Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1884 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1884 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6282-2022 proposto da:
COMUNE DI COGNOME DI COGNOME, in persona Sindaco ‘ pro tempore ‘ , domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI COGNOME , in persona Sindaco ‘ pro tempore ‘ , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’ Avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza n. 1301/2021 d ella Corte d’appello di Napoli, depositata il 02/08/2021;
Oggetto
PROMESSA DI PAGAMENTO RICOGNIZIONE DI DEBITO
Rinvio in pubblica udienza
R.G.N. 6282/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 02/10/2024
Adunanza camerale
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 02/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE
-il Comune di Campobello di Mazara ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1301/21, del 2 agosto 2021, della Corte d’appello di Palermo, che nel respingerne il gravame esperito, in via di principalità, avverso la sentenza n. 736/16, del 16 settembre 2016, del Tribunale di Marsala (dichiarando, invece, assorbito quello incidentale condizionato del Comune di Petrosino) -ha confermato l’accoglimento dell’opposizione proposta dal Co mune di Petrosino contro il decreto emesso dal medesimo Tribunale, che ingiungeva all’opponente il pagamento di € 667.282,86 per sorte capitale, oltre € 430.246,02 per interessi moratori ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in favore del predetto Comune di Campobello di Mazara;
-r iferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essere l’ente gestore della discarica per rifiuti solidi urbani del ‘Comprensorio INDIRIZZO‘, sita nel suo territorio, presso la quale, tra gli altri, pure il Comune di Petrosino era stato autorizzato -giusta determinazione n. 65/2002/S.R.U. della Prefettura di Trapani -a conferire i propri rifiuti;
-a vendo il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque, per i conferimenti relativi agli anni 2003 e 2004, determinato -mediante ordinanza n. 2382, del 30 dicembre 2003 -in € 65,27 per tonnellata, oltre IVA, l’importo da pagarsi per l’attività di smaltimento, il Comune di Campobello di Mazara invitava quello di Petrosino al pagamento di quanto da esso dovuto;
-a tale scopo, pertanto, quest’ultimo veniva diffidato in virtù di atto notificato il 9 novembre 2004 -a corrispondere complessivi € 579.983,87 (oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria), pari alla somma di € 435.871,75 ed € 144.112,12, il primo importo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 30 settembre 2004, il secondo, invece, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2002;
-a fronte di tale iniziativa, il Comune di Petrosino trasmetteva all’odierno ricorrente la delibera n. 31/2005 della propria giunta municipale, con la quale veniva dato mandato al Sindaco di richiedere la rateizzazione del dovuto, in eguali importi, in sette esercizi finanziari;
-svoltasi, successivamente, presso la casa comunale dell’odierno ricorrente in data 7 aprile 2005 -una conferenza di servizi, con partecipazione di rappresentanti di ambedue gli enti municipali, per verificare la possibilità della richiesta rateizzazione, il Comune di Petrosino, con delibera del consiglio comunale n. 46 del 29 settembre 2005, si riconosceva debitore dell’importo di € 640.000,00 ;
-avendo, però, esso provveduto a corrispondere soltanto somme per complessivi € 209.743,93, il Comune di Campobello di Mazara -sulla base di prova scritta, costituita dalle due delibere nn. 31/2005 e 46/2005 del Comune di Petrosino -conseguiva il suddetto provvedimento monitorio, fatto oggetto, però, di opposizione da parte dell’ingiunto ;
-l’opponente , previamente eccepiti -in rito -il difetto di giurisdizione del giudice adito e quello di legittimazione del Comune ingiungente, nonché, nel merito, l’intervenuta prescrizione del credito azionato, resisteva, comunque, all’avversaria domanda di pagamento, sul presupposto dell’inesistenza di una valida convenzione scritta tra le parti, ai sensi degli artt. 16 e 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
-s i costituiva in giudizio l’opposto, che chiedeva la conferma dell’emesso decreto ingiuntivo, sul rilievo che l’obbligazione di
pagamento del Comune di Petrosino discendesse direttamente dalla legge e dai provvedimenti autoritativi della Regione e che, comunque, il credito azionato trovasse ‘la sua genesi’ nell’atto ricognitivo costituito, dapprima, dalla delibera n. 31/05 e, poi, dalla delibera n. 46 del 29 settembre 2005, approvativa dell’accordo raggiunto nella conferenza di servizio del precedente 7 aprile;
-in via di subordine, peraltro, il Comune di Campobello di Mazara riteneva sussistente i presupposti dell’indebito arricchimento del Comune di Petrosino, ex art. 2041 cod. civ.;
-l ‘adito Tribunale, tuttavia, accoglieva, nel merito, l’opposizione (avendo, invece, ritenuto infondate le eccezioni pregiudiziali in rito, e quella preliminare di prescrizione, sollevate dal Comune di Petrosino), con decisione poi confermata in appello;
-difatti, il giudice del gravame -respingen do l’appello principale del già opposto (dichiarando, invece, assorbito quello incidentale condizionato, diretto a contestare il rigetto delle eccezioni pregiudiziali e preliminari) -condivideva le conclusioni del primo giudice circa l’assenza di un valido contratto in forma scritta, come rich iesto dall’art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, oltre che sull’impossibilità che il preteso riconoscimento di debito del Comune di Petrosino ‘supplisca all’indicata carenza di forma’ ;
-a l pari, poi, del Tribunale marsalese, il giudice d’appello riteneva inammissibile la domanda ex art. 2041 cod. civ., differenziandosi ‘strutturalmente e tipologicamente’ da quella di adempimento, non essendo la sua proposizione giustificata dalle difese pr oposte dall’opponente con la propria iniziativa ex art. 645 cod. proc. civ. e, infine, difettando il requisito della sussidiarietà, poiché, ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il rapporto obbligatorio sarebbe sorto in capo all’ammi nistratore o funzionario che ha consentito la prestazione;
-avverso la sentenza della Corte panormita ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Campobello di Mazara, sulla base -come detto -di cinque motivi;
-il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell’art. 1 della legge regionale della Regione Siciliana 21 agosto 1984, n. 67, degli artt. 6 e 8 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché degli artt. 22 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
-s i duole il ricorrente del rigetto del quarto motivo d’appello, peraltro scrutinato pregiudizialmente dalla Corte territoriale, con cui era stata censurata la decisione del Tribunale di ritenere che la fonte dell’obbligazione assunta dal Comune di Petrosino dovesse essere contrattuale, sicché, in assenza di una convenzione stipulata in forma scritta, il contratto doveva ritenersi inesistente;
-viene, per contro, ribadito, anche in questa sede, che la fonte del rapporto tra i due Comuni ‘non stava in un contratto, ma negli atti autoritativi emessi dalla Regione Siciliana e dal Commissario del Governo per l’emergenza rifiuti’ ;
-a fronte di tale rilievo, la Corte palermitana -osserva il ricorrente -ha escluso che la fonte dell’obbligazione del Comune di Petrosino potesse rinvenirsi negli atti amministrativi da esso indicati, giacché si tratterebbe di atti ‘di carattere organizzativo’, senza, però, che sia dato comprendere che concetto abbia ‘inteso esprimere’ ;
-d ‘altra parte, non scalfirebbe la tesi della ricorrente l’argomentazione ulteriore svolta dalla sentenza impugnata per corroborare la tesi della natura negoziale della fonte della pretesa creditoria del Comune di Campobello di Mazara -secondo cui i rappresentanti dei due Comuni non ebbero mai a sottoscrivere la convenzione, il cui schema pure era stato approvato dal consiglio
comunale di Petrosino, con atto n. 84 del 21 settembre 1995, e tramesso all’odierno ricorrente ;
-d ifatti, si rileva nel ricorso, tale atto ‘si limita a disciplinare gli aspetti tecnici e organizzativi del conferimento in discarica e non contiene alcun accordo di natura contrattuale che ha come contenuto il conferimento in discarica e il pagamento del p rezzo’ ;
-il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -erronea e falsa applicazione degli artt. 191 e 194 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre a travisamento della prova in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. ;
-si censura la sentenza impugnata, là dove -nel pronunciarsi sul primo motivo di gravame -ha escluso che potesse attribuirsi valore di ricognizione di un debito fuori bilancio alla delibera del consiglio comunale di Petrosino n. 46 del 2005, rilevando che, in mancanza di un contratto (come, appunto, nella specie) il rapporto obbligatorio sorge in capo al funzionario o all’amministratore che ha disposto l’acquisizione del servizio, per le prestazioni non riconoscibili ex art. 194, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 267 del 2000;
-assume il ricorrente che -ferme le considerazioni di cui al primo motivo -il debito ‘ de quo ‘ rientrerebbe tra quelli ‘riconoscibili’, trattandosi di attività (il conferimento in discarica di rifiuti solidi urbani) di natura vincolata, e non discrezionale, alla quale il Comune di Petrosino non poteva sottrarsi, essendo imposta da norme imperative di ordine pubblico a tutela della salute, la cui omissione avrebbe integrato un illecito penale;
-viene, inoltre, addebitato alla sentenza impugnata di essere ‘caduta in un grave travisamento della prova’, nella parte in cui nega che possa attribuirsi valore di riconoscimento di debito alla delibera comunale suddetta (la n. 46, del 29 settembre 2005), giacché essa -secondo la Corte territoriale -si limiterebbe a
‘dare mandato al Sindaco pro tempore di richiedere al Comune di Campobello di Mazara una rateizzazione di quanto dovuto’ ;
-così argomentando, però, la sentenza avrebbe confuso il contenuto di tale delibera con quello della precedente delibera di giunta del 7 marzo 2005, n. 31, che aveva conferito il suddetto mandato al Sindaco di Petrosino;
-infine, si censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui afferma l’illegittimità della delibera consiliare n. 46 del 2005, per inesistenza di un contatto tra i due Comuni;
-assume, infatti, la ricorrente che -fermo quanto già rilevato circa la natura non negoziale della fonte dell’obbligazione del Comune di Petrosino -deve, comunque, ritenersi che tale (supposta) illegittimità non precluda alla delibera di esplicare la sua efficacia in assenza di impugnazione e annullamento in sede giudiziaria, giacché essa risulta nulla e non inesistente;
-il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -erronea e falsa applicazione dell’art. 59 del d.lgs. n. 267 del 2000, oltre a travisamento della prova in relazione all’art. 115 cod. proc. civ.;
-la sentenza impugnata viene censurata, in questo caso, nella parte in cui ha escluso che il verbale della conferenza di servizio del 7 aprile 2005 costituisse la contrattualizzazione dell’accordo transattivo intervenuto sul riconoscimento del debito, sulla sua misura e sul metodo di pagamento deliberato dalla giunta municipale del Comune di Petrosino con la delibera n. 31 del 7 marzo 2005, e ciò in ragione della mancata partecipazione del Sindaco a tale conferenza;
-r ileva, tuttavia, il ricorrente che, ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 267 del 2000, il Sindaco di un Comune può delegare, su specifici atti o fatti, un proprio assessore a sottoscrivere un accordo negoziale, come risulta avvenuto nel caso di specie;
-inoltre, si assume che la sentenza impugnata sarebbe, nuovamente, incorsa -nell’affermare che quanto statuito in sede di conferenza di servizio non è mai stato formalizzato (visto che dal verbale del 7 aprile 2005 risultava la necessità della sua trasmissione ‘ai Dirigenti dei Settori competenti dei rispettivi Comuni al fine de ll’adozione degli atti successivi e propedeutici alla formalizzazione di quanto oggi statuito’) in travisamento della prova;
-t ale affermazione, infatti, sarebbe in contrasto ‘con l’evidenza documentale costituita dalla delibera del consiglio comunale di Petrosino n. 46 del 29 settembre 2005, nella quale si dà atto del citato verbale e si assume l’obbligazione del Comune a pagare’ ;
-il quarto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando omissione di pronuncia sul terzo motivo d’appello, con il quale si assumeva l’ingiustizia della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto inefficace, sotto il profilo del ‘ quantum debeatur ‘, la predetta delibera consiliare del n. 46 del 2005 e il verbale della conferenza di servizio del 7 aprile 2005;
-infine, il quinto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ., anche con riferimento agli artt. 167 e 183, comma 4, cod. proc. civ.;
-si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’ammissibilità della domanda ex art. 2041 cod. civ., proposta in via subordinata dall’odierno ricorrente nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., esito, questo, al quale la Corte palermitana è pervenuta sul rilievo che l’opponente, essendosi limitato a dedurre l’inesistenza di un titolo contrattuale per difetto di forma scritta, non aveva
determinato quell’allargamento del ‘ thema decidendum ‘, viceversa necessario perché la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall’opposto possa ritenersi ammissibile ;
-assume, per contro, il ricorrente che proprio in virtù delle difese dell’opponente sarebbe stato introdotto un tema di indagine tale da giustificare lo ‘ ius variandi ‘ ;
-d ‘altra parte, erronea sarebbe pure l’affermazione della Corte circa l’assenza del requisito della ‘sussidiarietà’ dell’azione di ingiustificato arricchimento, poiché ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 il rapporto obbligatorio sarebbe sorto in capo all’amministratore o funzionario che ha consentito la prestazione;
-h a resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il Comune di Petrosino, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, proponendo, inoltre, ricorso incidentale condizionato, sulla base di tre motivi, che reiterano quelli oggetto dell’appello incidentale condizionato ritenuti assorbiti dalla Corte palermitana;
-il primo motivo denuncia difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione amministrativa, ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
-si evidenzia che oggetto del presente giudizio è un rapporto tra enti pubblici, che avrebbero dovuto stipulare una convenzione -mai, invece, sottoscritta -assimilabile agli accordi amministrativi ex art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione ai quali l’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 stabilisce la giurisdizione del giudice amministrativo;
-il secondo motivo denuncia carenza di legittimazione attiva del comune di Campobello di Mazara ex art. 181 ( recte : 81) cod. proc. civ.;
-si evidenzia che la discarica, nella quale anche il Comune di Petrosino ha conferito i propri rifiuti solidi urbani, è stata ceduta nel 2005, dal Comune di Campobello di Mazara, alla società RAGIONE_SOCIALE, società formata dai Comuni costituenti il Comprensorio 31;
-a tal fine, infatti, il Comune di Campobello di Mazara cedeva il ‘ramo d’azienda attinente al servizio di gestione smaltimento dei rifiuti solidi urbani’, con tutti gli oneri attivi e passivi, come si evince anche dal contratto di servizio, sottoscritto fra la predetta società ed il medesimo Comune in data 14 febbraio 2005;
-ciò premesso, il Comune di Petrosino ha giudizialmente eccepito che a seguito della cessione di ramo d’azienda, in capo al Comune di Campobello non residuasse la titolarità del credito, giusta la previsione dell’art. 2559 cod. civ., a mente della quale la ce ssione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese;
-si assume che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, a fronte di questa specifica eccezione di carenza di titolarità del diritto vantato, il Comune di Campobello di Mazara avrebbe dovuto provare di essere ancora titolare della discarica o di essere titolare dei detti crediti, sicché il rigetto dell’eccezione sarebbe inficiato da un vizio di inversione dell’onere della prova ;
-il terzo motivo denuncia intervenuta prescrizione del credito azionato, ex art. 2948 cod. civ.;
-si sostiene che la pretesa creditoria del Comune di Campobello di Mazara è riconducibile all’asserito mancato pagamento della tariffa di conferimento, perciò soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ., ampiamente maturatosi dal 5 novembre 2004, data dell’atto stragiudiziale di
diffida al pagamento, stante l’avvenuta notifica del decreto ingiuntivo il 15 settembre 2014;
-l a trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
-il controricorrente ha presentato memoria;
-il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
-le questioni oggetto del ricorso principale -soprattutto quanto alla possibilità di esperire l’azione ex art. 2041 cod. civ. in relazione a pretese creditorie nascenti da rapporti contrattuali che avrebbero richiesto la forma scritta, ai sensi degli artt. 16 e 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 -presentano rilievo nomofilattico, tali da richiederne la trattazione in pubblica udienza.
P. Q. M.
La Corte rinvia la trattazione dei presenti ricorsi in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della