelta di ancorare la posizione assicurativa al solo servizio effettivo, senza computare la maggiorazione figurativa per gli speciali servizi prestati, contempera in modo non irragionevole l’adeguatezza della tutela previdenziale e la sostenibilità del sistema, complessivamente considerato.
-Il signor NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi, contro la sentenza d’appello.
-L’INPS ha depositato procura in calce al ricorso notificato.
-La trattazione del ricorso, ai sensi dell’art. 375, primo comma, cod. proc. civ., è stata fissata per l ‘ udienza pubblica del 15 maggio 2024.
-Il Pubblico Ministero, prima dell’udienza, ha depositato una memoria (art. 378, primo comma, cod. proc. civ.) e ha chiesto di accogliere il secondo e il quinto motivo di ricorso.
-In prossimità dell’udienza, il ricorrente , con un nuovo difensore, ha depositato memoria illustrativa (art. 378, secondo comma, cod. proc. civ.).
-All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e il difensore della parte resistente ha svolto le sue difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa interpretazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. e del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel dichiarare ammissibile l’appello, a dispetto della carenza di motivi specifici. L’appellante si sarebbe limitato a riproporre, nella fase di gravame, gli argomenti già disattesi in primo grado, in ordine all’insussi stenza di copertura finanziaria per i contributi figurativi.
1.1. -Il motivo è infondato.
1.2. -Quanto all’appello, che mantiene inalterata la sua natura di revisio prioris instantiae e non si atteggia come impugnazione a critica vincolata, la specificità dei motivi di censura non implica la redazione di un progetto alternativo di sentenza o l’impiego di formule sacramentali (Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199, menzionata dallo stesso ricorrente).
Ai fini dell’osservanza del requisito di specificità e della conseguente ammissibilità del gravame (art. 434 cod. proc. civ.), è sufficiente che l ‘ impugnazione racchiuda una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza di primo grado e, con essi, delle relative doglianze. Alla parte volitiva si deve affiancare, dunque, una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
1.3. -Le doglianze dell’Istituto, nel caso di specie, sono conformi al paradigma dell’art. 434 , primo comma, cod. proc. civ., come anche il Pubblico Ministero ha evidenziato nella memoria.
L a stessa sintesi dei motivi d’impugnazione, che i giudici d’appello hanno premesso alla trattazione del merito (pagine 4 e 5 della sentenza), conferma che l’appellante ha enucleato in maniera intelligibile la questione controversa e ha corroborato le critiche con i pertinenti richiami normativi.
Sugli aspetti, che l’atto d’appello ha posto in risalto, si è poi dispiegato appieno il contraddittorio delle parti, senza alcun pregiudizio per le prerogative difensive dell’odierno ricorrente.
Dev’essere condivisa, pertanto, la valutazione dei giudici del gravame (pagina 4 della sentenza impugnata), che hanno sgombrato il campo dall’eccezione dell’odierno ricorrente sulla base del rilievo che le censure consentono d’inquadrare agevolmente l’oggetto del contendere.
Generiche, per contro, si rivelano le critiche veicolate con il primo mezzo.
Senza il supporto di più puntuali ragguagli, il motivo si limita a far leva sul dato della riproposizione degli argomenti esposti dinanzi al Tribunale. Dato, tuttavia, di per sé sprovvisto di valenza decisiva.
-Disattesa la questione pregiudiziale posta con il primo motivo, si possono scrutinare congiuntamente la seconda, la quinta e la sesta critica, che sottendono profili tra loro connessi.
2.1. -Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole che la sentenza impugnata sia viziata da violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 157 cod. proc. civ.): a fronte di una contestazione generica sul mancato trasferimento dei contributi figurativi, la Corte d’appello di Bologna avrebbe dovuto accogliere le domande proposte, sulla scorta delle risultanze del decreto del Ministero della difesa, idoneo ad attestare il trasferimento dei contributi predetti.
2.2. -Con la quinta doglianza (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.
La Corte territoriale non avrebbe tenuto nel debito conto il decreto del Ministero della difesa, che avrebbe provveduto a quantificare e a trasferire anche i contributi relativi alle maggiorazioni per il periodo di servizio prestato presso l’Aeronautica mi litare.
2.3. -Con la sesta critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, che avrebbe «omesso di considerare i documenti in atti, ormai definitivi e mai contestati dall’Istituto, come il Decreto del Ministero della Difesa emesso in favore del COGNOME, con la ricostituzione della posizione contributiva» (pagina 15 del ricorso per cassazione).
-I motivi, appena ripercorsi, non colgono nel segno.
