Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 390 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 390 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2526/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME INDIRIZZO, INDIRIZZO NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3921/2017 depositata il 13/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME il Tribunale di Tivoli, per domandare la risoluzione del contratto preliminare di vendita inter partes e la restituzione delle somme da lui versate. I convenuti, ritualmente costituitisi, as sumevano l’inadempimento di controparte, che non aveva rispettato il termine per il rogito. Il giudice adito respingeva la domanda principale, affermando che l’attore avesse richiesto il mutuo (al cui ottenimento era vincolata la conclusione del contratto definitivo) successivamente alla data prevista per il rogito.
Su gravame dello COGNOME, con sentenza n. 3921, depositata il 13 giugno 2017, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’impugnazione e condannava il COGNOME e la COGNOME a restituire l’importo di € 11.500,00.
A parere del giudice di secondo grado, sulla base delle risultanze istruttorie, l’immobile sarebbe stato affetto da diverse anomalie per la concessione del mutuo. Il Tribunale non si sarebbe accorto della clausola secondo cui condizione essenziale per il buon esito della conclusione della vendita sarebbe stata l’erogazione del mutuo.
NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi. Resiste con controricorso NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c. e degli artt. 1337 e 1453 c.c.. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che l’immobile non era in regola, laddove la documentazione in atti ne avrebbe dimostrato la piena alienabilità. Avrebbe la Corte distrettuale altresì mancato di valutare il comportamento dello COGNOME contrario a buona fede. In tal modo, l’illogicità della sentenza impugnata si sarebbe riverberata sull’attribuzione della responsabilità solo in capo ai promittenti venditori.
Attraverso la seconda censura, i COGNOME assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 1176, 1337 1453 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe attribuito un significato opposto alle prove in atti, comprese quelle documentali, non utilizzate o utilizzate stravolgendone il significato.
2.1) Con il terzo mezzo di impugnazione, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di trattazione fra le parti, costituito dalla circostanza che il contratto avrebbe dovuto essere stipulato entro il 15 ottobre 2005, che a quella data non era mai stato comunicato alcun impedimento alla concessione del mutuo e che, in data 18 gennaio 2006, i promittenti venditori avevano comunicato la risoluzione per inadempimento.
La Corte deve preliminarmente rilevare che, in data 5 dicembre 2022, le parti hanno fatto pervenire note congiunte, con le quali dichiarano di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio e di vol er rinunziare allo stesso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con integrale compensazione delle spese.
Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, dando atto che la presente decisione deve adottarsi con ordinanza (Sez. 2 n. 14922 del 16 luglio 2015)
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda