Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7147 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7147 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15471/2021 R.G. proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME,
Oggetto: Consorzio -Contributi consortili
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 10/03/2026 CC
NOME COGNOMECOGNOME LIBERATO COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME,
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-intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1296/2020 depositata il 01/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/03/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, ‘RAGIONE_SOCIALE‘), impugna la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1296/2020, pubblicata in data 1° dicembre 2020, la quale ha respinto il gravame proposto dal medesimo RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1333/2014, pubblicata in data 15 settembre 2014.
Il Tribunale di Nocera Inferiore era stato adito dagli odierni intimati i quali, premesso di essere proprietari di immobili ricadenti tutti nel centro urbano del Comune di Scafati e di avere ricevuto dal RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento per contributi, avevano chiesto di accertare l’insussistenza della pretesa del RAGIONE_SOCIALE , deducendo che gli immobili di cui erano titolari non rivestivano alcuna vocazione agricola e non ricevevano alcuna utilità dall’attività consortile.
Costituitosi regolarmente il RAGIONE_SOCIALE – chiedendo il rigetto della domanda di accertamento negativo – il Tribunale di Nocera Inferiore, all’esito dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, aveva accolto la domanda, facendo proprie le conclusioni del CTU, secondo il quale gli immobili degli odierni intimati non ricevevano alcuna utilitas dall’attività del RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Salerno ha disatteso l’appello del RAGIONE_SOCIALE, dichiarando in primo luogo l’inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del primo motivo di gravame.
Ha osservato la Corte territoriale ha osservato che, da un lato, l’odierno ricorrente aveva dedotto nel gravame quale utilitas il beneficio di natura idraulica, laddove in prime cure l’ utilitas era stata ricondotta al beneficio di scolo – e quindi ad un tema di indagine diverso rispetto a quello dedotto in appello -e, dall’altro lato, solo in sede di gravame erano stati prodotti sia la delibera di Giunta Regionale che approvava il Piano di Classifica sia il Piano di Classifica medesimo.
Quanto agli altri motivi di appello, gli stessi sono stati disattesi rilevando che: I) il RAGIONE_SOCIALE veniva ad invocare l’applicazione di previsioni nel testo modificato successivamente ai fatti di causa; II) le censure rivolte alla decisione di prime cure per aver fatto proprie le conclusioni della CTU risultavano infondate, avendo il giudice di prime cure adeguatamente motivato il proprio convincimento.
Tutti i soggetti evocati dal RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati gli originari attori.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la deduzione di un beneficio di natura idraulica costituisce tema di indagine nuovo -e quindi inammissibile -rispetto all’originaria deduzione di un benefi cio di scolo.
Argomenta, in contrario, che il beneficio di scolo ed il beneficio di difesa costituiscono due diverse dimensioni del beneficio di natura idraulica, con la conseguenza che la deduzione del secondo, anziché del primo, in appello avrebbe integrato una mera emendatio libelli , del tutto ammissibile.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 15 Preleggi; 10, r.d. n. 215/1933; 860 c.c.; 90, lett. E), d.P.R. n. 616/1977; 10, lett. F), Legge n. 183/1989.
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha affermato che l’odierno ricorrente era venuto ad invocare l’applicazione di previsioni di legge nel testo modificato successivamente ai fatti di causa.
Argomenta sul punto il ricorrente che tale giudizio della Corte territoriale sarebbe errato, in quanto i richiami normativi contenuti nell’atto di appello sarebbero riferiti a previsioni di legge nella versione vigente ratione temporis .
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
Si censura, questa volta, l’affermazione , contenuta nella decisione impugnata, per cui le censure rivolte dall’odierna ricorrente alla decisione di prime cure per aver quest’ultima fatto proprie le
conclusioni della CTU – risultavano infondate, avendo il giudice di prime cure adeguatamente motivato il proprio convincimento.
Deduce il ricorrente di non aver mai formulato motivi di doglianza relativi al profilo richiamato nella decisione impugnata.
Argomenta, quindi , che la decisione della Corte d’appello avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. ‘per avere la C.T.R. pronunciato una sentenza di contenuto diverso e più ampio di quello richiesto con l’atto di appello. Diversità di contenuto che -si noti -non è circoscritta al solo profilo giuridico, ma investe anche il giudizio di fatto, posto che le circostanze riferite in sentenza non erano mai stata introdotte nel giudizio di gravame’ .
Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare, è inammissibile.
2.1. Quanto al primo motivo, l’inammissibilità dello stesso discende da un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, il ricorso risulta ampiamente ed irrimediabilmente carente sul piano del rispetto della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., dal momento che lo stesso omette di riprodurre o localizzare adeguatamente il contenuto essenziale delle difese sviluppate dal ricorrente nel giudizio di prime cure, potendosi osservare -per completezza -che il contenuto delle note collocate nel corpo del ricorso risulta riferito ad altri profili e risulta in ogni caso inadeguato.
È agevole osservare, a questo punto, che qualunque possibilità di vaglio concreto della tesi esposta nel motivo di ricorso -e cioè l’assenza di effettiva diversità tra le deduzioni svolte in primo grado e quelle svolte in appello e quindi l’assenza di una mutatio libelli , come invece ritenuto dalla decisione impugnata -risulta radicalmente preclusa dall’assenza dei minimi elementi imprescindibili per poter operare l’individuazione delle deduzioni svolte dal ricorrente nei distinti
gradi di merito, e quindi la corretta ricostruzione delle causae petendi poste dal ricorrente a fondamento delle proprie pretese.
In secondo luogo, il ricorso omette di svolgere qualsiasi censura nei confronti di quella che costituisce invece vera e propria ratio decidendi ulteriore esposta nella sentenza della Corte di Salerno, e cioè l’osservazione per cui l’odierna ricorrente aveva prodotto solo in sede di gravame la delibera di Giunta regionale del 1997 di approvazione del Piano di Classifica, nonché lo stesso Piano di Classifica, incorrendo, pertanto, in una ulteriore violazione della preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. sul piano delle produzioni documentali.
Dal che deriva l’applicazione del principio per cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi , (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).
2.2. Considerazioni non dissimili conducono alla declaratoria di inammissibilità del secondo motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la decisione della Corte d’appello, in quanto quest’ultima avrebbe affermato erroneamente, secondo lo stesso ricorrente -che l’atto di appello conteneva la riproduzione del le previsioni di legge di rilievo in una formulazione diversa da quella vigente, ratione temporis , nell’anno 2000, e cioè nell’anno cui erano riferiti i contributi azionati con le cartelle di pagamento.
Ebbene, in assenza di specifiche indicazioni sul punto nella sentenza impugnata – limitandosi quest’ultima ad affermare che le norme di rilievo (senza specificare quali) erano state richiamate nel testo frutto
di modifiche successive ai fatti di causa -sarebbe stato onere del ricorrente, sempre in ossequio al principio di specificità dettato d all’art. 366 c.p.c., puntualizzare sia le norme che erano state invocate sin dal giudizio di primo grado -e non solo ne ll’atto di appello , come invece avviene nel ricorso -sia procedere al richiamo del contenuto degli atti, nella parte in cui era stata operata le riproduzione del tenore letterale delle previsioni.
Questa Corte, infatti, ha già da tempo chiarito che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa, sicché, nell’ipotesi di fattispecie interessata da ripetuti interventi legislativi, è necessario indicare gli elementi indispensabili per individuare la normativa applicabile ratione temporis (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 31082 del 28/12/2017).
Le carenze in tal modo constatate non possono che condurre ad un giudizio di inammissibilità del mezzo, dovendosi osservare ulteriormente -e per mera completezza – che la seconda metà del motivo ( per l’esattezza, dalla seconda metà pag. 22) sviluppa una serie di censure che investono, in realtà, il merito delle argomentazioni della decisione del Tribunale in sede di prime cure e non la decisione della Corte d’appello , cui invece dette argomentazioni sono erroneamente attribuite.
2.3. La violazione dell’art. 366 c.p.c. è all’origine della declaratoria di inammissibilità anche del terzo ed ultimo motivo.
Il ricorso, infatti, censura la decisione impugnata, in quanto la stessa -in sostanza -avrebbe statuito su un motivo di gravame che il ricorrente nega di avere formulato.
Ebbene, al di là di ogni altra considerazione, anche in questo caso la contestazioni formulate nel ricorso risultano del tutto apodittiche e carenti , nella persistente omessa riproduzione dell’atto di appello nel suo tenore essenziale, non essendo a tal fine sufficiente il rinvio alle considerazioni -peraltro comunque non pertinenti -svolte nei precedenti motivi di gravame.
Vale, poi, osservare, in conclusione, che la Corte territoriale ha, in realtà, statuito sull’appello -così rispettando l’art. 112 c.p.c. – e che semmai -in via di mera ipotesi -vi sarebbe stato, da parte della Corte medesima, un inadeguato inquadramento delle censure che erano state mosse con l’atto di appello.
Inadeguato inquadramento che, tuttavia, nemmeno in ipotesi può essere ricondotto alla violazione dell’art. 112 c.p.c., alla luce del principio per cui il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1360 del 26/01/2016).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Nulla in punto spese essendo rimasti intimati i soggetti evocati dal ricorrente.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME