Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33637 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33637 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 5133-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME,
Oggetto
Iscrizione alle gestione
RAGIONE_SOCIALE per i
familiari
R.G.N. 5133/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 85/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/08/2016 R.G.N. 56/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione di COGNOME NOMENOME NOME unico della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso l’iscrizione a ruolo della pretesa dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per mancata contribuzione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in relazione all’attività lavor ativa svolta nella società dal familiare coadiutore, non NOME, COGNOME NOME.
Ritene va la Corte che l’iscrizione del titolare dell’impresa commerciale per l’attività lavorativa svolta in essa dai familiari fosse prevista solo in caso di società di persone, e non anche in caso di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricorre per un motivo.
COGNOME NOME ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 l. n.613/66, e degli artt.1 e 2 l. n.1397/60, per avere la Corte escluso l’obbligo di iscrizione in capo al titolare di sRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rispetto all’attività lavorativa svolta dai familiari coadiutori.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha ormai consolidato l’orientamento secondo cui il titolare non solo di impresa individuale o di società di persone, ma anche di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, deve essere iscritto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e pagare la relativa contribuzione per l’attività lavorativa svolta nella società dal familiare coadiutore (Cass.31286/19, Cass.1559/20).
La sentenza impugnata non si è conformata al suddetto orientamento e va quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti in fatto e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.