Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2570 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2570 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21122/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 1309/2020 depositata il 19/05/2020.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30/11/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che:
il giudizio nelle fasi di merito trae origine dal decreto ingiuntivo chiesto al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in seguito RAGIONE_SOCIALE e ottenuto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (in seguito RAGIONE_SOCIALE), per oltre centomila euro (€ 100.712 ,06) oltre interessi al saggio di legge, a fronte dell’ utilizzo da parte della RAGIONE_SOCIALE, con le proprie imbarcazioni da diporto, dei pontili acquei per il periodo dal 2000 al 2006 che la RAGIONE_SOCIALE aveva in gestione dal RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta era concessionario da parte dell’RAGIONE_SOCIALE ;
l’opposi zione al monitorio si incentrava sulle tariffe applicate dalla RAGIONE_SOCIALE, a fronte di una ritenuta illegittimità dei provvedimenti amministrativi concessori e della illegittimità per carenza di potere della rideterminazione delle medesime effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE, che non aveva ottenuto il rinnovo della concessione dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
l’opposizione, disattesa l’istanza di provvisoria esecutorietà del monitorio, venne rigettata, nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE, dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1398 del 10/06/2011;
la RAGIONE_SOCIALE propose appello e la Corte territoriale, con sentenza n. 1309 del 19/05/2020, ha rigettato l’impugnazione; avverso la sentenza della Corte distrettuale propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la RAGIONE_SOCIALE;
risponde con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, che ha altresì depositato memoria per l’adunanza camerale del 30/11/2023, alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione;
R.g. n. 21122 del 2020; Ad. 30/11/2023; est. C. COGNOME
Considerato che:
La RAGIONE_SOCIALE articola i seguenti motivi di ricorso:
I) violazione e (o) falsa applicazione , ai sensi dell’a rt. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., per essersi la C orte d’appello supinamente conformata alla sentenza di primo grado, così escludendo la possibilità di disapplicare i provvedimenti amministrativi, ritenendo la carenza dei presupposti che legittimano l’esercizio di tale potere, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo -legge n. 2248, all. E del 20/03/1865 -, per avere la ricorrente ammesso l’utilizzo dei pontili , in quanto la RAGIONE_SOCIALE non aveva ottenuto il rinnovo delle concessioni dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per cui eventualmente la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto corrispondere solo gli oneri demaniali direttamente all’RAGIONE_SOCIALE e non alla RAGIONE_SOCIALE;
II) art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento agli artt. 1325, 1418 cod. civ., per avere la Corte d ‘appello ritenuto tra le parti in essere dei contratti validi per fatti concludenti ( facta concludentia ), in mancanza dei presupposti di cui all’ art. 1418 cod. civ., per contrarietà a norme imperative e in ogni caso all’art. 1325 cod. civ., per non essere mai stata oggetto di negoziazione la rideterminazione delle tariffe e per essere la RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sfornita del potere di procedere alla rideterminazione delle tariffe, a causa del mancato rinnovo della concessione;
ritiene il Collegio che debba essere affrontato in via prioritaria il secondo motivo di ricorso, che pone la questione, dirimente, relativa all’esistenza di un rapporto contrattuale, concluso in via fattuale, per cd. facta concludentia , e sulla cui base la RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE avrebbe determinato
R.g. n. 21122 del 2020; Ad. 30/11/2023; est. C. COGNOME
l’aumento delle tariffe sulla cui base è stato chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto dalla RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio ritiene il motivo fondato;
il secondo motivo del ricorso, sebbene formulato avuto riguardo al n. 3 dell’art. 360, comma 1, codice di rito può ritenersi fondato, alla stregua della giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U n. 24553 del 31/10/2013 Rv. 628248 – 01 e n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268 – 01), in quanto la Corte territoriale non ha reso una motivazione attinente alla conclusione del contratto tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e alla determinazione in aumento del prezzo per l’utilizzo del servizio dei pontili;
la Corte territoriale ha erroneamente interpretato, o comunque omesso di rendere motivazione adeguata in punto di interpretazione delle norme in materia di formazione e contenuto del contratto, in quanto ha ritenuto sussistente un accordo tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE pure sull’entità del corrispettivo e sul potere unilaterale di controparte di mutarlo, nonostante mancasse del tutto la possibilità di individuazione, anche a mezzo di integrazione o mediante rinvio, del l’importo dovuto a titolo di prezzo del servizio: sul punto non risultando neppure presa in considerazione la questione se la società, ossia la RAGIONE_SOCIALE, sub-concessionaria, o comunque asseritamente tale, avesse il potere di determinazione unilaterale delle tariffe e quindi dei prezzi o corrispettivi per usufruire dei ponteggi acquei, conferito o meno dal RAGIONE_SOCIALE, a sua volta individuato quale concessionario da parte dell ‘RAGIONE_SOCIALE;
la Corte di appello ha fatto riferimento, alla pag. 11 della motivazione (il numero di pagina non risulta stampigliato ma è desumibile contando le pagine a partire dall’intestazione del provvedimento) che « è corretta l’argomentazione che vede in tale
R.g. n. 21122 del 2020; Ad. 30/11/2023; est. C. COGNOME
utilizzo, consentito a condizioni contrattuali prestabilite, il fondamento dell’obbligazione contrattuale di pagamento del corrispettivo per effetto di contratto per facta concludentia »;
il detto passaggio della motivazione è censurato adeguatamente dalla parte ricorrente, atteso che, fermo restando che è incontestato (e quindi pacifico) l’utilizzo dei detti pontili da parte della RAGIONE_SOCIALE, il giudice del merito non individua quali sono le «condizioni contrattuali prestabilite» e soprattutto i prezzi o il prezzo del servizio, posto che le tariffe originarie per il servizio dei pontili erano state fissate dal RAGIONE_SOCIALE, a sua volta concessionario e non risulta che il potere di loro aggiornamento fosse stato conferito all’RAGIONE_SOCIALE , né che vi fosse una specifica previsione contrattuale su di esse;
sul punto la giurisprudenza di questa Corte (pure richiamata dalla dottrina) afferma che un’eventuale clausola contrattuale (ove reputata esistente) che prevedesse, così come sembra prospettare la RAGIONE_SOCIALE, il potere di modifica unilaterale sarebbe nulla per indeterminatezza dell’oggetto (Cass. n. 11003 del 8/11/1997 Rv. 509640 – 01) e che il silenzio di una parte, a fronte di una clausola modificativa di tal fatta, non può essere qualificato come accettazione (tacita, o per fatti concludenti) della stessa;
il primo motivo, incentrato sul mancato esercizio del potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, è assorbito dal l’accoglimento del secondo motivo , dovendosi, a fronte dell’atto amministrativo di concessione, individuare prioritariamente la fonte di determinazione del corrispettivo nei rapporti a valle di quello, intercorsi con privati ad esso estranei;
la sentenza impugnata è, pertanto, cassata e, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa deve essere rinviata alla Corte
d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo giudizio, si atterrà a quanto in questa sede deciso e provvederà, altresì, a regolare le spese di questa fase di legittimità;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di