Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9293 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9293 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8743/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE prima in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
REGIONE LAZIO, in persona del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura regionale;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 4363/20, depositata il 22 settembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE, concessionaria RAGIONE_SOCIALE gestione del RAGIONE_SOCIALE idrico RAGIONE_SOCIALE nell’RAGIONE_SOCIALE Territoriale RAGIONE_SOCIALE, comprendente l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE Lazio, per sentirla condannare al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma complessiva di Euro 2.050.769,67, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per la fornitura d’acqua e l’attività di manutenzione ed intervento svolta nei territori di nove Comuni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE serviti dal predetto RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8 luglio 2015, il Tribunale di Roma rigettò la domanda, rilevando l’insussistenza di un contratto stipulato in forma scritta, richiesta ad substantiam .
L’impugnazione proposta dalla CAM è stata rigettata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 22 settembre 2020.
Premesso che i contratti RAGIONE_SOCIALE Pubblica Amministrazione, ivi compresi quelli degli enti territoriali e quelli stipulati a trattativa privata, richiedono la forma scritta, ossia la redazione di un documento recante la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEe parti e la specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto e RAGIONE_SOCIALEe clausole che regolano il rapporto, la Corte ha affermato che l’assenza di tale requisito comporta la nullità del contratto, insuscettibile di sanatoria, e l’inefficacia di una ricognizione di debito, avente portata meramente confermativa del rapporto fondamentale. Ha escluso, in particolare, che tale contratto potesse essere individuato nella convenzione stipulata il 4 luglio 1990 tra la RAGIONE_SOCIALE Lazio e la RAGIONE_SOCIALE Abruzzo per disciplinare la successione RAGIONE_SOCIALEe stesse alla RAGIONE_SOCIALE, che precedentemente gestiva gli acquedotti, e per regolare i rapporti tra i due enti, osservando che la CAM non ne era parte.
Avverso la predetta sentenza la CAM ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE legge 5 gennaio 1994, n. 36, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 2 e del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sostenendo che, nell’e-
scludere la sussistenza di un titolo legittimante le prestazioni effettuate, la sentenza impugnata non ha considerato che essa ricorrente è subentrata ex lege alla RAGIONE_SOCIALE Abruzzo nel rapporto intercorrente con la RAGIONE_SOCIALE Lazio relativamente allo svolgimento del RAGIONE_SOCIALE idrico RAGIONE_SOCIALE nell’area servita dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Premesso che con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 l’RAGIONE_SOCIALE, costruito dalla RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE, era stato trasferito alla RAGIONE_SOCIALE Abruzzo, afferma che a quest’ultima era subentrato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE normativa vigente in materia di risorse idriche, il RAGIONE_SOCIALE, istituito con legge regionale 16 settembre 1987, n. 66, il quale, dopo aver assunto la nuova denominazione di RAGIONE_SOCIALE, era stato trasformato in società per azioni, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Precisato inoltre che essa ricorrente, costituita con la partecipazione dei Comuni inclusi nell’ambito territoriale ottimale, svolge le funzioni già attribuite a questi ultimi, operando come società in house , in virtù RAGIONE_SOCIALE‘affidamento del RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), aggiunge che la sussistenza del rapporto con la RAGIONE_SOCIALE Lazio era comprovata dall’avvenuta cessione del contratto da parte RAGIONE_SOCIALE stessa in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, concessionaria RAGIONE_SOCIALE gestione del RAGIONE_SOCIALE idrico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘area comprendente i Comuni serviti dall’RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per non aver tenuto conto RAGIONE_SOCIALE convenzione stipulata il 4 luglio 1990, la cui produzione, avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, era stata ritenuta inammissibile dal Tribunale.
Il primo motivo, con cui la ricorrente insiste sulla sussistenza del rapporto contrattuale con la RAGIONE_SOCIALE Lazio, sostenendo di essere subentrata ex lege nel contratto dalla stessa stipulato con la RAGIONE_SOCIALE Abruzzo, già titolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, è infondato.
La legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Abruzzo n. 66 del 1987, recante norme per l’individuazione degli enti destinatari RAGIONE_SOCIALEe opere acquedottistiche realizzate dalla RAGIONE_SOCIALE ed affidate provvisoriamente in gestione alla RAGIONE_SOCIALE e ad altri enti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 139 del d.P.R. n. 218 del 1978, nel
demandare alla RAGIONE_SOCIALE il compito di promuovere, a tal fine, la costituzione di RAGIONE_SOCIALE comprensoriali tra i Comuni interessati (art. 1, comma secondo), prevedeva, in via provvisoria, la costituzione di sei RAGIONE_SOCIALE (art. 2, comma primo), tra i quali il RAGIONE_SOCIALE, comprendente anche i Comuni serviti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per la parte ricadente nel territorio abruzzese (all. A, lett. b ); essa affidava a ciascun RAGIONE_SOCIALEo la gestione RAGIONE_SOCIALEe opere acquedottistiche situate nell’ambito di sua competenza, per la parte ricadente nel territorio regionale (art. 2, comma secondo), disponendo che i Comuni o altri enti pubblici potessero volontariamente conferire ai RAGIONE_SOCIALE competenti per territorio le opere acquedottistiche da loro gestite (art. 3, comma primo). Il Titolo IV RAGIONE_SOCIALE medesima legge disciplinava poi il trasferimento RAGIONE_SOCIALEe opere realizzate o in corso di realizzazione da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in gestione alla RAGIONE_SOCIALE o affidate in gestione provvisoria ad altri Enti, distinguendo tra quelle relative agli acquedotti intercomunali raggruppati negli schemi acquedottistici di cui all’all. C (tra i quali era compreso quello relativo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per la parte ricadente nel territorio abruzzese), da trasferirsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge ai Consorzi competenti per i rispettivi ambiti territoriali (art. 27), e quelle ad esclusivo RAGIONE_SOCIALE dei Comuni singoli, non strettamente connesse con acquedotti intercomunali, da trasferirsi ai Comuni stessi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge (art. 26, comma primo).
I trasferimenti previsti dalle predette disposizioni non avevano pertanto carattere automatico, ma erano subordinati all’adozione di appositi provvedimenti da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i quali avrebbero dovuto disciplinare anche il subingresso dei RAGIONE_SOCIALE nella gestione RAGIONE_SOCIALEe opere, regolando in particolare la sorte dei rapporti già in essere con i terzi e la titolarità dei diritti e degli obblighi dagli stessi derivanti, in ordine ai quali la legge nulla disponeva. L’intervenuta adozione di tali provvedimenti non è stata peraltro allegata in alcun modo dalla ricorrente, la quale non ne ha indicato la data né riportato neppure sommariamente il contenuto, con la conseguenza che risulta assolutamente impossibile stabilire se e quando essa sia subentrata alla RAGIONE_SOCIALE Abruzzo nel rapporto derivante dalla convenzione stipulata con la RAGIONE_SOCIALE Lazio. Eppure,
la necessità di tali indicazioni emergeva anche dalla complessità RAGIONE_SOCIALE vicenda inerente al trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la cui gestione, affidata dall’art. 2, comma primo, RAGIONE_SOCIALE legge n. 66 del 1987 al RAGIONE_SOCIALE, nel quale erano stati inclusi i Comuni approvvigionati dall’RAGIONE_SOCIALE, fu attribuita al RAGIONE_SOCIALE soltanto a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge regionale 20 aprile 1989, n. 40, che modificò la predetta disposizione.
Per analoghe ragioni, deve ritenersi insufficiente il richiamo RAGIONE_SOCIALE ricorrente alla successiva legge n. 36 del 1994, la quale, nel disciplinare la sorte RAGIONE_SOCIALEe gestioni esistenti alla data RAGIONE_SOCIALE sua entrata in vigore, effettivamente dispose, all’art. 10, comma sesto, che gli impianti di RAGIONE_SOCIALE, fognatura e depurazione gestiti dai RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 218 del 1978 e da altri RAGIONE_SOCIALE di diritto pubblico, fossero trasferiti entro il 31 dicembre 1995 al gestore del RAGIONE_SOCIALE idrico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ambito territoriale ottimale nel quale ricadevano in tutto o per la maggior parte i territori serviti, ma subordinò tale trasferimento all’adozione di un apposito piano con decreto del AVV_NOTAIO ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE‘ambiente, sentite le regioni, le province e gli enti interessati, la cui data di approvazione ed il cui contenuto sono rimasti nella specie imprecisati. L’art. 12 RAGIONE_SOCIALE medesima legge, nel disciplinare la dotazione dei soggetti gestori del RAGIONE_SOCIALE pubblico RAGIONE_SOCIALE, prevedeva d’altronde che le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione RAGIONE_SOCIALEe acque reflue, di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a RAGIONE_SOCIALE, fossero affidati in concessione al soggetto gestore del RAGIONE_SOCIALE idrico RAGIONE_SOCIALE, il quale ne avrebbe assunto i relativi oneri, ma richiedeva a tal fine un’apposita convenzione, da stipularsi sulla base di uno schema tipo approvato dalla regione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, il cui contenuto, comprendente l’indicazione dei termini RAGIONE_SOCIALE‘assunzione dei predetti oneri, è rimasto anche esso indeterminato, così come la data di stipulazione. Nell’invocare la legge regionale n. 2 del 1997, con cui la RAGIONE_SOCIALE Abruzzo a provveduto a dare attuazione alla predetta disciplina, la ricorrente ha poi omesso di specificare
le modalità e i termini di assegnazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE all’ente d’ambito, da essa individuato nell’RAGIONE_SOCIALE, cui le opere di cui all’art. 4, comma primo, lett. f) RAGIONE_SOCIALE legge n. 36 del 1994 avrebbero dovuto essere attribuite in uso o in comodato gratuito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma quarto, nonché quelli RAGIONE_SOCIALE‘affidamento al gestore del RAGIONE_SOCIALE idrico RAGIONE_SOCIALE, regolato dall’art. 9, comma secondo, lett. c) e d) , mediante rinvio alle forme di gestione di cui all’art. 22, comma terzo, lett. b) , c) ed e) , RAGIONE_SOCIALE legge 8 giugno 1990, n. 142.
Quanto infine alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 152 del 2006, premesso che, nel sistema dalla stessa introdotto, gli acquedotti, le fognature, gl’impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica sono assegnate al demanio degli enti locali (art. 143, comma primo) e devono essere affidate in concessione d’uso gratuita al gestore del RAGIONE_SOCIALE idrico RAGIONE_SOCIALE (art. 153, comma primo), i cui rapporti con gli enti proprietari e con l’ente di governo RAGIONE_SOCIALE‘ambito (art. 150, comma primo) sono anch’essi regolati da apposite convenzioni e dai relativi disciplinari, la ricorrente, pur affermando di rivestire la qualità di gestore del RAGIONE_SOCIALE idrico RAGIONE_SOCIALE, in virtù di affidamento in house da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, non ha in alcun modo precisato le condizioni convenute per l’affidamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ed in particolare quelle riguardanti il subingresso nei crediti e nei debiti RAGIONE_SOCIALE gestione, sicché è rimasta del tutto priva di riscontro l’affermazione RAGIONE_SOCIALE successione nella convenzione stipulata dalla RAGIONE_SOCIALE Abruzzo, originaria titolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con la RAGIONE_SOCIALE Lazio, in favore RAGIONE_SOCIALE quale sono state effettuate le forniture.
E’ conseguentemente infondato anche il secondo motivo, riflettente l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE predetta convenzione.
La sentenza impugnata non ha affatto trascurato tale documento, avendo espressamente dichiarato di non volersi soffermare sulla tardività RAGIONE_SOCIALE sua produzione da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellante, in favore di una pronuncia sul merito RAGIONE_SOCIALE questione sollevata con il motivo di gravame, ma avendolo reputato irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, in virtù RAGIONE_SOCIALE condivisibile osservazione che, in quanto stipulata senza la partecipazione del RAGIONE_SOCIALE, la convenzione non poteva spiegare alcun effetto nei confronti RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE
ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 18/12/2024