SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 573 2025 – N. R.G. 00000894 2021 DEL 26 03 2025 PUBBLICATA IL 26 03 2025
N. R.G. 894/2021
e dell’avv.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 894/2021 promossa da:
(C.F.
e
C.F.
), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME C.F.
contro
( C.F.
P.
(C.F.
COGNOME
APPELLANTI
),
APPELLATA
avverso la sentenza n. 760/2020 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 12/11/2020
CONCLUSIONI
In data 14.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
‘1. Accogliere i residui motivi di appello;
Per l’effetto di tutto quanto sopra esposto, accertare e dichiarare che i Signori
e
sono creditori della
in persona del nto corrente n.
816.71 e n. 56087 del complessivo importo di € 39.306,84 accertato dal CTU del Tribunale di Napoli, o dell’importo di € 33.938,12 accertato dal CTU nominato da Codesta Corte, o il maggiore o minore importo che la Corte vorrà considerare come provato, oltre interessi al tasso previsto dall’art. 1284 IV comma c.c. dalla data di chiusura dei rapporti o dalla data di proposiz ione della domanda, sino all’effettivo soddisfo;
Condannare la controparte al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA nelle aliquote di legge e spese di CTU con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati e procuratori per averne fatto anticipo ‘ .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e
hanno riassunto davanti al Tribunale di
Siena, a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Napoli, il giudizio nel quale hanno domandato, nella loro qualità di ex soci della estinta società e nei confronti
della
l’accertamento negativo del credito per l’illegittima attribuzione di oneri da parte della banca, e per l’effetto la ripetizione dell’indebito .
Tale domanda è stata respinta dal Tribunale di Siena ritenendo non provati i fatti costitutivi della pretesa, per non essere stato prodotto il contratto di apertura del conto corrente.
Tale pronuncia è stata impugnata per i seguenti motivi di appello:
Contraddittorietà della sentenza di primo grado;
Ulteriore erroneità della sentenza di primo grado nella ricostruzione in fatto delle vicende di causa;
Erronea applicazione dei principi che presidiano l’onere della prova ;
Omessa pronuncia sulle domande formulate e/o sull’implicito e/o esplicito rigetto delle stesse;
Falsa applicazione della legge riguardo agli interessi usurari;
Omesso/incorretto esame della CTU espletata nel giudizio di rinvio;
Erroneo rigetto riguardo al risarcimento del danno e del maggior danno;
Erronea disposizione sulle spese.
La parte appellata è rimasta contumace.
Con la sentenza non definitiva n. 284/2024 del 13.2.2024 questa Corte ha così statuito:
‘ 1. dichiara la contumacia dell’appellata
;
accoglie il terzo motivo di doglianza e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità dei contratti stipulati dalla
con la nn. 56087 e
816.71 per difetto di forma scritta;
rigetta, o comunque dichiara assorbiti, tutti gli altri motivi di appello;
rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la determinazione del corretto saldo dare-avere tra le parti;
rinvia all’es ito del giudizio la regolamentazione delle spese di lite ‘ .
La causa è stata poi rimessa sul ruolo disponendo CTU sul seguente quesito: ‘ letti gli atti di causa, determini il CTU il corretto saldo dare/avere in relazione ai contratti di leasing stipulati da con la
nn. 56087 e 816.71, espungendo le commissioni e le spese, in quanto non oggetto di valida pattuizione scritta, e sostituendo il tasso di interesse applicato con quello pr evisto dall’art. 117 TUB ‘ .
All’esito il giudizio è stato nuovamente trattenuto in decisione, sempre nella contumacia della parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la parte appellante ha insistito nelle sue conclusioni per l’accoglimento dei residui di appello, i quali sono stati però
rigettati con la sentenza non definitiva, per cui non è concesso un nuovo esame degli stessi.
La controversia prosegue esclusivamente per l’accertamento del rapporto dare/avere tra le parti conseguente alla dichiarazione di nullità del contratto di leasing per difetto di forma scritta.
La conseguenza di tale nullità è la necessità di espungere dal dovuto le commissioni e le spese, in quanto non oggetto di valida pattuizione scritta, e la sostituzione de l tasso di interesse applicato con quello previsto dall’art. 117 TUB .
Il CTU ha accertato che in relazione al Conto anticipi factoring n. 816.71 sono state addebitate spese per un totale di € 25.124,82 , di cui € 19.646,47 per interessi debitori , € 4.498,35 per CMS ed € 980,00 per spese tenuta conto, mentre gli interessi dovuti al tasso c.d. BOT sono stati determinati in € 6.132,19.
In relazione al Rapporto factoring n. 56087, invece, gli addebiti sono stati individuati in € 14.945,49 , di cui € 11.718,62 per Commissioni di gestione (secca) , € 2.588,82 per ed € 638,05 per Spese Handling.
Il CTU ha pertanto determinato gli importi da rendere alla correntista in € 18.992,63 per il conto anticipi ed € 14.945,49 per il rapporto di factoring, per un totale di € 33.938,12.
Rispetto a tali conclusioni il consulente della parte ha dichiarato di non avere osservazioni da fare ed anche la difesa nella sua comparsa conclusionale non ha inteso avanzare alcuna critica.
Le conclusioni del CTU, che appaiono fondate su ragionamenti corretti, vengono condivise anche dal collegio.
In definitiva, quindi, la parte appellata deve essere condannata a pagare agli appellanti la somma di € 33.938,12, oltre agli interessi in misura legale dalla domanda al saldo.
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell’esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosi e ) le spese
processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di
nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all’attività svolta , con distrazione delle stesse in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, i stanza e deduzione, sull’appello proposto da e nei confronti di avverso il
la sentenza n. 760/2020 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata 12/11/2020, così provvede:
in accoglimento del terzo motivo di appello, condanna
, in persona del suo legale rappresentante, a pagare a e la somma di € 33.938,12, oltre agli interessi in misura legale dalla domanda al saldo;
condanna
in persona
del suo
legale rappresentante, a rifondere a e le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 7.616 complessivi per il primo grado ed € 9.991 per il presente giudizio di appello, il tutto oltre al rimborso delle spese generali del 15%, IVA e CPA e con distrazione delle
stesse in favore dei procuratori antistatari;
pone definitivamente a carico di
le spese di CTU.
Firenze, camera di consiglio del 25.3.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. NOME COGNOME
Il Presidente dott. NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.