Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6167 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28136-2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
Oggetto
Lavoro
agricolo
R.G.N. 28136/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/01/2024
CC
avverso la sentenza n. 29/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 20/02/2020 R.G.N. 525/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
La Corte d’appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di COGNOME NOME e COGNOME NOME proposta nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto l’accertamento di un contratto di piccola colonia.
Riteneva la Corte che, come affermato dal giudice di primo grado senza che sul punto fosse stata avanzata alcuna specifica censura, il contratto di colonia era generico e indeterminato; inoltre, la fittizietà del contratto in questione emergeva dalla mancanza del requisito di insufficiente redditività del fondo. Essi erano costituiti da 6 terreni, richiedevano oltre 120 giornate lavorative, e COGNOME NOME vi allevava 64 bovini. La Corte escludeva la condanna alle spese del grado d’appello ex art.152 d.a. c.p.c., ma non anche a quelle di primo grado: la dichiarazione di esenzione relativa al primo grado non era stata sottoscritta personalmente dalla parte.
Avverso la sentenza COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per cinque motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha conferito procura in calce al ricorso senza svolgere attività difensiva.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME e COGNOME NOME deducono nullità della sentenza ex artt.112 e 416, co.3 c.p.c. per non avere pronunciato su vari motivi oggetto di appello; tali motivi vengono poi riproposti nei successivi motivi di ricorso.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art.31 l. n.590/65. Come già argomentato in appello, il motivo ribadisce che il coltivatore diretto può associarsi con altri nella coltivazione dei terreni, e quindi concludere validi contratti di piccola colonia.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione o falsa applicazione dell’art.31 l. n.203/82. Come già argomentato in appello, il motivo ribadisce che ai fini dell’assenza di insufficiente redditività dei terreni si sarebbero dovuti computare tutti i fondi detenuti dal concessionario, e non gli ulteriori fondi nella disponibilità del concedente.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. Come già argomentato in grado d’appello, il motivo ribadisce che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva mai contestato gli elementi costitutivi del contratto di colonia e quindi il giudice di primo e secondo grado non avrebbero potuto dichiarare generico e indeterminato il contenuto del contratto. Né la Corte avrebbe potuto affermare che sul punto mancava specifica censura d’appello.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione o falsa applicazione dell’art.152 d.a. c.p.c. e dell’art.112 c.p.c. anche in relazione all’art.421 c.p.c. Come già argomentato in grado d’appello, il motivo ribadisce che era consuetudine del tribunale e della Corte d’appello di Salerno ritenere valida la dichiarazione di esenzione non firmata personalmente dalla parte ma contenuta nel corpo dell’atto firmato dal difensore. Ai sensi dell’art.421 c.p.c. la Corte avrebbe dovuto invitare la parte a regolarizzare la dichiarazione.
Il primo motivo è infondato.
Non sussiste infatti alcuna omessa pronuncia sugli argomenti dedotti coi motivi d’appello e ripresi con il ricorso in cassazione; al contrario, la Corte ha rigettato tali argomenti.
In particolare, la Corte ha rigettato: a) in modo espresso l’argomento per cui il coltivatore diretto può associarsi con altri stipulando contratti di piccola colonia; la sentenza motiva sul punto affermando che il venir meno del requisito di insufficiente redditività del fondo non è ‘scalfito dalle considerazioni rassegnate in sede di gravame della parte appellante, che ha quantificato il lavoro svolto dal concedente COGNOME NOME in misura prevalente ed asseritamente compatibile con la stipula dei contratti de quibus’; b) in modo implicito l’argomento per cui ai fini dell’assenza di insufficiente redditività dei terreni si sarebbero dovuti computare tutti i fondi detenuti dal concessionario, e non gli ulteriori fondi nella disponibilità del concedente. La Corte ha rigettato l’argomento riferendo la sufficiente redditività ai sei fondi del concedente; c) in modo implicito l’argomento per cui
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato gli elementi costitutivi del contratto di piccola colonia. La Corte, nel ritenere che sulla qualificazione di genericità e indeterminatezza del contratto di piccola colonia fosse sceso il giudicato interno per mancata specifica censura in appello, ha implicitamente affermato che la mancata contestazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fosse irrilevante ai fini della qualificazione di un contratto come generico o meno; d) in modo espresso l’argomento per cui era consuetudine ammettere la dichiarazione di esenzione sebbene non firmata dalla parte ove contenuta nel corpo dell’atto sottoscritto dal difensore. La Corte ha invece richiesto la necessaria sottoscrizione ad opera della parte.
Il secondo, terzo e quarto motivo, che deducono violazione di legge – compreso il quarto, rubricato come nullità della sentenza ma il cui contenuto di duole di un’errata decisione di affermazione di giudicato interno – possono essere esaminati congiuntamente stante la loro intima connessione. Essi sono infondati e inammissibili.
Va premesso che la Corte ha adottato una doppia ratio decidendi al fine di concludere per la fittizietà del contratto di colonia; da un lato, ha affermato che esso era generico e interminato, come da sentenza di primo grado su cui era caduto il giudicato interno per mancata specifica censura; dall’altro, ha affermato che mancava il requisito di insufficiente redditività dei terreni.
In caso di pronuncia fondata su una duplica ratio decidendi, il rigetto o l’inammissibilità del motivo di ricorso in cassazione che impugni una delle due ragioni, rende inammissibile, per difetto di interesse, i restanti
motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass.12372/06).
Ora, essendo infondato il quarto motivo di ricorso, il secondo e terzo motivo divengono inammissibili, per carenza di interesse a censurare l’ulteriore ratio decidendi.
Circa l’infondatezza del quarto motivo di ricorso, va detto che la mancata contestazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha alcun rilievo posto che la regola dell’art.115 c.p.c. opera solo rispetto ai fatti conosciuti dalla parte (Cass.14652/16, Cass.12064/23) e non, come nel caso di specie, rispetto a fatti, quali la sussistenza in concreto dei presupposti del contratto di piccola colonia, riferibili alle sole parti del contratto associativo, giammai all ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE estraneo al contratto.
Il quinto motivo è infondato.
La Corte ha applicato il costante orientamento di questa Corte (Cass.22952/16, Cass.27443/22) secondo cui la dichiarazione di esenzione ex art.152 c.p.c. è inefficace se non sottoscritta personalmente dalla parte, essendo evidentemente irrilevanti eventuali -peraltro non circostanziate -prassi contrarie cui abbia dato corso il giudice di merito.
Né può invocarsi l’art.421, co.1 c.p.c., il quale presuppone un atto o documento irregolare e che possa essere sanato. Nel caso di specie, non vi era una
dichiarazione fatta dalla parte e priva di sottoscrizione, ma una diversa dichiarazione, in sé perfetta e compiuta -sebbene non rispondente alla fattispecie legale e quindi irrilevante -ovvero quella del difensore firmatario del ricorso, che attestava la sussistenza dei requisiti reddituali. Trattandosi di dichiarazione del difensore sottoscritta, e dunque perfezionata, essa non poteva essere regolarizzata.
Conclusivamente, il ricorso va respinto senza statuizione sulle spese non avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.