Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30935 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30935 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 884/2021 R.G. proposto da :
NOME NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende.
-RICORRENTI- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME.
-CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE, sez. di TARANTO n. 180/2020, depositata il 24/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno convenuto in giudizio NOME COGNOME dinanzi al tribunale di Bari, sostenendo di
aver concluso un preliminare di vendita cui era stata apposta la condizione sospensiva, non avveratasi, del rilascio di una domanda concessione in sanatoria, chiedendo in giudizio la dichiarazione di inefficacia del contratto e l’immediato rilascio dell’immobile, oltre al risarcimento del danno per illegittima occupazione a far data dal settembre 1999, per un importo di € 47.600,00, oltre accessori.
Il convenuto ha resistito, proponendo riconvenzionale per l’esecuzione specifica del contratto e, in subordine, per il risarcimento del danno per l’inadempimento del preliminare.
Il Tribunale ha respinto entrambe le domande.
La pronuncia è stata confermata dal giudice distrettuale, secondo cui il contratto non contemplava alcuna condizione sospensiva di efficacia, ponendo in rilievo che il termine per il conseguimento della concessione in sanatoria non era tassativo ma coincideva con quello di stipula dell’atto pubblico di trasferimento, a sua volta non essenziale, essendo ancora possibile il rilascio del provvedimento in sanatoria e l’esecuzione del contratto.
La cassazione della sentenza è chiesta da NOME COGNOME e da NOME COGNOME con ricorso in due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Le parti hanno illustrato le rispettive difese con memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1457, 1183, 1353 c.c., 40, comma secondo, della legge 47/1985, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Sostengono i ricorrenti che il preliminare di vendita contemplava espressamente la pendenza di un’ istanza di sanatoria e di regolarizzazione urbanistica dell’immobile e che tale previsione integrava una condizione legale o implicita di efficacia, essendo elemento imprescindibile ed essenziale del negozio, non avendo rilievo per escluderne la sussistenza l’accordo integrativo con cui i
contraenti avevano rateizzato il prezzo e l’autorizzazione ad eseguire i lavori di ripristino dell’immobile.
Si censura la decisione per aver ritenuto non essenziale il termine entro il quale doveva intervenire il rilascio della concessione, asserendo che il termine era posto nell’interesse di entrambe le parti ed era funzionalmente connesso al conseguimento della concessione in sanatoria, avendo anche la controparte chiesto l’esecuzione in forma specifica e il risarcimento del danno a conferma della volontà di non mantenere ulteriormente pendente il contratto preliminare, dovendo la Corte di merito tener conto del lungo lasso di tempo intercorso e considerare ormai inutile l’esecuzione del contratto .
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1256, primo comma, c.c., 33 e 40 della legge n. 47 del 1985, 146, commi secondo e quarto, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio , per aver la Corte d’appello ritenuto che la sanatoria fosse ancora possibile benché il Comune avesse comunicato l’impossibilità di edificare immobile in mancanza del nulla-osta sul vincolo paesaggistico ambientale e dell’ adozione del piano di recupero territoriale.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno respinti per le ragioni che seguono.
I ricorrenti, promittenti venditori, avevano chiesto di dichiarare l’inefficacia del contratto preliminare per la mancata verificazione di una condizione sospensiva di efficacia del rilascio di un permesso in sanatoria di taluni abusi edilizi, che ritenevano apposta al preliminare per volontà dei contraenti.
La sussistenza di detta condizione volontaria è stata motivatamente esclusa dal giudice di merito, in entrambi i gradi di causa, non trovando riscontro testuale nella scrittura, in cui era menzionata solo la presentazione dell’istanza di sanatoria urbanistica e del pagamento delle rate di oblazione.
Nel ricorso si sostiene che il contratto doveva ritenersi comunque subordinato alla condizione legale del rilascio della concessione edilizia o in sanatoria, implicitamente contemplata in tutti i contratti preliminari avente ad oggetto una costruzione.
In disparte la novità della questione, non esaminata in appello, deve obiettarsi che gli artt. 33 e 40 della legge n. 47 del 1985 si applicano solo agli atti di trasferimento aventi ad oggetto costruzioni non ai preliminari, che producono meri effetti obbligatori, e si esauriscono nella menzione degli estremi della concessione o dell’istanza di sanatoria (Cass. 21942/2017; Cass. 6685/2019; Cass. 22656/2024), valendo non quali condizioni legali di efficacia ma come requisiti formali di validità, non avendo rilievo l’abusività di carattere sostanziale, ossia la difformità della costruzione rispetto alla concessione o il contrasto con gli strumenti urbanistici (Cass. Su 8230/2019).
Il contratto preliminare, anche qualora manchino le indicazioni richieste dalla legge n. 47/1985, è pienamente valido e produttivo di effetti; l’assenza del permesso a costruire può impedirne solo l’esecuzione ex art. 2932 c.c. e l’emis sione della sentenza sostitutiva del contratto non concluso (Cass. 21721/2019; Cass. 18043/2020; Cass. 18195/2020).
L ‘efficacia del preliminare può essere condizionata sospensivamente al rilascio di un autorizzazione amministrativa, ma, in tal caso, la condizione è volontaria e ha natura mista (Cass. 5976/2024).
In conclusione, i ricorrenti non potevano ottenere una pronuncia dichiarativa dell’inefficacia per mancato avveramento di una condizione sospensiva, legale o volontaria, cui non era affatto subordinata l’efficacia del preliminare .
Dato il contenuto della domanda, basata sull’ infondato presupposto che il contratto fosse ormai inefficace ai sensi d ell’art. 1353 c.c., non ha rilievo stabilire la natura del termine di
adempimento del preliminare e se, prima della sua scadenza, dovesse intervenire il rilascio del permesso in sanatoria.
Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 5000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 22.10.2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME