Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 4443 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4443 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21203-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
CONTRIBUTI AGRICOLI
R.G.N.21203/2022
Ud 17/12/2025 CC
avverso la sentenza n. 82/2022 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/03/2022 R.G.N. 268/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE verbale unico di accertamento e notificazione n. NUMERO_DOCUMENTO del 21/03/2019 e verbale unico di accertamento e notificazione n. NUMERO_DOCUMENTO del 21/03/2019, contenente la contestazione che l’attività agricola svolta dal nucleo familiare di NOME COGNOME non presentasse i requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, stante l’elevato n umero di operai agricoli in forza alla società e l’iscrizione degli stessi soci quali soci dell’impresa agricola professionale. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contestava alla società di avere illegittimamente usufruito dell’agevolazione contributiva per l’occupazione di personale agricolo (operai), così chiedendo il pagamento della somma capitale di euro 28.853,94 nonché di avere illegittimamente usufruito dell’agevolazione contributiva per l’occupazione di un impiegato agricolo, così chiedendo il pagamento della somma capitale di euro 1.297,57.
La RAGIONE_SOCIALE proponeva impugnazione innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sezione lavoro, che accoglieva la domanda di accertamento negativo del debito previdenziale e dichiarava l’inefficacia dei verbali dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta sentenza proponeva appello l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. La società si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 82/2022 depositata in data 03/03/2022 la Corte di Appello di Brescia, sezione lavoro,
rigettava l’impugnazione e condannava l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto del l’impugnazione.
La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge 08/08/1995, n. 335 e dell’art. 49 della legge 09/03/1989, n. 88, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. Nella sostanza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si duo le perché la Corte di Appello ha ritenuto che l’accertamento della perdita dei requisiti di coltivatore diretto in capo ai titolari di una società agricola, con contestuale iscrizione degli stessi nella gestione degli imprenditori agricoli professionali, costituisse una variazione di inquadramento, con conseguente applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge 08/08/1995, n. 335, il quale stabilisce che il provvedimento di variazione produce effetto dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento, non avvedendosi che la variazione di inquadramento si verifica solo nell’ipotesi di mutamento del settore economico dell’azienda, settore economico che nel caso di specie sarebbe rimasto quello agricolo e pertanto immutato.
Ad avviso del Collegio la trattazione dell’unico motivo di ricorso pone in questione, per la soluzione della specifica fattispecie, l’interpretazione dell’art. 3, comma 8, legge
335/1995 sotto profili non ancora esaminati da questa Corte e che è opportuno riservare alla trattazione in udienza pubblica.
Va disposto per questa ragione il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)