Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6815 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6815 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17644/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 187/2023 depositata il 26 gennaio 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, quale titolare dell’omonima impresa individuale (nelle more cessata) operante nel settore dei trasporti, conveniva in
giudizio RAGIONE_SOCIALE, adducendo di avere intrattenuto con essa un rapporto contrattuale qualificabile come appalto di servizi di trasporto, e prospettando, in particolare, un’ipotesi di abuso di dipendenza economica, al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza d’ingiustificato recesso unilaterale dal rapporto da parte della convenuta. Lamentava, pertanto, la violazione dell’art. 9 della L. n. 192/1998, ovvero, in via alternativa, dei principi di buona fede e correttezza contrattuale per l’ingiustificata interruzione del rapporto, formulando altresì domanda risarcitoria subordinata ex art. 2041 c.c., e chiedendo la qualificazione del rapporto nell’ambito della disciplina dell’appalto di servizi di trasporto.
Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Verona, con sentenza n. 152/2021, rigettava la domanda attorea, accogliendo l’eccezione di prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. sollevata dalla convenuta, riteneva il rapporto, pur se di natura mista, inquadrabile nel contratto di trasporto e condannava l’attore a rifondere le spese di lite.
Proponeva appello il COGNOME, deducendo l’erronea qualificazione del rapporto contrattuale nella disciplina dei singoli contratti di trasporto anziché nell’unitaria figura dell’appalto di servizi di trasporto, nonché l’incostituzionalità del termine breve di prescrizione riferito alla fattispecie in questione, e insisteva nelle sue domande.
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n.187/2023, dichiarava manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità sollevata e rigettava l’appello.
Con ricorso notificato il 24/7/2023, affidato a nove motivi e illustrato da successiva memoria, il COGNOME ha impugnato la sentenza d’appello. RAGIONE_SOCIALE non si è difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente pone a base del ricorso nove motivi.
Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., si denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 113 e 132 c.p.c. da leggersi in combinato disposto con gli artt. 1655 ss. cc., con l’art. 2951 c.c. nonché con la Legge n. 192/1998 s.m.i.’. La Corte di appello di Venezia, nel ritenere maturata la prescrizione annuale ex art. 2951 c.c., avrebbe erroneamente qualificato il rapporto intercorso tra le parti come contratto di trasporto laddove, per le caratteristiche della prestazione dedotte in giudizio, avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie del contratto di appalto di servizi di trasporto o di logistica integrata, con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale. Assume la ricorrente, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe trascurato la rilevanza, ai fini della disciplina prescrizionale, delle domande risarcitorie fondate sull’ abuso di dipendenza economica, abuso del diritto, violazione dei principi di correttezza e buona fede e indebito arricchimento: istituti che, secondo il ricorrente, non sarebbero compatibili con il termine prescrizionale annuale, ma soggetti, al più, a prescrizione quinquennale o ordinaria decennale. Si lamenta, infine, che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente considerato che l’interruzione del rapporto negoziale sarebbe intervenuta nel settembre 2014 e che il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe stato notificato nel dicembre 2017, con conseguente insussistenza della maturazione del termine annuale, neppure a voler ritenere applicabile l’art. 2951 c.c.
la
Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., parte ricorrente denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 132 c.p.c. da leggersi in combinato disposto con gli artt. 1655 ss. cc., con l’art. 2951 c.c. nonché con l.n. 192/1998 s.m.i.’. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere operante la prescrizione annuale anche con riferimento alle domande risarcitorie fondate sull’abuso di dipendenza economica, sull’abuso del
diritto e sulla violazione dei canoni di correttezza e buona fede, pur avendo dato atto che tali domande non erano riconducibili ai soli diritti nascenti dal contratto di trasporto. Il ricorrente assume che il giudice di secondo grado, nel qualificare i diritti azionati come ‘diritti derivanti dal contratto di trasporto’ ai sensi dell’art. 2951 c.c., avrebbe erroneamente esteso l’ambito applicativo della prescrizione annuale anche a pretese risarcitorie aventi titolo diverso, riconducibili a condotte abusive e a responsabilità di natura contrattuale o extracontrattuale, che, secondo il ricorrente, sarebbero soggette a prescrizione quinquennale o ordinaria decennale. Ancora, il Giudice di seconde cure non avrebbe adeguatamente considerato che, pure a voler prescindere dalla qualificazione del rapporto come contratto di appalto di servizi di trasporto, la condotta asseritamente abusiva posta in essere dalla controparte non potrebbe in ogni caso essere attratta nell’alveo dei diritti di trasporto soggetti a prescrizione breve. Si sostiene, infine, che la sentenza impugnata avrebbe fatto applicazione della prescrizione annuale in modo automatico e non coerente con la complessità del rapporto negoziale e con la natura delle domande azionate, con conseguente violazione delle norme sostanziali richiamate e della disciplina in materia di abuso di dipendenza economica.
Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., parte ricorrente censura ‘Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 132 c.p.c. da leggersi in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c., l’art. 2697 c.c. e con l’art. 9 della Legge n. 192/1998 s.m.i.’. La Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti dell’abuso di dipendenza economica, ritenendo generiche le allegazioni dell’attore e non provata la situazione di dipendenza e l’abusività della condotta della controparte; a ciò si aggiunga che avrebbe ingiustificatamente escluso l’ammissione della prova per testi, richiesta ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonostante fosse volta a dimostrare circostanze rilevanti in ordine alla
natura esclusiva del rapporto, all’impossibilità di operare per altri committenti, all’acquisto di ulteriori mezzi di trasporto e alle modalità di interruzione del rapporto commerciale. Si sostiene altresì che il giudice di appello non avrebbe adeguatamente considerato la documentazione contabile e fiscale prodotta, relativa ai redditi, alle fatture emesse, agli ammortamenti, alle spese sostenute e all’andamento economico dell’impresa, dalla quale si desumerebbero sia la situazione di dipendenza economica sia il pregiudizio patrimoniale conseguente all’interruzione unilaterale del rapporto. Si assume, infine, che la sentenza impugnata avrebbe errato nel negare il diritto al risarcimento del danno, sia emergente sia da lucro cessante, derivante dall’improvvisa cessazione dei rapporti commerciali, dalla mancata remunerazione dell’esclusiva, dalla perdita di occasioni di guadagno e dagli investimenti non ammortizzati, con conseguente violazione delle norme richiamate in materia di onere della prova, valutazione delle prove e abuso di dipendenza economica.
Con il quarto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 e c.p.c., parte ricorrente lamenta ‘Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto degli artt. 2041 e 2042 c.c. nonché art. 132 c.p.c. ed art. 111 Cost.’, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile e infondata la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, sul presupposto della sua incompatibilità con la domanda principale e della mancanza del requisito della sussidiarietà. Lamenta, inoltre, che la sentenza non avrebbe tenuto conto della legittimità del cumulo e della subordinazione delle domande, ai sensi degli artt. 99 e 100 c.p.c., né del potere del giudice di pronunciarsi sulla domanda subordinata in caso di rigetto di quella principale, anche ai fini della liquidazione equitativa dell’indennizzo ex art. 1226 c.c. Assume, infine, che, nella fattispecie concreta, ricorrerebbero tutti i presupposti dell’azione di ingiustificato arricchimento, in quanto la controparte avrebbe tratto un
vantaggio patrimoniale dall’attività svolta dal ricorrente, a fronte dei costi, degli investimenti e delle perdite subite da quest’ultimo, onde la Corte di appello avrebbe dovuto accogliere la domanda subordinata e condannare la convenuta al pagamento dell’indennizzo.
Con il quinto motivo di ricorso, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., si denuncia ‘Nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 112 – 115 – 116 – 191 ss. – 132 – 356 c.p.c. nonché art. 2697 c.c.’.
Con il sesto motivo di ricorso, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., parte ricorrente lamenta ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, anche alla luce degli artt. 112 – 191 ss. – 132 c.p.c.’
Con il settimo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., si deduce ‘Nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.’.
Con l’ottavo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., si denuncia ‘Nullità della sentenza o del procedimento nonché agli artt. 99 – 112 132 c.p.c. ed artt. 1175 e 1375 c.c.’.
Con il nono motivo di ricorso, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., si lamenta ‘Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto degli artt. 91 – 92 – 132 c.p.c. nonché art. 13 Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e D.M. n. 55/2014 s.m.i.’
Il primo motivo attiene al termine di prescrizione annuale -pacificamente trascorso -applicato dalla Corte d’appello al contratto di cui è causa, sul presupposto che il suo inquadramento nell’alveo dei c.d. contratti misti non influirebbe sul regime della prescrizione, che risulterebbe comunque quella annuale del trasporto ex art. 2951 c.c.
Il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento dei successivi motivi.