La Corte territoriale non ha affatto tralasciato l’esame delle risultanze del decreto del Ministero della difesa, invocato a supporto dell’impugnazione , ma ha puntualizzato che la questione del trasferimento della provvista, correlata con la valutazione di quel decreto di cui il ricorrente assume l’importanza primaria , non riveste portata risolutiva (pagina 5 della sentenza impugnata).
-Tale valutazione s’incentra sul complessivo inquadramento della vicenda controversa e introduce all’esame delle restanti censure, formulate con il terzo e con il quarto mezzo.
4.1. -Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 8 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149.
La sentenza impugnata sarebbe incorsa in violazione di legge, per aver omesso di considerare che l’anzianità contributiva del personale ENAV dovrebbe essere determinata dalla sommatoria degli anni di servizio effettivi e degli aumenti figurativi, maturati presso l’Aeronautica militare. Tali aumenti figurativi sarebbero stati riconosciuti e calcolati dall’Aeronautica militare al momento del passaggio del personale all’ENAV e, in forza del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (art. 2116 cod. civ.), non potrebbero essere considerati tamquam non essent .
4.2. -Con il quarto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 3 Cost. e stigmatizza,
a tale riguardo, il trattamento deteriore che, a parità di mansioni, gli sarebbe stato riservato rispetto a chi non è transitato all’ENAV e si è visto riconoscere anche i contributi figurativi.
-Anche i motivi in esame devono essere complessivamente disattesi.
-Il presente giudizio verte sull’aumento figurativo della contribuzione per i periodi di attività prestata dal ricorrente presso l’Aeronautica militare (pagina 5 della sentenza d’appello) .
Il ricorrente chiede, anche in questa sede, di computare tale aumento nella posizione assicurativa costituita presso l’INPS , dopo la cessazione dal servizio presso l’Aeronautica militare prima di aver maturato il diritto alla pensione.
Come emerge in maniera inequivocabile dal richiamo alle pronunce del giudice contabile e alla sentenza n. 39 del 2018 della Corte costituzionale, i giudici del gravame hanno ricondotto la transizione del ricorrente dall’Aeronautica militare all’ente poi denominato ENAV alla fattispecie tipizzata da ll’ art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella formulazione ratione temporis applicabile.
La disposizione in esame prevede la costituzione di una posizione assicurativa presso l’INPS a beneficio del dipendente civile o del militare in servizio permanente o continuativo che sia cessato dal servizio, senza avere acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio.
Tale inquadramento è suffragato dagli elementi ritualmente acquisiti al processo e rispecchia il reale atteggiarsi della vicenda in esame, contraddistinta dalla cessazione dal servizio presso il Ministero della difesa senza la previa acquisizione del diritto a pensione, come la parte resistente non ha mancato di evidenziare nel corso della discussione.
Come traspare dalla sentenza impugnata, il medesimo inquadramento della fattispecie è stato recepito anche dal giudice di primo grado, che ha accolto la domanda del ricorrente sulla base di una diversa interpretazione della normativa di riferimento, poi superata dalla giurisprudenza delle sezioni riunite della Corte dei conti.
I motivi di ricorso, nel porre in risalto le risultanze del decreto del Ministero della difesa, non confutano in maniera efficace la sussunzione della vicenda controversa, che rappresenta la premessa argomentativa della pronuncia impugnata e il fulcro della ratio decidendi , e non dimostrano, con argomenti persuasivi, che la sussunzione così operata diverge dalle concrete peculiarità della fattispecie, nel suo dipanarsi nel tempo.
Neppure la memoria illustrativa, depositata in prossimità dell’udienza, svolge rilievi circostanziati su tale profilo saliente.
-La posizione assicurativa contemplata dalla legge è commisurata al periodo di servizio prestato.
7.1. -Nel l’approfondire l’esegesi di tale nozione, l a Corte dei conti, a sezioni riunite, con la sentenza n. 8 del 27 maggio 2011 e con la sentenza n. 11 del 21 giugno 2011, ha affermato che , nell’àmbito della posizione assicurativa costituita presso l’INPS, può essere valutato soltanto il servizio effettivamente prestato, in armonia con le indicazioni desumibili dal sistema normativo, che annette rilievo al solo periodo di servizio prestato, senza proferire parola sulle maggiorazioni. In difetto di elementi testuali di segno diverso, le pronunce richiamate hanno disconosciuto la rilevanza degli aumenti figurativi di anzianità, attribuiti in ragione della gravosità di particolari servizi.
La giurisprudenza contabile ha poi specificato che tale ricostruzione del dato normativo non reca alcun vulnus alla proporzionalità e all’adeguatezza della prestazione previdenziale, presidiata dall’art. 38 Cost. (Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, sentenza 4 luglio 2016, n. 301, punto 4 dei Motivi della decisione ).
