Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32535 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 32535 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso 19877-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 776/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/05/2018;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
udito il P.G., nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME ;
udito l’AVV_NOTAIO, per parte ricorrente, e l’AVV_NOTAIO, per la parte controricorrente e ricorrente incidentale
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 30.9.2007 RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, per sentir dichiarare la legittimità del recesso esercitato dall’attrice dal contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 28.6.2007, con conseguente diritto della stessa a trattenere la caparra ricevuta alla firma del negozio. In subordine, invocava la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della parte convenuta e la sua condanna al risarcimento dei conseguenti danni.
Si costituiva la società convenuta, resistendo alla domanda, eccependo che l’inadempimento era da ascrivere alla parte attrice e chiedendone, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento del danno derivante dalla mancata conclusione dell’affare.
Con sentenza n. 2589/2915 il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda principale, accoglieva la riconvenzionale e dichiarava risolto
il contratto per inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, che condannava al risarcimento del danno, parametrato in € 436.400.
Con la sentenza impugnata, n. 776/2018, la Corte di Appello di Brescia riformava parzialmente la decisione di prime cure, confermando l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE ma condannando quest’ultima alla restituzione della caparra ricevuta, pari ad € 143.000, ed al risarcimento del danno ridotto al minor importo di € 75.450.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a sei motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi.
In prossimità dell’udienza ambedue le parti hanno ha depositato memoria.
Il P .G., nella persona del AVV_NOTAIO, ha concluso per il rigetto, tanto del ricorso principale che di quello incidentale.
I procuratori delle parti, presenti in udienza, hanno rispettivamente concluso, quello della parte ricorrente, per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale, e quello della parte controricorrente per l’accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente principale lamenta la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di accertare l’inadempimento della parte promissaria acquirente e di dichiarare, di conseguenza, legittimo il recesso esercitato dal RAGIONE_SOCIALE dal contratto preliminare di compravendita oggetto di causa.
La censura è infondata.
La ricorrente principale, promittente venditrice, sostiene che emergerebbe dagli atti di causa il mancato pagamento, da parte della promissaria acquirente RAGIONE_SOCIALE, del corrispettivo pattuito per la compravendita programmata tra le parti. La sentenza impugnata, tuttavia, afferma espressamente che tale allegazione era stata tardivamente fatta valere da RAGIONE_SOCIALE, poiché dedotta ‘… per la prima volta, soltanto in sede di comparsa conclusionale e, quindi, ben oltre lo spirare del termine perentorio concesso alle parti per l’assestamento delle facoltà assertive’ (cfr. pagg. 11 e s. della sentenza impugnata).
La ricorrente principale non si confronta adeguatamente con tale statuizione, poiché non dimostra che, al contrario, la deduzione di cui si discute sarebbe stata tempestivamente proposta, ma afferma espressamente che essa non era stata prospettata ab initio , con l’atto introduttivo, ma solo ‘nel corso del giudizio’ (cfr. pag. 11 del ricorso), senza tuttavia specificare in quale momento del giudizio di prime cure, e con quale strumento processuale, essa sarebbe stata sollevata. La doglianza in esame, di conseguenza, non presenta il richiesto grado di specificità e non si confronta in modo adeguato con la ratio della decisione impugnata.
Con il secondo motivo, la ricorrente principale lamenta invece la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare sul motivo di gravame con il quale era stata denunziata la nullità della decisione di prime cure, per avere il Tribunale recepito acriticamente le conclusioni della C.T.U. esperita in corso di causa.
Con il terzo motivo, la parte ricorrente principale si duole della falsa applicazione degli artt. 823 e 1419 c.c., in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto giustificato il rifiuto di RAGIONE_SOCIALE di stipulare il contratto definitivo di compravendita sul presupposto che parte del terreno oggetto del negozio traslativo era bene demaniale, in quanto costituente l’alveo di un torrente. La Corte di merito non avrebbe considerato, da un lato, che la porzione ben poteva essere esclusa dalla compravendita senza pregiudizio per l’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 1419 c.c., e, dall’altro lato, che la demanialità della stessa era comunque da escludere, trattandosi di alveo non frutto di traslazione naturale del corso d’acqua, ma conseguenza di una modifica dipendente dall’opera dell’uomo, con conseguente applicabilità dell’art. 947 c.c.
Con il quarto motivo, la società ricorrente principale denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del fatto decisivo, rappresentato dalla circostanza che RAGIONE_SOCIALE era a conoscenza della natura demaniale dell’area percorsa dal fosso e che sulla stessa era stato instaurato procedimento di sdemanializzazione. Secondo RAGIONE_SOCIALE, dunque, il rifiuto alla stipula di RAGIONE_SOCIALE era da ritenersi illegittimo
Le tre censure, suscettibili di essere trattate congiuntamente, sono in parte infondate ed in parte inammissibili.
