Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3430 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3430 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14395 R.G. anno 2020 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME domiciliat i presso quest’ultimo ;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME domiciliata presso l’avvocato NOME COGNOME
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 453/2020 depositata il 3 febbraio 2020 della Corte di appello di Bologna.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
─ NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno convenuto in giudizio Credito Emiliano s.p.aRAGIONE_SOCIALE deducendo di aver acquistato in data 17 gennaio 2001, attraverso la predetta intermediaria, obbligazioni Cirio emesse in Lussemburgo, ossia titoli di una società caduta successivamente in default . Gli attori hanno domandato si accertasse la nullità per difetto di forma del contratto quadro, e, in via gradata, la risoluzione per inadempimento o l’annullamento del contratto di intermediazione e la condanna della banca al risarcimento del danno; hanno inoltre chiesto la condanna della stessa alla restituzione di quanto corrisposto per l’acquisto delle obbligazioni, maggiorato degli interessi.
Nella resistenza di Credito Emiliano la domande attrici sono state respinte dal Tribunale di Parma.
2 . ─ La Corte di appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da COGNOME e COGNOME con sentenza del 3 febbraio 2020.
– Il ricorso per cassazione degli investitori si fonda su tre motivi, cui resiste con controricorso Credito Emiliano. I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998) e 2697 c.c.. Si oppone che la consegna della copia del documento contrattuale deve essere provata dall’intermediario, non essendo sufficiente che essa non sia contestata.
Il motivo è privo di fondamento.
Esso investe la decisione impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha osservato non essere mai stato contestato che il contratto quadro per servizi di negoziazione fosse stato sottoscritto dagli appellanti, né che detto documento fosse stato loro consegnato, né che a detto contratto fosse stata data esecuzione.
Tale rilievo è stato formulato dalla Corte di appello prendendo le
mosse dal principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui « l requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal l’art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti » (Cass. Sez. U. 23 gennaio 2018, n. 1653; Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018, n. 898).
Ora, i ricorrenti assumono, come si è visto, che la mancata contestazione della consegna del documento contrattuale non potrebbe surrogare la prova di detta circostanza: ma è facile obiettare che la non contestazione opera proprio nella direzione di rendere superflua la prova del fatto pacifico, determinando, a tale riguardo, una relevatio ab onere probandi . Si legge, infatti, nell’art. 115, comma 1, c.p.c., che il giudice deve porre a fondamento della decisione « i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita ».
Col secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 reg. Consob n. 11522/1998. Viene dedotto che il cit. art. 28 «richiede la consegna del documento sui rischi generali dell’investimento, per la prova del quale necessita la produzione di quel documento sottoscritto dal cliente».
Il motivo è infondato.
La Corte distrettuale ha disatteso il secondo motivo di appello degli odierni ricorrenti, appunto vertente sulla mancata trasmissione del documento sui rischi generali, osservando come il contratto di investimento recasse dichiarazione, specificamente sottoscritta dagli istanti, circa la preventiva consegna dello scritto in questione.
Il valore della richiamata dichiarazione non è controverso, posto che gli stessi ricorrenti ne hanno riconosciuto la portata confessoria (pag. 8 del ricorso). Tanto detto, n on si vede perché mai l’ osservanza
dell’ obbligo sancito dall’art. 28, comma 1, lett. b), reg. Consob n. 11522/1998 non possa provarsi attraverso una dichiarazione contra se resa da ll’investitore.
3 . -Col terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 reg. Con sob n. 11522 del 1998.
La censura è inammissibile.
Il mezzo attacca la sentenza impugnata con riguardo all’accertata insussistenza dell’inadeguatezza dell’investimento.
Ha osservato la Corte di merito che l’inadeguatezza dell’operazione andava esclusa tenuto conto: che l’investimento nei titoli obbligazionari RAGIONE_SOCIALE era stato espressamente richiesta dagli odierni ricorrenti; che gli stessi erano esperti investitori, già detenendo titoli obbligazionari RAGIONE_SOCIALE nel loro portafoglio, il quale era composto anche da azioni e aveva il valore di circa euro 500.000,00; che l’acquisto aveva avuto luogo in un momento in cui il titolo era scambiato sul mercato sopra la pari, senza che la banca, come gli altri intermediari professionali, potesse cogliere i segnali prodromici del default che si sarebbe manifestato più tardi.
I ricorrenti fanno questione, col motivo in esame, anche del mancato adempimento degli obblighi informativi. La censura formulata in sede di appello aveva tuttavia ad oggetto l’inadeguatezza dell’operazione: e i profili vanno tenuti distinti, tant’è che può esservi violazione d ei suddetti obblighi a fronte di un’operazione adeguata (cfr. : Cass. 13 marzo 2023, n. 7288; Cass. 20 giugno 2022, n. 19891). Ciò detto, il tema dell’adempimento degli obblighi informativi non può avere ingresso in questa sede, dal momento che nel giudizio di cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidendum ed implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2193; Cass. 6 giugno 2018, n. 14477).
Per il resto, è da osservare che il mezzo di censura tende a una non consentita revisione del giudizio di fatto. I ricorrenti evocano la previsione circa la conferma scritta dell’ordine nel caso di operazione inadeguata (art. 29, comma 3, reg. Consob n. 11522 del 1998) osservando che, per una serie di ragioni di fatto, illustrate nel motivo, l’invest imento dovesse qualificarsi tale. Trascurano con ciò di considerare che la violazione o falsa applicazione di legge esige la deduzione circa l’erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007 n. 22348), mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155).
– Il ricorso è respinto.
– Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione