Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11830 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11830 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
COGNOME NOME;
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15878/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del responsabile della Direzione Legale & Corporate Affairs, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
nonché contro
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 1267/2020, depositata in data 1° dicembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
NOME COGNOME e NOME COGNOME, deducendo di aver affidato a NOME COGNOME la somma di euro 30.000,00, mediante assegni RAGIONE_SOCIALEri, affinché venisse investita in strumenti finanziari creati da Ing RAGIONE_SOCIALE e commercializzati da RAGIONE_SOCIALE S.p.a., e successivamente, di avere versato, al medesimo scopo, altri euro 20.000,00 sempre tramite assegni RAGIONE_SOCIALEri; di aver ricevuto solo in seguito una comunicazione della RAGIONE_SOCIALE relativa al fatto che NOME COGNOME non operava più come suo promotore finanziario; di avere appreso, dopo aver richiesto infruttuosamente il disinvestimento di dette somme, che nel loro portafoglio clienti risultava una perdita di euro 41,31, convenivano, dinanzi al Tribunale di Camerino, poi Tribunale di Macerata, la RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e NOME COGNOME, chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di euro 65.000,00, comprensivo del danno morale.
Il Tribunale, con la sentenza n. 42/2015, accoglieva la domanda nei confronti di NOME COGNOME che veniva condannato al pagamento di euro 50.000,00; la rigettava, invece, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, poiché i due moduli di sottoscrizione dei prodotti finanziari risultavano firmati solamente da NOME COGNOME, non recavano alcun riferimento alla RAGIONE_SOCIALE convenuta né alcuna specificazione della qualità di NOME COGNOME quale rappresentante della medesima.
La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 1267/2200, resa pubblica in data 1° dicembre 2020, ha escluso che i moduli prodotti dagli appellanti fossero idonei a determinare l’instaurazione di un rapporto contrattuale con la RAGIONE_SOCIALE appellata ed ha disatteso la
pretesa di applicare l’art. 31 del d.lgs. n. 58/1998 (TUF), perché non risultava speso il nome della RAGIONE_SOCIALE.
Ha ritenuto di dover applicare, stante la mancata produzione del contratto quadro con la RAGIONE_SOCIALE, l’art. 23, comma 1, tuf, il quale impone la forma scritta a pena di nullità del contratto relativo alla prestazione dei servizi finanziari, precisando che la nullità o l’inesistenza del contratto quadro esplica i suoi effetti sugli atti di acquisto, determinandone la nullità per mancanza di causa.
Mancando la prova del contratto quadro -ha sostenuto la Corte d’appello i singoli ordini di investimento non potevano essere imputati alla RAGIONE_SOCIALE appellata e non potevano essere ad essa ricondotti, anche perché non erano né intestati né firmati da essa, neppure nella parte destinata a individuare il soggetto collocatore. Ha aggiunto che non poteva rilevare, a seguito delle svariate operazioni di incorporazione succedutesi nel corso del giudizio, l’appartenenza della RAGIONE_SOCIALE appellata allo stesso gruppo di quella intestataria dei moduli.
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 31 tuf in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
La tesi dei ricorrenti è che, avendo essi prodotto il contratto di investimento, neppure espressamente disconosciuto da RAGIONE_SOCIALE, se non allo scopo di far rilevare che esso non era conforme a quello usato solitamente (quest’ultimo, peraltro, mai prodotto in giudizio), non si capirebbe a quale contratto quadro abbia inteso riferirsi il giudice a quo.
Il modulo che NOME COGNOME aveva fatto loro sottoscrivere era una fedele riproduzione dei moduli di investimento che venivano normalmente utilizzati e che NOME COGNOME usava nello svolgimento della sua attività di promotore finanziario per la RAGIONE_SOCIALE.
Aggiungono i ricorrenti che il fatto che non fosse stata rispettata la forma scritta o che vi fossero state delle irregolarità nel contratto di investimento tali da farlo ritenere nullo è un argomento a loro favore, essendo incontestato che la RAGIONE_SOCIALE avesse incassato, almeno formalmente, il denaro consegnato a NOME COGNOME, perché, se invece non avesse incassato le somme investite, avrebbe dovuto imputare a sé le conseguenze del comportamento truffaldino del suo promotore.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 tuf in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
Fanno rilevare che nei moduli di investimento era presente, a differenza di quanto ritenuto dal giudice a quo , il riferimento alla RAGIONE_SOCIALE Fineco, essendo essa succeduta a Unicredit RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva acquistato l’intero capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE nonché del ramo di azienda di RAGIONE_SOCIALE in Italia; pertanto, la dicitura sui moduli ‘ING’ era da intendersi riferita a RAGIONE_SOCIALE.
Di conseguenza, detti moduli non erano nulli e, anche qualora lo fossero stati, detta invalidità non avrebbe inciso sul diritto ad ottenere la restituzione e il risarcimento per l’investimento delle somme incassate da NOME COGNOME, promotore finanziario della RAGIONE_SOCIALE all’epoca dei fatti.
Il Collegio rileva che la complessità delle questioni sottoposte dai ricorrenti con i motivi sopra riassunti rende opportuna la rimessione della presente causa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone la trattazione in pubblica udienza e rinvia la decisione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 2