SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 669 2025 – N. R.G. 00004985 2020 DEL 30 01 2025 PUBBLICATA IL 31 01 2025
così composta:
Dott. NOME COGNOME
Presidente
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4985 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 22 aprile 2024 e vertente
TRA
(c.f.
P.
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(c.f. e P.Iva
) rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
APPELLATA
OGGETTO: sovvenzioni pubbliche.
CONCLUSIONI
Come nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell’art. 127ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. La ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 24698/2019 che ha accolto la domanda di accertamento del diritto alla percezione dei contributi statali per l’editoria di cui alla l. n. 250/1990, relativamente all’anno 2014 (per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 26 febbraio 2014) formulata dalla curatela del e, per l’effetto, ha condannato l’Amministrazione al pagamento in favore dell’attrice della somma di 76.396,37 €, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al saldo.
L’appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha errato nel ritenere soddisfatto il requisito previsto dall’art. 10, comma 4 del d.l. 159 del 2007 (regolarità contributiva) ritenendo che la situazione dell’impresa assoggettata a fallimento è idonea (per effetto delle ricadute in tema di divieto di pagamenti lesivi della par condicio ) ad essere ricompresa nel concetto di ‘sospensione’ dei pagamenti previsto dall’art. 5, comma 2, lett. b) del d.m. del 24 ottobre 2007;
il tribunale ha errato nel ritenere che il requisito prescritto dall’art. 3, comma 2, lett. g) della legge n. 250/1990 (esibizione di un bilancio sottoposto alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla , sia soddisfatto grazie alla ‘relazione di certificazione’ rimessa da esperto professionista iscritto al Registro dei Revisori Contabili, sulla scorta della documentazione acquisita dagli organi della procedura, attesa l’impossibilità materiale di redigere e certificare il bilancio relativo al periodo di attività dell’impresa per l’anno 2014;
3) il tribunale ha erroneamente condannato la al pagamento dell’importo di 76.396,37 € a titolo di contributi per l’editoria dell’anno 2014, atteso che tale condanna ‘ non avrebbe potuto essere pronunciata, dovendosi riconoscere – nella denegata ipotesi di superamento delle su esposte difese – solo i presupposti per l’accertamento del diritto o, a tutto voler concedere, per una condanna generica ‘ (v. pag. 17 dell’atto di appello).
La
ha concluso chiedendo, in riforma della
sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta in primo grado dalla curatela del
In via subordinata ha chiesto di disporre una condanna generica dell’Amministrazione appellante al pagamento delle somme che risulteranno dovute all’esito dell’accertamento del quantum in via amministrativa.
Si è costituita in giudizio la curatela del chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato. La causa è stata trattata all’udienza del 17.4.2024.
§2. L’appello deve essere accolto nei seguenti termini.
Preliminarmente si osserva che la questione verte sulla richiesta del
di accesso ai contributi per l’editoria di cui alla l. n. 250/1990 art. 3 bis, con riferimento a soli due mesi dell’anno 2014, gennaio e febbraio, prima della dichiarazione di fallimento della società; contributi negati dall’ente erogatore per difetto dei due requisiti della regolarità contributiva e della certificazione dell’intero bilancio annuale ad opera di società certificata iscritta alla Consob.
Attesa la necessità di una compresenza di entrambi i requisiti, si ritiene che, in considerazione della ragione più liquida, la causa possa trovare soluzione conclusiva con la prioritaria disamina del requisito di cui all’art. 3 co. 1 lett. g) l. n. 250/1990, secondo cui i contributi sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani che ( omissis.) g) abbiano sottoposto l’intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB.
Il secondo motivo di appello – con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri sostiene che l’impossibilità materiale per il di redigere e certificare il bilancio relativo al periodo di attività dell’impresa per l’anno 2014 non costituisca una valida esimente rispetto al tassativo requisito di legge (v. art. 3, comma 2, lett. g) della legge n. 250/1990) – è fondato e deve trovare accoglimento.
Al riguardo si osserva che i finanziamenti erogati dallo Stato alle imprese editrici di quotidiani o periodici e alle imprese radiofoniche sono misure economiche destinate a sostenere il settore editoriale, incentivando la produzione, la diffusione e la qualità dell’informazione e della cultura.
I contributi per l’editoria non solo rispondono alle necessità economiche degli operatori del settore, ma sono eminentemente strumenti atti ad agevolare la presenza
nel mercato di imprese editoriali e così ad assicurare la libertà di espressione e il pluralismo dell’informazione.
Anche le modalità di concessione dei contributi per l’editoria sono indicative del fatto che il contributo in oggetto non è finalizzato ad agevolare ex ante l’esercizio di impresa, in relazione a spese da sostenere in futuro, ma a sovvenzionare ex post l’impresa per le spese sostenute nel periodo di riferimento ed a garantire loro vitalità economica per il fine ultimo della diffusione e del pluralismo informativo.
In tal senso vanno i criteri dettati dalla legge in disamina per l’accesso ai contributi pubblici per l’editoria, piuttosto specifici e restrittivi e tali da garantire che i finanziamenti in questione siano destinati a imprese editoriali stabilmente operative sul mercato nel rispetto di standard di trasparenza e sostenibilità economica.
Infatti, oltre al su menzionato requisito di bilancio di cui alla lett. g). che richiede appunto il bilancio di un intero esercizio – quindi certificato all’esito del suo perfezionamento-, l’art. 3 comma 2 della legge n. 250/1990, nella sua versione applicabile ratione temporis, richiedeva – inter alia- anche che si trattasse di testate che a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni; b) editino la testata stessa da almeno tre anni; al comma 3, – inter alia- che editino periodici a contenuto prevalentemente informativo.
Il tutto come ulteriormente corroborato dal comma 6 ( ancora in vigore), secondo cui Ove nei dieci anni dalla riscossione dell’ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l’esclusione di cui al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembe 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione.
In tale cornice, la ratio della disposizione – sub art. 3 co. 2 lett. g) – che richiede che l’intero bilancio d’esercizio delle imprese editrici sia certificato da una società di revisione scelta tra quelle incluse nell’elenco previsto dalla CONSOB – appare principalmente quella di valutare la situazione economica dell’impresa alla fine ed a
consuntivo dell’intero esercizio ed a garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione generale dell’impresa, nonché dei fondi pubblici destinati all’editoria, sul presupposto di un’azienda in continuità operativa.
Pertanto, su queste premesse ed alla luce della chiara portata letterale della norma, che non appare dare adito a dubbi interpretativi, i requisiti di ammissione ai contributi tassativamente previsti dalla legge non prevedono alcuna eccezione, costituendo condizioni ineludibili ed insuscettibili di interpretazione derogatoria.
Ne consegue che là dove la norma richiede che le imprese editrici in questione g) abbiano sottoposto l’intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB, tale requisito non possa considerarsi soddisfatto con l’esibizione di una relazione di certificazione parziale, riferibile solo ad un periodo limitato ( non intero e peraltro di soli due mesi) del bilancio di esercizio.
Pertanto, l’impossibilità materiale di redigere e certificare il bilancio relativo al periodo di attività dell’impresa per l’anno 2014 – a seguito ed in conseguenza della dichiarazione di fallimento intervenuta il 26 febbraio 2014 – non costituisce, quindi, valida esimente rispetto al tassativo requisito di legge. Anzi, dal tenore del menzionato co. 6 ( v. sopra), con logica coerenza di sistema, sembrerebbe evincersi il contrario, ossia che lo stato di liquidazione della società costituisce addirittura elemento generatore di obblighi restitutori di natura prioritaria dei contributi ricevuti dalla società.
Dunque, il mancato soddisfacimento del requisito prescritto dall’art. 3, comma 2, lett. g) della legge n. 250/1990, in termini di mancata esibizione di bilancio dell’intero esercizio, è già idoneo e sufficiente motivo di esclusione dell’impresa dal contributo 2014.
L’accoglimento di questo motivo di appello, per la sua natura dirimente, rende superflua la disamina degli ulteriori motivi.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte – in accoglimento dell’appello – la domanda di condanna al pagamento dei contributi statali per l’editoria di cui alla l. n. 250/1990, relativamente all’anno 2014 (per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 26 febbraio 2014) formulata dalla curatela del
deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in 7.000 € per compensi oltre spese generali per il primo grado di giudizio e in complessivi 5.000,00 € per compensi,
oltre spese generali per il presente grado di giudizio, a carico del
in favore della
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l’appello proposto dalla
e, per
l’effetto, rigetta la domanda formulata in primo grado dalla
condanna il
al pagamento delle spese
processuali del doppio grado di giudizio in favore della
liquidandole in complessivi 7.000 € per compensi, oltre spese generali per il primo grado di giudizio e in complessivi 5.000,00 € per compensi, oltre spese generali per il presente grado di giudizio.
Roma, il 3.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria COGNOME
NOME COGNOME