Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30213 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30213 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25515/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 1784/2019 depositata il 23/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ragioni della Decisione
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con decreto ingiuntivo n. 904/2006, emesso in data 28.6.2006, ingiungeva alla RAGIONE_SOCIALE, all’epoca RAGIONE_SOCIALE, il pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di € 6.232,51 per le prestazioni sanitarie di Radiologia e Medicina Nucleare effettuate nel novembre del 2005, di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio, oltre interessi al tasso legale dalla data di maturazione del credito al saldo.
Proposta opposizione dalla RAGIONE_SOCIALE, che, eccepita la carenza di giurisdizione dell’AGO, aveva contestato nel merito di dovere l’importo richiesto per l’avvenuto superamento del limite di spesa per l’anno 2005, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l’aveva respinta.
La RAGIONE_SOCIALE aveva quindi proposto appello, evidenziando anche l’assenza di accordi scritti tra le parti, invece necessari per il sorgere dell’obbligazione di pagamento azionata, non essendo a tal fine sufficiente l’accreditamento della struttura già convenzionata.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE aveva accolto l’impugnazione, con revoca del decreto ingiuntivo pronunciato a favore di RAGIONE_SOCIALE, sottolineando, appunto, l’assenza di accordo scritto necessaria per giustificare il sorgere dell’obbligazione dedotta in giudizio.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 bis e 1 ter, d.lvo. 502/92 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6.6, L 724/94 – Violazione dell’art. 115 c.p.c.; violazione dell’art.345 c.p.c. Con il primo motivo di doglianza il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3, comma 1 bis d.lgs 502/92, in quanto tale articolo stabilisce che le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende e che le ASL hanno autonomia imprenditoriale; le ASL non avrebbero pertanto potuto essere considerate Pubbliche Amministrazioni, agendo mediante atti di diritto privato disciplinati dal diritto comune; l’esistenza dei contratti avrebbe potuto essere dedotta quindi per facta concludentia e, altresì, in conformità agli usi commerciali. Incontestato l’accreditamento della struttura, quanto all’assenza i contratti in forma scritta la Corte di merito avrebbe violato il disposto dell’art.345 c.p.c. dalla cui applicazione avrebbe dovuto conseguire l’inammissibilità dell’appello per novità della domanda,
Violazione dell’art. 360, co1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli articoli 8 quater e 8 quinquies, d.lvo 502/92.
Il contratto, pur se si dovesse ritenere necessaria per esso la forma scritta, non necessiterebbe di una forma predeterminata e potrebbe legittimamente risultare da atti scritti non coevi, che nel caso di specie sarebbero stati presenti.
Violazione dell’art. 360, co1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli articoli 8 quater e 8 quinquies, d.lvo 502/92, sotto altro profilo.
La Corte d’Appello dà per presupposto che per poter pretendere la retribuzione delle prestazioni sanitarie che essa ha eseguito, la struttura accreditata debba altresì aver stipulato un contratto con la RAGIONE_SOCIALE di riferimento, fondandosi sugli art. 8 quater e 8 quinquies d.lgs 502/92 senza tenere conto, però, dei profili diacronici; il comma 2 quinquies dell’art. 8 quinquies, d.lgs 502/92, introdotto dal D.L. 112/08 e valorizzato dalla Corte d’Appello, non si applicherebbe al caso di specie dal momento che si tratta di prestazioni eseguite nell’anno 2005.
Violazione dell’art. 360, co 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 6, L. 724/94.
RAGIONE_SOCIALE era precedentemente una struttura convenzionata ai sensi della L. 833/78 ed è transitata nel regime tariffario ad opera dell’art. 6, co. 6, L. 724/94 circostanza non contestata-; la Corte di Appello, quando non ha tenuto conto della circostanza che le prestazioni sono state concretamente eseguite, sebbene in continuità con le autorizzazioni predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, non ha tenuto conto che proprio la continuità con il precedente regime è invece elemento essenziale e surrogatorio del contratto di cui all’art. 8 quater 502/92.
Violazione dell’art. 360, co 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 18, co 9, L.R. Campania n. 32/94, e dell’art. 3, co. 6, penultimo periodo, d.lvo 502/92.
La Corte d’Appello ha ritenuto che il direttore generale non debba autorizzare sé stesso nel momento in cui decide di introdurre il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e che sia sufficiente che la decisione sia manifestata all’esterno con il conferimento della procura alle liti; trattandosi invece di un atto a rilevanza esterna, la decisione di instaurare un giudizio di opposizione soggiace alle disposizioni dell’art. 18, comma 9, della L.R. Campania n. 32/94; inoltre, le disposizioni del penultimo periodo dell’art. 3.6 d.lgs 502/92 prevedono che le decisioni del direttore
generale che si discostino dal parere del direttore amministrativo o del direttore sanitario debbano indicarne le ragioni.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto controricorso rilevando, tra l’altro, che l’obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per l’erogazione delle prestazioni sanitarie non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato della struttura privata che li richieda ma deve necessariamente esservi l’instaurazione dei rapporti di cui all’art. 8 co. 5 e 7, d.lgs. 502/92, con accordi di forma scritta ad substantiam.
Con atto in data 28.10.2024, notificato alla controparte, RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto, alla luce degli orientamenti interpretativi di legittimità affermatisi nel tempo, dopo l’introduzione del giudizio, sulle questioni di diritto presupposte alla domanda di pagamento introdotta con ricorso monitorio, e ha chiesto di non venire condannata alle spese.
La RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, che non è ricorrente incidentale, non ha depositato osservazioni né ha aderito alla rinuncia.
L’atto di rinuncia è intervenuto prima della data dell’adunanza in camera di consiglio fissata il 7.11.2024 per la decisione del ricorso: è pertanto rispettato il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo.
In assenza di adesione alla rinuncia, non sussistono i presupposti giustificanti l’elisione della condanna alle spese processuali in capo al rinunciante, soccombente all’esito del giudizio di appello -le pronunce di legittimità nel senso della necessità della forma scritta ad substantiam degli accordi per l’erogazione di prestazioni sanitarie ad opera di strutture private nell’ambito di operatività del SSN, anche per il periodo transitorio dal convenzionamento all’accreditamento definitivo delle strutture stesse, sono risalenti (cfr. Cass. n.17588/2018) e precedono l’introduzione dei giudizi sia di appello che di cassazione-.
Si condanna pertanto RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione a favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in complessivi € 1.205,00, oltre oneri di legge e oltre ad € 200,00 per anticipazioni.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito:
l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte di Cassazione, sezione prima civile,
-dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia, ex art.390-391 c.p.c.; -condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione a favore di RAGIONE_SOCIALE, per l’importo di € 1.205,00, oltre oneri di legge e oltre ad € 200,00 per anticipazioni. Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio del 7.11.2024.