La Corte distrettuale ha ritenuto che alla data del 30.9.2007, in cui era stata proposta la domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita di cui è causa, fosse incontestato tra le parti che il terreno oggetto del progettato trasferimento includesse anche una porzione di mq. 228,55 appartenente al demanio dello Stato in quanto area di sedime del torrente Oneto; che la proprietà di detta area era stata acquistata da RAGIONE_SOCIALE solo successivamente, in data 11.6.2012, a seguito di definizione della relativa procedura di
sdemanializzazione; che la promittente venditrice non era in possesso del certificato di agibilità dell’area oggetto del preliminare, che era stato rilasciato solo successivamente, e precisamente il 23.6.2009; che la stessa non aveva chiesto il parere e la certificazione anti-radon alla ASL territorialmente competente, ma aveva solo chiesto l’autorizzazione a realizzare una soluzione alternativa a quella del vespaio, senza tuttavia eseguire il campionamento richiesto né ottemperare alle altre prescrizioni che l’RAGIONE_SOCIALE sanitaria aveva indicato per la praticabilità di detta soluzione alternativa (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). Il giudice di seconda istanza ha poi ritenuto nullo il preliminare avente ad oggetto un bene demaniale ed ha evidenziato che le parti avevano progettato la compravendita del bene nella sua complessità, pattuendo un corrispettivo unitario, e che la comoda separabilità ed il carattere accessorio della porzione di terreno ricadente nel demanio non era stata dedotta, né provata, dalla parte promittente venditrice (cfr. pag. 10 della sentenza). Infine, la Corte territoriale ha ritenuto giustificato il rifiuto di stipulare il contratto definitivo, alla luce della mancanza del certificato di agibilità del bene compromesso in vendita, ancorché dipendente da ritardi della P.A. competente, a fronte dell’obbligo del promittente venditore di attivarsi per conseguire la documentazione occorrente alla stipula (cfr. ancora pagg. 10 e 11 della sentenza). Alla luce di questa complessiva ricostruzione del fatto e delle prove, la Corte di merito ha escluso la sussistenza dell’interesse del promissario acquirente a conseguire ‘… la proprietà di un immobile inidoneo ad assolvere la funzione economico-sociale ed a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene’ ed ha quindi ritenuto essenziale la presenza del certificato di agibilità assente (cfr. pag. 11 della sentenza e Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 11/05/2009,
Rv. 608128; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 30/01/2020, Rv. 656857).
La ricorrente principale attinge tale articolata motivazione lamentando, con il secondo motivo, che il giudice di merito abbia recepito, acriticamente, le risultanze della C.T.U. esperita nel corso del relativo giudizio, senza tuttavia riportare specificamente le censure che sarebbero state mosse all’elaborato tecnico dell’ausiliario, né dimostrare che esse erano state sollevate tempestivamente. Il richiamo al fatto che ‘Le osservazioni dell’arch. COGNOME sono contenute nell’elaborato peritale, qui doc. B’ , contenuto nella nota 9 a pag. 18 del ricorso, è generico e non sufficiente a dimostrare di quali osservazioni si tratterebbe. Al riguardo, va ribadito il principio secondo cui l’onere di indicazione degli atti e documenti sui quali si fonda la censura contenuta nel ricorso per cassazione impone di assicurarne la trascrizione ‘… nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza …’ individuando con precisione il momento in cui essi sono entrati a far parte del fascicolo del giudizio di merito, ‘… al fine di renderne possibile l’esame’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 09/04/2013, Rv. 625839; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. del 15/07/2015, Rv. 636120; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. del 27/07/2017, Rv. 645334; Cass. Sez. L, Sentenza n. del 04/03/2014, Rv. 630291). La censura, dunque, è inammissibile.
Con il terzo motivo, invece, RAGIONE_SOCIALE allega fatti in parte nuovi, poiché dalla sentenza impugnata non emerge che nel corso del giudizio di merito sia stata discussa la questione del cambiamento del letto originario del torrente, senza dimostrare che tale argomento fosse stato dedotto nel corso del giudizio di merito, né indicare con il necessario grado di specificità in quale momento della causa, e con
quale strumento processuale, ciò sarebbe avvenuto. Per questa parte, quindi, la doglianza è inammissibile.
La Corte di Appello, peraltro, ha espressamente affermato la natura demaniale dell’alveo del torrente di cui è causa, all’esito di un accertamento di merito al quale la società ricorrente principale contrappone, in sostanza, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330).
Il quarto motivo, inoltre, risulta confuso nella sua esposizione e si fonda, in ultima analisi, su un procedimento logico di carattere induttivo che non è idoneo a dimostrare l’illegittimità del rifiuto di adempiere al preliminare opposto da RAGIONE_SOCIALE Anche ammesso, infatti, che quest’ultima fosse a conoscenza del fatto che per la porzione di area demaniale compresa nella più ampia consistenza compromessa in vendita fosse stata proposta istanza di sdemanializzazione (circostanza, questa, che la parte ricorrente principale assume come pacifica, senza tuttavia indicare da quale elemento ciò sarebbe ricavabile), quel che rileva è il fatto, accertato dalla Corte di Appello, che la proprietà della porzione in discussione sia stata acquistata da RAGIONE_SOCIALE, proprio all’esito della procedura di sdemanializzazione, soltanto in data 11.6.2012, e dunque quattro anni e mezzo dopo la proposizione della domanda di risoluzione del contratto preliminare di cui è causa (30.9.2007). Tale elemento, di per sé decisivo, non è scalfito dalla censura di cui si discute, e conduce al rigetto della doglianza.
Con il quinto motivo, la ricorrente principale lamenta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del contenuto del contratto preliminare oggetto di causa, in relazione al reperimento della documentazione relativa all’agibilità del bene e della sua decisività per il perfezionamento della cessione.
Con il sesto ed ultimo motivo, la parte ricorrente principale si duole dell’omesso esame, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., del fatto decisivo rappresentato dall’acquisto, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di un impianto anti-radon e della sua messa a disposizione della parte promissaria acquirente.
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili, in quanto la possibilità di sollevare il vizio di omesso esame di fatto
decisivo è preclusa dalla sussistenza, nel caso di specie, di una ipotesi di cd. doppia conforme, posto che la Corte di Appello ha confermato la statuizione del Tribunale, in relazione all’accertamento dell’inadempimento imputabile di RAGIONE_SOCIALE al contratto preliminare di compravendita di cui è causa.
In definitiva, il ricorso principale va rigettato.
Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1225 e 1453 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente limitato il quantum del danno risarcibile.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello ha ritenuto che il danno conseguente all’inadempimento del contratto preliminare di compravendita fosse stato provato dalla parte promissaria acquirente, odierna ricorrente incidentale, nella sola misura di € 75.450, somma corrispondente alle spese documentate per la progettazione e realizzazione delle opere di approntamento di un capannone alternativo a quello oggetto del preliminare di cui è causa, ritenendo, per converso, non dovuti gli ulteriori danni, quantificati dal C.T.U. in € 217.950 a titolo di incidenza del mancato acquisto dell’immobile sull’attività produttiva di RAGIONE_SOCIALE, in quanto tale specifica voce di danno non sarebbe stata mai allegata, né provata, dalla società odierna ricorrente incidentale.
A questa ricostruzione del fatto e delle prove, fondata su una motivazione non viziata da apparenza, né manifestamente illogica, bensì idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), la RAGIONE_SOCIALE contrappone una
lettura alternativa del compendio istruttorio, onde la censura soggiace alle medesime considerazioni esposte in relazione al terzo motivo del ricorso principale.
Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale lamenta invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato parzialmente le spese del doppio grado del giudizio.
La censura è infondata.
La Corte di Appello ha ritenuto opportuno compensare le spese per il 30%, ponendole solo per la restante parte del 70% a carico di RAGIONE_SOCIALE, e la decisione appare coerente con l’esito finale della lite, che ha visto prevalere RAGIONE_SOCIALE per quanto attiene la domanda di risoluzione, ma le ha riconosciuto una somma largamente inferiore a quella oggetto della sua domanda riconvenzionale (€ 75.000 a fronte di una richiesta di € 1.000.000). La statuizione, peraltro, è conforme all’insegnamento di questa Corte, dovendosi, sul punto, ribadire che il governo delle spese del giudizio, quando il giudice di seconde cure riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, va operato tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. del 12/04/2018, Rv. 648466). Né si configura alcuna violazione di legge nella decisione di adottare una compensazione parziale delle spese del doppio grado del giudizio di merito, poiché ‘In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale
accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. del 31/10/2022, Rv. 666063).
Né, infine, è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che ‘La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 20/12/2017, Rv. 646611; nonché Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 24/01/2013, Rv. 624926 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n.
del 31/03/2017, Rv. 643477).
In definitiva, anche il ricorso incidentale va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, a fronte della reciproca soccombenza, sono compensate per intero.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
la Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte della ricorrente principale che di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda