Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32430 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32430 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
1.La Corte di Appello di Messina ha rigettato il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva accertato lo svolgimento, da parte di NOME COGNOME, di mansioni afferenti al profilo professionale di Capo servizio dal 28.2.2008 (data RAGIONE_SOCIALE delibera con cui era stato incaricato di svolgere tale attività) fino al deposito del ricorso ed aveva condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive maturate nel suddetto periodo.
La Corte territoriale ha condiviso le statuizioni RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, secondo cui lo svolgimento delle mansioni superiori di Capo servizio aveva comportato il riconoscimento delle differenze retributive sulla base RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva oggetto dell’accordo siglato in data 24.10.2007, a seguito del quale erano stati fissati i profili professionali dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE uffici RAGIONE_SOCIALE e le funzioni RAGIONE_SOCIALE addetti al coordinamento del servizio in relazione al personale RAGIONE_SOCIALEco componente gli uffici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE enti sottoposti a vigilanza e controllo RAGIONE_SOCIALE Regione.
Il giudice di appello ha evidenziato che la responsabilità dell’Ufficio Stampa può essere assegnata per RAGIONE_SOCIALE a un giornalista o a un dipendente in possesso dei requisiti e che per tutta la durata dell’incarico è corrisposta la differenza stipendiale con lo stipendio iniziale di funzionario direttivo, nel cui ambito rientra il giornalista.
Ha aggiunto che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 58 legge regionale e riguardante gli enti di cui all’art. 1 legge regionale n. 10/2000 individua nel profilo di capo servizio l’esercizio delle funzioni di coordinamento attribuite al RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt.117, secondo comma, lettera l) Cost., RAGIONE_SOCIALE artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 40 d.lgs. n. 165/2001 e RAGIONE_SOCIALE artt. 24, 25 e 26 RAGIONE_SOCIALE legge regionale siciliana n. 10/2000.
Deduce l’inapplicabilità al RAGIONE_SOCIALE, quale ente di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge regionale RAGIONE_SOCIALE n. 10/2000, del CCNL di cui all’Accordo del 24.10.2007 in quanto non negoziato da RAGIONE_SOCIALE, quale unico soggetto avente potere di negoziazione per le Pubbliche Amministrazioni, anche ai sensi dell’art. 26, comma 2, legge regionale n. 10/2000.
Evidenzia che l’RAGIONE_SOCIALE era stata istituita dall’art. 25, comma 1, legge regionale n. 10/2000 e che l’Accordo del 24.10.2007 non era stato sottoscritto dall’RAGIONE_SOCIALE, in violazione dell’art. 40 d.lgs. n. 165/2001.
Richiama le sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale nn. 10/2019 e 81/2019, che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale di leggi regionali che avevano previsto l’applicazione ai RAGIONE_SOCIALE inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel personale di ruolo RAGIONE_SOCIALE regione, di un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non negoziato dall’RAGIONE_SOCIALE, ma dalle RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto violative dell’art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’Accordo RAGIONE_SOCIALE del 24.10.2007, dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 1362 cod. civ., nonché vizio di motivazione.
Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che l’applicazione delle disposizioni contenute nell’Accordo RAGIONE_SOCIALE del 24.10.2007 stipulato presso l’Assessorato Regionale è subordinata alla stipula dei contratti integrativi aziendali quadriennali.
Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt.117, secondo comma, lettera l) Cost., RAGIONE_SOCIALE artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 40
d.lgs. n. 165/2001 e RAGIONE_SOCIALE artt. 24, 25 e 26 RAGIONE_SOCIALE legge regionale siciliana n. 10/2000; in subordine incostituzionalità dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge regionale RAGIONE_SOCIALE n. 2/2002 per violazione RAGIONE_SOCIALE artt.117, secondo comma, lettera l) Cost., RAGIONE_SOCIALE artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui individua direttamente il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale regolamentazione da applicare al rapporto di RAGIONE_SOCIALE.
Deduce l’inapplicabilità al RAGIONE_SOCIALE, quale ente di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge regionale RAGIONE_SOCIALE n. 10/2000, del CCNL di cui all’Accordo del 24.10.2007 in quanto non costituisce autonoma contrattazione collettiva, ma incorpora le disposizioni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in ossequio alla legge regionale RAGIONE_SOCIALE n. 2/2002.
Richiama la sentenza n. 189/2007, evidenziando che l’accordo del 24.10.2007 ritiene di poter aggirare la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 189/2007 attraverso l’incorporazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEco, in ossequio alla legge regionale RAGIONE_SOCIALE n. 2/2002.
