Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5708 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5708 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
sul ricorso 13894/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 202/2020 depositata il 05/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 202/2020 del 5.2.2020 la Corte d’Appello di L’Aquila, attinta da Banca Fideuram s.p.a. ora Fideuram -Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a. per la riforma della decisione che in primo grado ne aveva pronunciato la condanna a rimborsare all’attore NOME COGNOME la somma di euro 210.798,85 in conseguenza della dichiarata nullità di un contratto avente ad oggetto l’attivazione di una gestione patrimoniale, ha rigettato il proposto atto di gravame ed ha confermato in rito e nel merito le impugnate statuizione del primo giudice.
Nel dettaglio il giudice di appello, in rito, ha nuovamente ricusato il difetto di legittimazione passiva -eccepito della banca sul rilievo che la gestione patrimoniale era stata attivata presso Fideuram Gestioni Patrimoniali Sim s.p.a. ovvero presso un soggetto giuridico diverso da essa appellante -in quanto il mandato all’attivazione della gestione era stato raccolto da Banca Fideuram, sicché, trattandosi di un servizio di investimento offerto da questa, ad essa facevano capo gli obblighi segnatamente previsti dall’art. 23 TUF e dall’art. 30 Regolamento Intermediari in materia di previa stipulazione del contratto quadro; nel merito ha poi nuovamente ribadito che, non essendo stato stipulato alcun contratto quadro, la mancanza di esso rendeva del tutto nullo il mandato in data 8.8.2000 comportante l’attivazione della gestione patrimoniale che ne costituiva il mero atto esecutivo, a nulla rilevando in contrario che detto mandato fosse stato sottoscritto da entrambe le parti.
La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dalla banca con cinque motivi, seguiti da memoria e resistiti avversariamente dall’intimato con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso -per mezzo del quale si deduce la nullità dell’impugnata decisione, nella parte in cui essa ha confermato il deliberato di prima istanza in punto di infondatezza dell’eccepito difetto di legittimazione passiva, per vizio di motivazione apparente in quanto le argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello al riguardo, che aveva valorizzato il fatto che il mandato all’attivazione della gestione era stato raccolto da Banca Fideuram, non sarebbero pertinenti in rapporto alla domanda di nullità del contratto di gestione patrimoniale formulata dall’attore che vedrebbe invece legittimata passiva RAGIONE_SOCIALE -è, in disparte dall’eccezione di giudicato opposta dal controricorrente, palesemente inammissibile poiché non si accorda con il tenore della decisione e si mostra meramente reiterativo della medesima doglianza già esternata in sede di merito. Come detto la Corte di appello, rigettando il gravame su punto ha confermato l’analogo assunto sviluppato dal primo giudice e, qualificando implicitamente la domanda in rapporto ai fatti dedotti nell’esercizio dei propri poteri di interpretazione della stessa, ha osservato che nella fattispecie «è incontestato … che si trattasse di servizi di investimento offerti dalla Banca al proprio cliente»; e da ciò ha poi tratto pretesto per poter ritenere che l’obbligo di previa stipulazione del contratto quadro previsto dagli artt. 23 TUF e 30 Reg. Intermediari gravasse sulla banca in quanto era appunto la banca che aveva prestato il servizio in relazione alla quale le norme richiamate imponevano la previa stipulazione di un contratto scritto. Ora, la deducente nel riproporre la medesima censura non si confronta con questo enunciato, astenendosi dal prendere posizione riguardo a quanto affermato dalla Corte di appello, sicché il motivo
manca evidentemente di specificità e si condanna perciò ad una prognosi di certa inammissibilità
3. Il secondo motivo di ricorso -per mezzo del quale si deduce la nullità dell’impugnata decisione, sempre in parte qua , per violazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. civ. in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti della società mandataria della gestione patrimoniale con cui era stato concluso il relativo contratto -; ed il terzo motivo di ricorso -per mezzo del quale si deduce la nullità dell’impugnata decisione, nella parte in cui questa aveva conferito rilevanza alla mancata sottoscrizione del contratto di gestione patrimoniale da parte della banca, per vizio di motivazione apparente e per vizio di ultrapetizione in quanto la Corte di appello avrebbe confusamente inteso le censure della banca, volte a rappresentare che la domanda attrice afferiva al contratto di gestione, sicché il rapporto era perciò intercorso con un soggetto diverso e che la Corte di appello, diversamente pronunciando, era perciò incorsa nella denunciata extrapetizione -esaminabili congiuntamente, in quanto aventi il medesimo fondamento, vanno dichiarati assorbiti in considerazione della pronunciata inammissibilità del primo motivo di ricorso e della conseguente formazione del giudicato sul fatto che il rapporto sia intercorso tra il COGNOME e l’odierna ricorrente.
4. Il quarto motivo di ricorso -per mezzo del quale si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in quanto la Corte di appello, nel confermare l’assunto di primo grado in punto alla mancanza del contratto quadro, avrebbe omesso di verificare l’idoneità del mandato alla gestione patrimoniale in data 8.8.2000 a soddisfare i requisiti di forma e sostanza a cui avrebbe dovuto rispondere il contratto quadro secondo quanto prescritto dagli artt. 23 e 24 TUF -è, prima ancora che infondato («le risultanze del processo», riporta
la motivazione, «non consentono di ritenere che la mancanza del contratto quadro possa essere supplita dal mandato del 8/8/2000 che ne costituiva solo l’atto esecutivo») inammissibile cozzando contro la preclusione -applicabile ratione temporis -di cui all’art. 348ter , comma 5, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente assolto all’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. III, 28/02/2023, n. 5947).
5. Il quinto motivo di ricorso -per mezzo del quale si lamenta la violazione degli artt. 23 e 24 TUF e dell’art. 30 Reg. Intermediari in quanto la Corte di appello non avrebbe spiegato perché il contratto di attivazione di una gestione patrimoniale debba essere preceduto dalla previa stipulazione di un contratto quadro e perché il primo non possa soddisfare i requisiti di forma e di sostanza richiesti per il secondo, atteso che il primo è comunque un contratto tipizzato e che non era perciò applicabile l’art. 30 Reg. intermediari richiamato dal decidente per sostenere che non erano ravvisabili nella specie i requisiti in parola -incorre in una doppia pregiudiziale ragione di inammissibilità che ne preclude l’esame.
Come visto la Corte di appello ha ricondotto la specie in discorso alla fattispecie dei servizi di investimento per la prestazione dei quali l’art. 23 TUF e l’art. 30 Reg. Intermediari richiedono a pena di nullità la previa stipulazione di un contratto scritto.
Su questa affermazione, da un lato, è scesa la scure del giudicato in considerazione della pronunciata inammissibilità del primo motivo di ricorso, sicché che quello intercorso tra le parti fosse un servizio di investimento a cui si applica l’art. 23 TUB è un fatto giudizialmente accertato che non più essere posto in discussione e già per questa ragione il motivo non può trovare il seguito richiesto; dall’altro,
anche in disparte dal giudicato nel frattempo intervenuto, va pure detto che questa stessa affermazione è alla radice di un assunto decisionale che il motivo, discettando del contratto di gestione patrimoniale, non solo non vede, ma per il fatto di sviluppare una diversa interpretazione della sottostante realtà processuale, neppure sarebbe in grado di confutare posto che, come riferisce la stessa deducente a pag. 3 del ricorso, il COGNOME, nelle circostanze di causa, non ebbe a sottoscrivere un contratto di gestione patrimoniale ma, aderendo alla proposta del promotore Fideuram, sottoscrisse una lettera di mandato all’attivazione di una gestione patrimoniale, che è un’attività ricadente nel campo della prestazione dei servizi di investimento e che identifica una fattispecie tipica non diversa da quella a cui si appella la ricorrente.
Vanno, dunque, dichiarati inammissibili il primo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, mentre restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il primo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte resistente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 28 gennaio 2025.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME