Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 1891 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1891 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31937-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3398/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2021 R.G.N. 3100/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE -contribuzione in favore degli RAGIONE_SOCIALE
RNUMERO_DOCUMENTO.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 11/11/2025
CC
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha citato in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE – chiedendo di accertare l’insussistenza di un suo obbligo di versare all’RAGIONE_SOCIALE il contributo di cui all’art. 11 c.c.n.l. di RAGIONE_SOCIALE, anc he in relazione ai contratti di somministrazione ceduti ad RAGIONE_SOCIALE, e a partire dalla data (aprile 2014) in cui RAGIONE_SOCIALE ha comunicato la mancata applicazione del citato contratto collettivo. RAGIONE_SOCIALE ha dato atto di avere interrotto il pagamento dei citati contributi da aprile 2014; che RAGIONE_SOCIALE il 16.7.2016 ha ottenuto due decreti ingiuntivi emessi nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dei contributi relativi, rispettivamente, al periodo aprile 2014-marzo 2015 e apriledicembre 2014; che, per errore, i decreti ingiuntivi non sono stati opposti.
1.1. In separato giudizio, successivamente riunito, RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 25.11.2016 con cui era stato ingiunto, su richiesta di RAGIONE_SOCIALE, il pagamento dei contributi per il periodo dal secondo semestre 2015 al quarto trimestre 2016.
1.2. Il tribunale ha respinto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE ed anche l’opposizione al decreto ingiuntivo.
1.3. La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE. Anzitutto, in ragione del giudicato formatosi con i decreti ingiuntivi non opposti, ritenuto in grado di produrre i suoi effetti ‘non solo in ordine al credito azionato ma anc he in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio’ (sentenza p. 7). In ogni caso, sul rilievo che l’obbligo di versamento dei contrib uti in favore dell’RAGIONE_SOCIALE avesse fonte nell’art. 5, comma 2, lett. d) del
d.lgs. n. 276 del 2003 che prevede, tra i requisiti per l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e per l’integrazione del reddito di cui all’art. 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale RAGIONE_SOCIALE imprese di somministrazione applicabile.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE con otto motivi. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Vi è in atti rinuncia al mandato dell’AVV_NOTAIO COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), per non avere la Corte d’appello tenuto conto del fatto che i decreti ingiunti vi non opposti riguardano solo una frazione del credito, avente carattere di periodicità e che, in base alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12111 del 2020; Cass. n. 23918 del 2010), i decreti ingiuntivi ottenuti da RAGIONE_SOCIALE, e non opposti, non possono dirsi idonei a rivestire nel giudizio di accertamento negativo forza e natura di giudicato, anche per il futuro.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.) per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento negativo formulata da RAGIONE_SOCIALE, non limitatamente al periodo 1° aprile 2014 31 dicembre 2016, ma allo scopo di fare accertare se fosse o meno tenuta al pagamento dei contributi a partire dal mese di
aprile 2014. La ricorrente rileva che il presupposto utilizzato dalla Corte d’appello per definire il ‘periodo oggetto di causa’ non corrisponde altresì al vero in quanto RAGIONE_SOCIALE ha continuato periodicamente a notificare decreti ingiuntivi ad RAGIONE_SOCIALE anche per i periodi successi al 31 dicembre 2016 (come specificamente allegato alle pp. 13 e 14 del ricorso in cassazione).
Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 39 della Costituzione e dell’articolo 11 del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE (art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.) per avere la sentenza impugnata considerato vincolate l’a rt. 11 c.c.n.l., ricompreso nella parte cd. obbligatoria del contratto collettivo, anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE società attuali ricorrenti che avevano formalmente comunicato la propria decisione di non applicare detto contratto, aderendo le stesse ad una RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, che non lo ha sottoscritto.
Con il quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, lettera d) del d.lgs. n. 276 del 2003 (art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.) sul rilievo che tale norma non può in alcun modo imporre l’applicazione integrale di uno specifico contratto collettivo, potendo al massimo imporre l’obbligo di riconoscere un trattamento economico ai lavoratori non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva di settore, in coerenza con i principi costituzionali in materia di retribuzione proporzionata e sufficiente; qualora si attribuisse all’art. 5 un significato diverso, e in particolare si ritenesse che esso impone l’applicazione di tutto il contratto collettivo, compresa la parte obbligatoria dove sono regolati gli obblighi sindacali, si adotterebbe una lettura palesemente contrastante con i precetti costituzionali e, in particolare, con il diritto di libertà sindacale negativa sancito dall’art. 39 della Costituzione.
5. Con il quinto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 276 del 2003 (art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.) sul rilievo che l’obbligo contributivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE non può in alcun modo essere equiparato (o confuso) con il contributo che le RAGIONE_SOCIALE sono tenute a versare al RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 12, comma 1 e 2, del d.lgs. 276 del 2003. Solo la contribuzione a quest’ultimo Fondo è qualificata espressamente come obbligatoria dalla citata normativa, al contrario di quella destinata ad RAGIONE_SOCIALE, scaturente esclusivamente da una libera pattuizione collettiva, mediante la quale le parti sociali hanno ritenuto opportuno costituire un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ulteriore e aggiuntivo rispetto a RAGIONE_SOCIALE
6. Con il sesto motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli articoli 36 e 39 della Costituzione (art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.). La società argomenta che il principio costituzionale di libertà sindacale deve fare i conti con la necessità di garantire ai lavoratori un trattamento economico e retributivo coerente con i principi di proporzionalità e sufficienza sanciti dall’art. 36 Cost.; che di conseguenza, ferma restando la libertà di disapplicare un contratto collettivo, ciascun datore di RAGIONE_SOCIALE è tenuto a rispettare i minimi retributivi fissati dalla contrattazione collettiva di riferimento; che RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno sempre applicato ai propri lavoratori ‘ trattamenti non deteriori rispetto a quanto stabilito dai c.c.n.l. di settore’, come emerge dai regolamenti aziendali adottati; che le società hanno sempre correttamente adempiuto a tutti gli obblighi di carattere retributivo scaturenti dal c.c.n.l.; che tra questi obblighi non rientra il versamento del contributo RAGIONE_SOCIALE, in quanto lo stesso non può essere qualificato, neanche indirettamente, come trattamento retributivo diretto al lavoratore.; che tale conclusione è
ulteriormente confermata dalla circostanza che RAGIONE_SOCIALE ha comunicato a tutte le parti sociali coinvolte e al RAGIONE_SOCIALE la volontà di non voler più applicare, a decorrere dal 1 aprile 2014, il c.c.n.l. di settore, ma non per questo ad Ali è stata rev ocata l’autorizzazione ad operare.
Con il settimo motivo è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussone tra le parti (art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.), per avere la Corte d’appello dato per scontato che la disposizione del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE concernente la contribuzione all’RAGIONE_SOCIALE rientri nella parte c.d. economica e normativa del contratto stesso, senza motivare sul punto.
Con l’ottavo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 del decreto ministeriale del 23 dicembre 2003 (art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.) e l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.), per avere la sentenza impugnata richiamato il D.M. a sostegno dell’obbligo di Ali al pagamento dei contributi previsti dall’art. 11 del c.c.n.l. in favore dell’RAGIONE_SOCIALE là dove, come già argomentato, nessuna norma di le gge può imporre l’applicazione della parte c.d. obbligatoria del c.c.n.l. in cui rientra l’art. 11, a meno di non violare l’art. 39 della Costituzione; inoltre, per non avere considerato che il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto sufficienti i chiarimenti forniti da NOME e lecita la decisione della stessa, tanto da non aver chiesto ulteriori chiarimenti e non aver adottato alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti di NOME e NOME.
I motivi di ricorso pongono una duplice questione.
La prima questione, oggetto dei primi due motivi di ricorso, concerne l’efficacia del giudicato formatosi in seguito alla
mancata opposizione a decreto ingiuntivo ove si discuta di crediti periodici.
10.1. La sentenza d’appello ha fondato la decisione di rigetto dell’impugnazione, in primo luogo, sugli effetti del giudicato rappresentato dai decreti ingiuntivi non opposti, nella convinzione che esso producesse i suoi effetti preclusivi non solo in ordine allo specifico credito azionato in sede monitoria ma anche in relazione ai fatti costitutivi dello stesso (su cui v. Cass. n. 22465 del 2018; Cass. n. 28318 del 2017; Cass. n. 25180 del 2024).
10.2. Tuttavia, in riferimento ai crediti periodici, per i quali il giudicato si sia formato in seguito alla mancata opposizione a decreto ingiuntivo, questa Corte ha anche puntualizzato che il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive (v. Cass. n. 23918 del 2010 e n. 12111 del 2020).
La seconda questione, oggetto dei residui motivi di ricorso, concerne l’esistenza o meno dell’obbligo di contribuzione in favore degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte dei datori di RAGIONE_SOCIALE non aderenti alle associazioni che hanno sottoscritto il contratto collettivo per le RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE; inoltre, la riconduzione
dell’obbligo di contribuzione in favore degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla parte economico-normativa oppure obbligatoria del contratto, quest’ultima vincolante solo per le parti stipulanti, con conseguente lettura dell’art. 5, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 276 del 2003 come tale da obbligare la parte datoriale, che non abbia sottoscritto il contratto collettivo, a riconoscere ai dipendenti un trattamento economico normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo citato, ma non a versare i contributi in favore degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
12. Dato il rilievo nomofilattico di entrambe le questioni poste e l’assenza, sulla seconda, di precedenti di legittimità, si reputa necessaria la trattazione in pubblica udienza e, a tal fine, si dispone il rinvio a nuovo ruolo del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del procedimento in pubblica udienza, dato il rilievo nomofilattico RAGIONE_SOCIALE questioni poste dai motivi di ricorso.
Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2025
La Presidente
NOME COGNOME