In merito, va rammentato il principio per cui il contratto avente una ‘causa mista’ -come quello in questione – che abbia smarrito la sua
autonomia per confluire nella causa concreta dell’operazione negoziale atipica trova la sua disciplina nelle norme del contratto tipico al cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti del negozio, senza comunque deprivare di ogni rilevanza giuridica gli ulteriori elementi concordati dalle parti e che concorrono a fissare il contenuto e l’ampiezza del vincolo contrattuale. In tale ipotesi, l’inquadramento giuridico va individuato in quello risultante dalle norme del contratto tipico al cui schema appunto sono riconducibili gli elementi prevalenti (c.d. teoria dell’assorbimento o della prevalenza: S.U., Sentenza n. 11656 del 12/5/2008; su questa linea si vedano, poi, tra gli arresti massimati, Cass ., Sez. 2, Ordinanza n. 26485 del 17/10/2019; Cass ., Sez. 2, Ordinanza n. 17855 del 22/6/2023; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26874 del 20/9/2023).
Il contratto di appalto di servizi di trasporto si può addurre, infatti, al genus del contratto di appalto qualora abbia ad oggetto la stabile organizzazione di un servizio concernente il trasferimento di cose a favore di un solo committente. Come è altrettanto noto, costituisce valutazione di merito, insindacabile in questa sede, accertare come debbano essere configurati i diversi rapporti negoziali sorti con un solo atto (v. già in tal senso l’insegnamento di Cass. Sez. 2, Sentenza n.2090 del 22/7/1960 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 866 del 5/4/1963). Tuttavia, la spiegazione in ordine alla causa prevalente del negozio giuridico, ove messa in questione, deve contenere un’illustrazione, pur concisa, degli elementi da cui viene tratta la prevalenza dell’un tipo sull’altro, altrimenti rivelandosi chiaramente carente.
Nell’applicare al contratto in esame la disciplina della prescrizione prevista per il contratto di trasporto, la Corte territoriale ha ravvisato esclusivamente un principio per cui, qualora le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovrebbe farsi riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata
della prescrizione, siano intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione (attingendo da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25517 del 18/12/2015). Pertanto, ritenendo sussistente tale tipo di contratto, ha ritenuto maturata la prescrizione (di un anno) del diritto a riscuotere il corrispettivo correlato al contratto di appalto di servizi di trasporto intervenuto tra le parti.
Tuttavia, il giudice d’appello, nel disciplinare la fattispecie in esame, non ha tenuto in conto che, nel caso in esame, il ricorrente aveva specificamente addotto che l’organizzazione del servizio di trasporto aveva assunto un carattere essenziale e prevalente rispetto alla prestazione di trasferimento di cose, la quale, se considerata in sé, avrebbe conservato il medesimo interesse sia per l’impresa di cui il ricorrente era titolare, sia per l’unica impresa committente dei servizi cui le prestazioni rese si riferivano. La conseguenza dell’automatismo con cui la disciplina della fattispecie è stata, sostanzialmente in modo assertivo e dunque senza adeguata spiegazione, tratta dal contratto di trasporto è l’applicazione diretta delle disposizioni in tema di prescrizione annuale, pur in assenza – appunto -dell’analisi della causa concreta del contratto e di una evincibile valutazione di prevalenza di un tipo rispetto all’altro, e ciò in relazione all’alternativo termine di prescrizione (decennale) previsto, invece, per il contratto di appalto dall’art. 2951 c.c.
Nel caso in esame, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto illustrare, con argomentazioni realmente rapportate alla fattispecie de qua , per quale ragione non fosse configurabile la dedotta prevalenza della causa inerente all’appalto di servizi, non venendo in questione il termine di prescrizione in sé considerato, ma l’automatismo applicativo con cui il giudice di prime cure lo aveva ravvisato in quello -breve -inerente al contratto di trasporto, non potendo la valutazione della causa concreta del negozio limitarsi a un riferimento a quella giurisprudenza per cui dovrebbe prevalere un contratto tipo -il
trasporto -rispetto all’altro -l’appalto -(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25517 del 18/12/2015 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24265 del 30/11/2010): asserto cui questo Collegio non può condividere, se non altro perché deve essere la specificità/concretezza derivante dalla volontà delle parti che hanno stipulato il contratto misto la fonte della conseguente qualificazione, non una predeterminazione priva di sostegno normativo. La non identificabilità in toto in un unico tipo, ovvero la stipulazione di un negozio che si costruisca anche miscelando più tipi (o semmai – e ciò qui comunque non ricorre – sia del tutto ontologicamente autonomo) obbliga al rispetto del principio di cui all’art. 1322 c.c., id est il chiaro canone per ricostruire la volontà delle parti, non essendo invece prevista alcuna norma gerarchizzante di un tipo su un altro.
In conclusione, il ricorso va accolto quanto al primo motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi, logicamente subordinati, e conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa sezione e composizione, anche per le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026 Il Presidente
NOME COGNOME