La Corte d’appello di Bologna mostra di prediligere tale interpretazione rispetto a quella propugnata dal giudice contabile nei precedenti che il Tribunale ha richiamato a sostegno di una nozione più ampia di ‘servizio prestato’ , pur sempre nel contesto della medesima qualificazione sub specie iuris dei fatti di causa (pagina 6 della sentenza impugnata).
7.2. -I giudic i d’appello rammentano, infine, che l ‘interpretazione delineata dal giudice contabile è stata sottoposta allo scrutinio di costituzionalità e che il giudice delle leggi, con la sentenza n. 39 del 2018, ha dichiarato non fondate le questioni proposte in riferimento all’art. 3 Cost. , per l’ asserita disparità di trattamento con chi cessi dal servizio dopo aver conseguito il diritto alla pensione e benefici così dell’integrale riconoscimento degli aumenti figurativi della contribuzione.
La Corte costituzionale ha preso le mosse dall’interpretazione accreditata dall’organo della nomofilachia contabile e ha osservato, a tale riguardo, che « I servizi speciali, che determinano l’aumento figurativo dell’anzianità, sono valutati solo dopo che siano raggiunti i requisiti di legge per ottenere la pensione, in una prospettiva che abbraccia l’intero percorso lavorativo. Nell’àmbito di una tale valutazione onnicomprensiva, il conseguimento del diritto alla pensione non configura un dato accidentale ed estrinseco, ma rappresenta un tratto distintivo di rilievo cruciale, che rivela l’eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto e giustifica il trattamento differenziato dei servizi speciali di chi non abbia maturato il diritto alla pensione. Il diverso trattamento deve essere peraltro valutato alla luce della posizione previdenziale complessiva dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive o esonerative, che non abbiano raggiunto l’anzianità utile al conseguimento dell a pensione. Per tali categorie, il legislatore appresta la speciale tutela della costituzione di una posizione assicurativa presso l’INPS, che ‘ assolve una funzione di
tutela previdenziale ‘ e garantisce al lavoratore l’erogazione ‘ di un trattamento pensionistico, secondo le regole dell’assicurazione generale obbligatoria ‘ (sentenza n. 113 del 2001, punto 6 del Considerato in diritto ). Nel quadro di un contemperamento non irragionevole tra l’adeguatezza della tutela previdenziale e la sostenibilità degli oneri necessari a salvaguardarla si deve collocare la scelta di ancorare la posizione assicurativa al solo servizio effettivo, senza computare la maggiorazione figurativa per gli speciali servizi prestati» (punto 4.2. del Considerato in diritto ).
Gli aumenti figurativi della contribuzione, peraltro, non sono infruttuosi, in quanto rilevano ai fini della liquidazione dell’indennità una tantum prevista dal medesimo art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (Corte dei conti, sezioni riunite, sentenza n. 11 del 2011, cit., punto 10 dei Motivi della decisione ). Anche da questo punto di vista, si deve escludere l’irragionevolezza del complessivo bilanciamento attuato dal legislatore, che trova una plausibile giustificazione nelle particolari caratteristiche del sistema dell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS (Corte dei conti, sezioni riunite, sentenza n. 8 del 2011, cit., punto 13 dei Motivi della decisione ).
7.3. -L’esclusione degli aumenti figurativi della contribuzione, nell’àmbito della posizione assicurativa costituita presso l’INPS, è stata ribadita, da ultimo, da questa Corte nella sentenza 2 marzo 2023, n. 6343, diffusamente richiamata dal l’Istituto nel corso della discussione e incentrata anche sugli approdi interpretativi del giudice delle leggi e del giudice contabile.
8. -La sentenza d’appello ha fatto puntuale applicazione dei principi richiamati, che di per sé giustificano il rigetto delle domande proposte, con riguardo a tutti i profili in cui esse si articolano.
Alla stregua della necessità di applicare la disciplina inderogabile di legge, nei termini specificati anche dalla giurisprudenza di questa Corte, non è conferente il richiamo al principio di automaticità delle
prestazioni previdenziali (art. 2116 cod. civ.), evocato nel contesto del terzo motivo.
Né sussiste la paventata lesione della parità di trattamento, che il quarto mezzo denuncia, senza ponderare la peculiarità della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, evidenziata anche dalla pronuncia della Corte costituzionale , e l’eterogeneità dei termini posti a raffronto: da un canto, il personale che abbia continuato a lavorare presso l’Aeronautica militare e abbia così conseguito il diritto alla pensione; dall’altro, il personale che abbia abbandonato l’Aeronautica militar e, senza aver perfezionato i requisiti per accedere alla pensione, e sia transitato all’ENAV.
-I l ricorso dev’essere , in definitiva, complessivamente respinto.
-Le spese del presente giudizio possono essere compensate, alla luce del recente intervento chiarificatore di questa Corte sulle questioni dibattute.
-L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione