Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22039 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22039 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18942/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario liquidatore p.t. AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in Persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in RomaINDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3115/19, depositata il 13 maggio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, per sentirla condannare al pagamento dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 per il periodo compreso tra il 10 settembre e il 31 dicembre 2007.
Premesso di aver pubblicato il quotidiano «Il RAGIONE_SOCIALE» fin dal 10 settembre 1994, sostenne di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 1, commi 459 e 460, della legge 28 dicembre 2005, n. 266, essendosi trasformata, il 29 dicembre 2005, da società di RAGIONE_SOCIALE partecipata al 51% da una RAGIONE_SOCIALE in società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ed avendo acquistato la proprietà della testata.
Si costituì la RAGIONE_SOCIALE, e resistette alla domanda, sostenendo che, ai fini del possesso del requisito temporale previsto dalla norma invocata, risultava irrilevante la pubblicazione del giornale in data anteriore alla trasformazione in RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Con sentenza del 17 ottobre 2012, il Tribunale di Roma rigettò la domanda.
L’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE è stata rigettata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 13 maggio 2019.
Premesso che, nel modificare in senso restrittivo i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso ai contributi, l’art. 1, commi 459 e 460, della legge n. 266 del 2005 ha fatto salve le posizioni delle imprese che avessero già maturato il relativo diritto al 31 dicembre 2005, la Corte ha rilevato che alla data del 1° gennaio 2006 né la RAGIONE_SOCIALE né la preesistente società RAGIONE_SOCIALE avevano maturato il predetto diritto, non avendo tre anni di edizione. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. ed al principio d’irretroattività della legge, osservando che la previsione di una demarcazione temporale costituisce un effetto naturale della generalità delle
leggi, e rilevando che il principio d’irretroattività riveste portata RAGIONE_SOCIALE soltanto in materia penale.
Avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1, commi 457-460, della legge n. 266 del 2005, osservando che, nel ritenere insussistenti i requisiti per l’accesso ai contributi, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della mancata contestazione dei fatti allegati a sostegno della domanda e dell’art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, nel fornire l’interpretazione autentica del comma 460 cit., ha precisato che i predetti requisiti s’intendono posseduti anche dalle imprese e testate che abbiano mutato la propria forma giuridica. Premesso che la trasformazione della società non incide sulla sua soggettività, risalente alla data della costituzione, sostiene che il comma 459 dell’art. 1 si è limitato a prevedere che le disposizioni di cui all’art. 2bis della legge n. 250 del 1990 continuano ad applicarsi alle imprese che al 31 dicembre 2005 avessero già maturato il diritto ai contributi, senza escludere il riconoscimento degli stessi in favore delle imprese che, pur avendo cominciato a pubblicare, non avessero ancora maturato il predetto diritto: precisato infatti che il comma 460 non ha inteso regolare il momento costitutivo dell’impresa editrice, ma quello dell’accesso ai contributi, rileva che il requisito temporale prescritto dal comma 457 non si riferisce alla forma della società, ma alla sua durata.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per apparenza della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i requisiti per l’accesso ai contributi, senza indicare quali di essi fossero carenti.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, riguardante l’individuazione dei requisiti per l’accesso ai contributi, sono infondati.
E’ opportuno premettere che, nel negare la sussistenza dei predetti requisiti, la Corte territoriale non ha messo in alcun modo in discussione i fatti allegati dalla ricorrente, essendosi limitata ad applicare agli stessi la normativa invocata, come da essa interpretata, ed avendo motivato compiutamente le conclusioni cui è pervenuta, attraverso l’affermazione della carenza del requisito di cui all’art. 3, comma secondo, lett. b) , della legge n. 250 del 1990, richiamato dal comma 2bis del medesimo articolo, ovverosia dell’edizione della testata da almeno tre anni. Non possono pertanto ritenersi sussistenti, nella specie, né la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., peraltro neppure specificamente dedotta, e comunque non configurabile in relazione alla sussunzione dei fatti allegati nella fattispecie legale, in ordine alla quale non opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., Sez. I, 2/11/2015, n. 22348; Cass., Sez. lav., 10/04/2013, n. 8764), né il difetto di motivazione, il quale presuppone l’impossibilità di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, a causa dell’inesistenza dei motivi sotto il profilo materiale e grafico o dell’apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. I, 3/03/2022, n. 7090; Cass., Sez. II, 13/08/2018, n. 20721).
Ciò posto, si osserva che l’art. 3 della legge n. 250 del 1990, nel prevedere anche per l’anno 1990 la concessione di contributi integrativi in favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici che fossero organi di partiti politici rappresentati in Parlamento (comma primo), li estese, a decorrere dal 1° gennaio 1991, anche alle imprese editrici di giornali quotidiani che fossero costituite come RAGIONE_SOCIALE, nonché a quelle costituite in altra forma societaria in cui la maggioranza del capitale sociale fosse comunque detenuta da RAGIONE_SOCIALE, fondazioni od enti morali non aventi scopo di lucro (comma secondo).
Quest’ultima disposizione fu modificata, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, dall’art. 18 della legge 7 marzo 2001, n. 62, il quale limitò l’erogazione dei contributi a una sola testata, in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani che, tra gli altri requisiti, fossero costituite come RAGIONE_SOCIALE da almeno tre anni (lett. a ), ed editassero la testata da almeno tre anni (lett. b ); nel contempo, fu fatta salva la concessione dei contributi alle
imprese editrici di giornali quotidiani in cui la maggioranza del capitale fosse detenuta da RAGIONE_SOCIALE, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro, a condizione che le stesse fossero in possesso dei medesimi requisiti, esclusa la costituzione in forma di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (comma 2bis ).
Il requisito temporale di cui alle lett. a) e b) dell’art. 3, comma secondo, fu poi elevato a cinque anni dall’art. 1 della legge n. 266 del 2005, con decorrenza dai contributi relativi all’anno 2005, per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004 (comma 457), il quale prescrisse inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le RAGIONE_SOCIALE editrici dovessero essere composte esclusivamente da RAGIONE_SOCIALE professionisti, pubblicisti o poligrafici (comma 458), prevedendo anche che le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2bis si applicassero alle sole imprese editrici che avessero già maturato il diritto ai contributi entro il 31 dicembre 2005 (comma 459), e modificando ulteriormente la disciplina in esame, nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi potessero essere percepiti soltanto a condizione che l’impresa editrice fosse proprietaria della testata (lett. a ) e fosse una società RAGIONE_SOCIALE i cui soci non partecipassero ad altre RAGIONE_SOCIALE editrici che avessero chiesto di ottenere i medesimi contributi (lett. b ): questi ultimi requisiti furono peraltro dichiarati inapplicabili alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della legge n. 266 del 2005, avessero già maturato il diritto ai contributi (lett. c ) (comma 460).
Successivamente, l’art. 2, comma 130, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, fornì l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 458, della legge n. 266 del 2005, prevedendo che la composizione prevista da tale disposizione consentisse l’erogazione dei contributi relativi all’anno 2006 anche nel caso in cui si fosse realizzata nel corso dell’anno.
L’art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall’art. 10sexies del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dispose infine che l’art. 1, comma 460, della legge n. 266 del 2005 dovesse intendersi riferito alle imprese e testate in possesso dei requisiti richiesti anche se avessero mutato forma giuridica o venissero editate da altre società comunque costituite.
Sulla base di tale ricostruzione della disciplina applicabile, deve osservarsi che, ai fini della fruizione dei contributi relativi agli anni 2006 e 2007, una parte dei quali (e precisamente quelli relativi agli ultimi quattro mesi del 2007) costituisce oggetto del presente giudizio, occorreva innanzitutto, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, che l’impresa editrice fosse costituita in forma di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (i cui soci non partecipassero ad altre RAGIONE_SOCIALE editrici che avessero chiesto di ottenere i medesimi contributi) da almeno tre anni, editasse la testata da almeno tre anni e fosse proprietaria della testata; il requisito temporale era elevato a cinque anni per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2004. Tali requisiti non erano tuttavia applicabili alle imprese che al 1° gennaio 2006 avessero già maturato il diritto ai contributi, le quali rimanevano soggette alla disciplina dettata dalla legge n. 250 del 1990, come modificata dall’art. 18 della legge n. 62 del 2001, ed avevano pertanto diritto ai contributi anche se non proprietarie della testata e costituite in altra forma societaria, purché la maggioranza del capitale fosse detenuta da RAGIONE_SOCIALE, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro ed editassero la testata da almeno tre anni.
Orbene, è pacifico che l’impresa ricorrente, già costituita in forma diversa dalla RAGIONE_SOCIALE ed editante la testata RAGIONE_SOCIALEca denominata «RAGIONE_SOCIALE» dal 21 settembre 2004, ne aveva acquistato la proprietà con atto del 28 dicembre 2005 e si era trasformata in RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con atto del 29 dicembre 2005. In qualità di società RAGIONE_SOCIALE costituita dopo il 31 dicembre 2004, essa non era quindi in possesso, nell’anno 2007, di nessuno dei due requisiti temporali di cui alle lett. a) e b) dell’art. 3, comma secondo, della legge n. 250 del 1990, così come modificati da ultimo dall’art. 1, comma 457, della legge n. 266 del 2005, ovverosia la costituzione in forma di RAGIONE_SOCIALE da almeno cinque anni e la pubblicazione della testata da almeno cinque anni. Né può ritenersi che il riferimento alle «imprese editrici» contenuto nel comma 457 cit. consentisse, nella sua genericità, di far risalire la costituzione dell’impresa ad epoca anteriore a quella della trasformazione in RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, rendendo quindi applicabile il disposto dell’art. 3, comma secondo, cit., nel testo introdotto dall’art. 18 della legge n. 62 del 2001, che limitava a tre anni i predetti requisiti: il comma 459 dell’art. 1 cit.,
limitando alle imprese editrici che avessero già maturato il diritto ai contributi entro il 31 dicembre 2005 l’applicabilità dell’art. 3, comma 2bis , della legge n. 250 del 1990, che estendeva il predetto diritto alle imprese costituite in forma societaria diversa dalla RAGIONE_SOCIALE, escludeva infatti la possibilità di ricongiungere i periodi di esercizio dell’impresa in forme diverse.
E’ d’altronde pacifico che alla data del 31 dicembre 2005 la ricorrente non aveva ancora maturato il requisito di cui alla lett. b) dell’art. 3, comma secondo, della legge n. 250 del 1990 richiamato dal comma 2bis , avendo editato la testata soltanto dal 21 settembre 2004. Nessun rilievo può poi attribuirsi, ai fini che qui interessano, alla norma interpretativa di cui all’art. 130, comma secondo, del d.l. n. 262 del 2006, la quale, nel consentire l’erogazione dei contributi relativi all’anno 2006 anche nel caso in cui la forma della RAGIONE_SOCIALE fosse stata assunta nel corso dell’anno, si riferiva esclusivamente alla composizione della compagine societaria, disciplinata dall’art. 1, comma 458, della legge n. 266 del 2005, e non consente quindi di estendere i medesimi effetti al mutamento del tipo sociale. Parimenti irrilevante è la norma interpretativa di cui all’art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale, nel disporre che il comma 460 dell’art. 1 cit. s’intendeva riferito alle imprese e testate in possesso dei requisiti prescritti, anche se avessero mutato forma giuridica o fossero editate da altre società comunque costituite, non incideva sul dettato del comma 459, secondo cui le disposizioni dell’art. 3, comma 2bis , della legge n. 250 del 1990 si applicavano soltanto alle imprese editrici che avessero maturato il diritto ai contributi entro il 31 dicembre 2005; ipotesi alla quale la ricorrente è estranea.
In conclusione, non merita consenso la tesi sostenuta dalla società ricorrente, secondo cui, ai fini del riconoscimento del diritto ai contributi per l’anno 2007, doveva ritenersi sufficiente la costituzione dell’impresa editrice da almeno tre anni, non assumendo alcun rilievo il mutamento della forma giuridica intervenuto nel corso di tale periodo di tempo, in quanto inidoneo ad incidere sulla personalità giuridica del soggetto, rimasta inalterata, nonostante la trasformazione della società; per poter fruire dei contributi, l’impresa avrebbe dovuto invece essere costituita in società RAGIONE_SOCIALE da almeno cinque anni, essere proprietaria della testata ed averla editata da al-
meno cinque anni, oppure, se costituita in altra forma, avrebbe dovuto aver maturato il predetto diritto entro il 31 dicembre 2005, mediante la pubblicazione della testata da almeno tre anni a quella data.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 23/04/2024