Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4564 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4564 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2024 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE , con sede in (47882) INDIRIZZO, c.f. CODICE_FISCALE, Partita IVA P_IVA, in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, Dr. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, nato a Rimini il DATA_NASCITA e domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, cap. 47822), rappresentata e difesa in virtù di procura speciale apposta su foglio separato da intendersi in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE; p.e.c. EMAIL; fax NUMERO_TELEFONO) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del AVV_NOTAIO in (00195) Roma, INDIRIZZO, chiedendo di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo p.e.c. EMAIL.
Ricorrente
Comune RAGIONE_SOCIALE Foggia (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona della Sindaca pro tempore dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE -P.E.C. EMAIL) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27 agosto 2025, elettivamente domiciliato ai sensi dell’art. 16 -sexies del d.l. 179/2012 presso il sopra indicato indirizzo di posta elettronica certificata valido anche ai fini della ricezione delle comunicazioni e notificazioni.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n° 1130 depositata l’11 luglio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- RAGIONE_SOCIALE -premesso di aver eseguito le prestazioni previste da un contratto di appalto sottoscritto con il comune di Foggia il 10 giugno 1999 ed avente ad oggetto la rilevazione del territorio ai fini della revisione dei tributi comunali e della creazione della Banca Dati della fiscalità del Comune -otteneva un decreto ingiuntivo contro l’RAGIONE_SOCIALE locale per euro 4.083.199,26.
2 .-L’opposizione notificata dal Committente era accolta dal tribunale ed MT proponeva appello.
Con la sentenza indicata in intestazione la Corte territoriale confermava la decisione di primo grado.
Per quello che qui interessa, il secondo giudice ha respinto il gravame della MT osservando che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo non si riferivano a prestazioni riconducibili al contratto del 1999, ma -come ritenuto dal tribunale -all’incarico integrativo « di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 30 giugno 2006 » (sentenza pagina 6).
Essendo, dunque, innegabile che si trattasse di un incarico « nuovo, seppure ‘integrativo’ e ‘complementare’ » (sentenza pagina 7), l’accordo « avrebbe meritato la forma del contratto scritto e lo svolgimento di apposita procedura di gara per la scelta del contraente, così come rilevato dal primo giudice ».
La Corte ha poi aggiunto (sentenza pagina 8) che « in ogni caso » il primo giudice aveva rigettato la domanda della MT non solo per l’illegittimità delle proroghe concesse dal Comune, « ma anche per il fatto che si trattava di prestazioni non comprese nel contratto del 1999 »: seconda ratio decidendi che l’appellante non aveva censurato, essendosi concentrata con l’unico motivo dell’impugnazione sulla prorogabilità del contratto.
L’appello andava dunque rigettato « sotto il profilo della carenza di interesse o quello della definitiva formazione del giudicato ».
3 .- Ricorre per cassazione MT, affidando il gravame a due motivi, illustrati da memoria (nella quale chiede anche la trattazione in Pubblica Udienza).
Resiste il Comune con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l’inammissibilità dell’impugnazione o, comunque, per il suo rigetto.
La causa è stata assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo MT lamenta, sulla base dell’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dei principi del giusto processo di cui all’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.
La Corte avrebbe deciso la causa in base ad una questione nuova, mai trattata in giudizio e rilevata d’ufficio.
Infatti, a dire della ricorrente, la Corte avrebbe osservato che il primo giudice aveva respinto la domanda non solo (i) in ragione della necessità di far luogo alla prosecuzione del rapporto
attraverso una proroga in forma scritta, nonché (ii) in base all’in -validità delle delibere del Comune che avevano disposto la proroga, senza disporre una nuova gara, ma anche (iii) in quanto nella specie non si trattava semplicemente di una proroga, ma di un nuovo contratto.
Il contraddittorio sul punto non sarebbe stato sollecitato, donde la nullità della sentenza fondata su una ‘ terza via ‘.
5 .- Il motivo è inammissibile.
Si premette che il mezzo, essendo basato sull’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., consente a questa Corte, quale giudice del fatto processuale, l’accesso diretto agli atti di causa.
Tanto premesso, osserva il Collegio che il Comune ingiunto aveva eccepito già nella citazione in opposizione che « alla lettura dell’ingiunzione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE si evince chiaramente che le fatture per le quali è stata richiesta l’ingiunzione di pagamento si riferiscono a prestazioni afferenti gli anni 2005, 2007 e 2009, ossia a periodo in cui il contratto posto a fondamento dell’ingiunzione non spiegava più alcun effetto per essere il medesimo contratto giunto alla scadenza naturale ».
Sicché, come è dato notare, il tema della non riconducibilità delle prestazioni indicate nelle fatture al contratto del 1999 apparteneva già alla causa.
A tale allegazione la MT non ebbe a replicare con la comparsa di risposta del primo grado, essendo questa totalmente incentrata sulla esistenza di un unico contratto (quello del 1999) e sulla sua prorogabilità o sulla prorogabilità del termine di adempimento.
A fronte delle allegazioni hinc et inde formulate, il tribunale ha accolto l’opposizione dell’RAGIONE_SOCIALE locale, rilevando che mancava un accordo scritto e che tale carenza non era colmata dalla intervenuta remunerazione dei servizi resi sino al 2004, né dalla Delibera Comunale n° 230 (o 203) del 2006.
In conclusione, secondo il primo giudice, l’RAGIONE_SOCIALE committente avrebbe dovuto procedere a nuova gara, essendo vietata per legge la proroga dell’originario contratto del 1999.
Anche l’appellante MT aveva perfettamente colto questo profilo della decisione di primo grado, tanto che nell’appello (pagina 5), indicando le parti della sentenza che intendeva impugnare, ha indicato sub numero ii) quella in cui il tribunale « con riguardo alla ‘durata della pattuizione’, ha osservato che non si discuteva di mera proroga del rapporto, quanto di instaurazione di un rapporto diverso, che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ».
Senonché, dopo aver posto tale premessa, nel successivo svolgimento dell’appello (paragrafi VI.1 e seguenti) MT non ha trattato la questione della riconducibilità delle fatture ad un diverso ed ulteriore rapporto tra Comune ed appaltatore, ma si è soffermata su altri argomenti di censura: non vi sarebbe stata una proroga contrattuale, ma solo una proroga del termine di adempimento; non vi sarebbe stata necessità di indire una nuova gara di appalto; l’eventuale illegittimità, predicata dal primo giudice, delle Delibere di proroga sarebbe irrilevante.
Infine, nella propria memoria di replica d’appello (pagine 9 -10) la MT affronta espressamente il tema della novità del rapporto, senza minimamente dolersi della sua estraneità al giudizio.
Pertanto, tenuto conto di quanto esposto negli atti processuali, la Corte d’appello ha correttamente osservato che nella citazione di secondo grado non fosse contenuta alcuna critica allo snodo motivazionale col quale il tribunale aveva ritenuto che le prestazioni di « allineamento, riordino e rettifica della banca dati » non fossero riconducibili al vecchio contratto, essendo nuove, ed ha giustificato tale conclusione con l’osservazione (sentenza pagina 6) che le prestazioni sino a tutto il 2004 erano state correttamente adempiute, sicché vi erano sufficienti elementi per ritenere che le fatture azionate si riferissero all’incarico integrativo di cui alla
deliberazione della Giunta Comunale n° 203 (o 230) del 30 giugno 2006, dunque ad un nuovo incarico per il quale occorreva un contratto scritto: conclusione che -avuto riguardo alle allegazioni contenute negli atti processuali (sopra riassunti) -non esorbita affatto, come invece pretende la ricorrente, dall’oggetto del processo e non richiedeva quindi alcuna sollecitazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. (esito che, come già anticipato, assorbe l’eccezione di inammissibilità del ricorso ed il rilievo di inapplicabilità dell’art. 101 alla presente causa, sollevata dal controricorrente alle pagine, rispettivamente, 8-11 e 11-12 del controricorso).
Giova solo aggiungere che per le ragioni sopra esposte non si ravvisa alcuna necessità di rinviare la causa ad una Pubblica Udienza, come richiede la ricorrente a pagina 8 della memoria illustrativa.
6 .- Col secondo motivo , formulato in via subordinata in base all’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., MT deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., ovvero dell’art. 100 cod. proc. civ., nonché dei consolidati principi della giurisprudenza in materia di plurime rationes decidendi .
La Corte avrebbe integrato la motivazione del primo giudice ritenendo che la domanda di MT fosse stata rigettata su una terza ratio decidendi , in realtà inesistente, ossia sulla riferibilità delle prestazioni documentate dalle fatture ad un rapporto negoziale diverso dal primo.
Ritenendo che tale parte della motivazione, in realtà inesistente, non fosse stata impugnata, la sentenza, a dire della Corte, sarebbe passata in giudicato in parte qua e avrebbe determinato l’inammissibilità dell’appello, col quale tale passaggio motivazionale, da solo idoneo a fondare la decisione, non venne contestato.
7 .- Il mezzo replica la tesi del primo motivo, che -come sopra si è visto -è del tutto infondata, in quanto la stessa MT aveva riassunto nell’appello (pagina 5, numero ii) la ratio decidendi della sentenza del tribunale che essa ora nega essere stata posta a fondamento della prima decisione.
Al Collegio non rimane, dunque, che rimandare a quanto già scritto al precedente paragrafo n° 5.
8 .- Alla soccombenza della MT segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 4,083 milioni) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 15.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il presidente NOME COGNOME