Aggiunge che in data 9.5.2019 presso gli uffici dell’RAGIONE_SOCIALE è stato adottato il nuovo CCRL del comparto non dirigenziale RAGIONE_SOCIALE regione siciliana e RAGIONE_SOCIALE enti di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge regionale n. 10/2000, il quale ha stabilito l’istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e di informazione.
Evidenzia che con ordinanza n. 213/2019, la Corte costituzionale aveva dichiarato l’estinzione del processo limitatamente all’art. 12, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge regionale siciliana n. 16/2017, a fronte RAGIONE_SOCIALE rinuncia parziale presentata dal AVV_NOTAIO per intervenuta abrogazione RAGIONE_SOCIALE disposizione impugnata, da parte RAGIONE_SOCIALE legge regione RAGIONE_SOCIALE n. 8/2018.
Le censure, che vanno trattate congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili.
In base ad un costante indirizzo di questa Corte, qualora il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza di questa Corte, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione RAGIONE_SOCIALE precedente pronuncia anche mediante quell’attività d’istituto (relazioni preliminari ai ricorsi, massime ufficiali e consultazione del CED) che costituisce corredo RAGIONE_SOCIALE ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo non solo la funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario, ma anche il dovere di prevenire il
contrasto tra giudicati ed il divieto del ne bis in idem , (v. Cass. n. 30780/11 e Cass. S.U. n. 26482/07, che ha abbandonato il precedente orientamento espresso da Cass. S.U. n. 295/2000 – che leggeva il dovere RAGIONE_SOCIALE Corte di conoscere le proprie sentenze in funzione di garanzia RAGIONE_SOCIALE sola attività nomofilattica; in senso analogo Cass. n. 9301/2016; Cass. n. 24740/2015 e Cass. n. 18634/2017).
Ciò premesso, rileva il Collegio che la sentenza n. 14328/2013 di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Messina n. 1308/2007 che in accoglimento del gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato la sua domanda dal medesimo proposta in data 1.7.2005 con cui aveva chiesto che, in virtù RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 2 del 2002, art. 127, comma 6 gli venisse attribuita la qualifica di redattore e poi di capo servizio per l’attività svolta presso l’ufficio RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, con le consequenziali differenze retributive secondo il RAGIONE_SOCIALE CCNL dei RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 33 del 1996, art. 58 e RAGIONE_SOCIALE L. n. 150 del 2000, art. 6, comma 2 e L.R. n. 2 del 2002, art. 127, comma 4.
Tale pronuncia ha innanzitutto rilevato che con la sentenza n. 189 del 14 giugno 2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: a) RAGIONE_SOCIALE L.R. RAGIONE_SOCIALE 18 maggio 1996, n. 33, art. 58, comma 1, nella parte in cui prevede che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEco si applica anche ai RAGIONE_SOCIALE che fanno parte RAGIONE_SOCIALE uffici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE enti locali; b) RAGIONE_SOCIALE L.R. RAGIONE_SOCIALE 17 marzo 2000, n. 8, art. 16, comma 2, nella parte in cui prevede che la qualifica ed il trattamento contrattuale di caposervizio si applica anche ai componenti RAGIONE_SOCIALE uffici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE enti locali; c) RAGIONE_SOCIALE L.R. RAGIONE_SOCIALE 26 marzo 2002, n. 2, art. 127, comma 2, nella parte in cui prevede che ai RAGIONE_SOCIALE componenti gli uffici RAGIONE_SOCIALE già esistenti presso gli enti locali è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEco.
Ha evidenziato che secondo il giudice delle leggi tali norme determinano il trattamento economico dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE enti locali addetti agli uffici RAGIONE_SOCIALE delle amministrazioni di appartenenza; esse hanno previsto, in un primo
momento (L.R. n. 33 del 1996, art. 58), che a quei lavoratori si applica il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE; poi (L.R. n. 8 del 2000, art. 16), che ad essi è attribuita la qualifica ed il trattamento di capo servizio; infine (L.R. n. 2 del 2002, art. 127), che la qualifica ed il trattamento economico che spetta loro è quella di redattore capo.
La medesima pronuncia ha dunque osservato che tali norme si pongono in contrasto con il generale principio secondo cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di RAGIONE_SOCIALE è stato ‘privatizzato’ deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva; ciò in quanto le suddette norme non si limitano a rinviare alla contrattazione collettiva di un certo settore, ma specificano anche la qualifica ed il trattamento economico che deve essere riconosciuto agli addetti agli uffici RAGIONE_SOCIALE (e quindi, per il personale in questione, la disciplina di questi fondamentali aspetti del rapporto di impiego è il frutto, non del libero esplicarsi dell’autonomia negoziale collettiva, bensì dell’intervento del legislatore) ed in secondo luogo, e più in generale, perché le disposizioni impugnate in realtà non dispongono che il rapporto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE addetti agli uffici RAGIONE_SOCIALE debba essere regolato dalla contrattazione collettiva, ma individuano esse stesse il trattamento che si deve applicare a quel personale (appunto, quello previsto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEco), onde gli agenti negoziali rappresentativi delle categorie delle amministrazioni datrici di RAGIONE_SOCIALE e dei dipendenti interessati non possono contrattare alcunché in proposito.
Ha inoltre osservato che il CAS aveva dimostrato di essersi adeguato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stipulato tra le parti e di essersi ad essa uniformato per la definizione dei profili professionali dei RAGIONE_SOCIALE facendo venir meno ogni legittima ragione del contendere; non ha tuttavia ritenuto applicabile ratione temporis l’accordo siglato in data 24.10.2007.
Ne deriva l’infondatezza delle censure che prospetta no l’elusione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 189/2007 da parte dell’accordo del 24.10.2007, in quanto dal giudicato esterno si desume chiaramente che per stessa ammissione del ricorrente il CAS aveva regolarizzato la sua posizione sulla base RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva oggetto dell’accordo siglato in data
24.10.2007 e in conseguenza del quale, fissati i profili professionali dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE uffici RAGIONE_SOCIALE, identificate le figure e le funzioni RAGIONE_SOCIALE addetti al RAGIONE_SOCIALE, aveva già riconosciuto al RAGIONE_SOCIALE lo svolgimento delle mansioni RAGIONE_SOCIALEche e la retribuzione di capo servizio, confermandogli l’incarico di responsabile dell’ufficio RAGIONE_SOCIALE, e nel presente giudizio tale accordo è applicabile, in quanto si discute delle mansioni di capo servizio a partire dal 28.2.2008, sulla base di un ricorso introduttivo introdotto nel 2011.
7. Come precisato da Cass. n. 24701/2021 in una fattispecie analoga, sono inammissibili le censure che denunciano sotto vari aspetti l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere applicabile il RAGIONE_SOCIALE regionale del 24.10.2007, in quanto ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di RAGIONE_SOCIALE è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere RAGIONE_SOCIALE, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre l’esegesi del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di ambito territoriale è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis (cfr. Cass. n. 56 e 85 del 2018, che richiamano Cass. n. 17716 del 2016; Cass. n. 7671 del 2016; Cass. n. 24865 del 2005; Cass. n. 33399 del 2019).
In altri termini, poiché per i contratti regionali non opera l’assimilazione sul piano processuale alla norma di diritto, prevista dai richiamati art. 63 d.lgs. n. 165/2001 e 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli stessi vale il principio generale sec ondo cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE volontà delle parti trasfusa nel negozio si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito e pertanto in sede di legittimità il ricorrente, per censurare validamente l’interpretazione delle disposizioni contrattuali è tenuto ad individuare le regole legali in tesi violate, mediante specifica indicazione delle norme e dei principi in esse contenuti, e a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni di ermeneutica.
Il RAGIONE_SOCIALE regionale avrebbe dovuto essere riprodotto nel ricorso, in applicazione del principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui l’esenzione dall’onere di depositare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del settore pubblico su cui il ricorso si fonda deve intendersi limitata a contratti nazionali, con esclusione di quelli integrativi e/o di ambito territoriale, atteso che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio RAGIONE_SOCIALE in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, ottavo comma, del d. lgs. n. 165/2001 (Cass. n. 5745 del 2014, 19227 del 2011, 8231 del 2011, 28859 del 2009).
La riproduzione nel ricorso del solo art. 4 del richiamato RAGIONE_SOCIALE regionale 24.10.2007 non può ritenersi sufficiente ai sensi dell’art. 366, comma 2, n. 6 e dell’art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. cod. proc. civ., in quanto la riproduzione parziale RAGIONE_SOCIALE clausola contrattuale, che il ricorrente assume violata dalla Corte territoriale, non solo è incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato d.lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, ma contrasta anche con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interp retazione esaustiva RAGIONE_SOCIALE questione che qui interessa (Cass. n. 15495 del 2009; 27876/2009; 28306 del 2009; 2742 del 2010; 3459 del 2010; 3894 del 2010; 4373 del 2010; 6372 del 2010).
Nel caso di specie il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato violazioni di norme di legge, ha censurato la legittimità delle disposizioni contenute n ell’accordo regionale del 24.10.2007.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
10 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per la parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, da distrarre in favore dell’AVV_NOTAIO.
dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, il 19 novembre 2024.
Il AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME