Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30104 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30104 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
La Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Chieti, rigettava il ricorso proposto da NOME COGNOME (dipendente con qualifica di Professionista Ruolo RAGIONE_SOCIALE ed incarico di coordinatore dell’RAGIONE_SOCIALE Legal e della RAGIONE_SOCIALE Chieti), volto ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità della scheda di valutazione relativa all’anno 2014, nonché la condanna dell’Istituto al pagamento in suo favore delle differenze maturate a titolo di retribuzione di risultato.
Il giudice d’appello non condivideva la statuizione del Tribunale, secondo cui la presenza in ufficio non poteva costituire un parametro di valutazione della qualità della prestazione, essendo, invece, annoverata tra i criteri da considerare nella espressione del complessivo giudizio sulla base del contratto collettivo integrativo.
Richiamava l’art.7 del contratto integrativo RAGIONE_SOCIALE per l’Area professionisti 2014 e riteneva che correttamente l’Istituto, nel valutare la «flessibilità nella gestione del proprio impegno di lavoro in modo da garantire una presenza coerente con l’orario di servizio della struttura di appartenenza e con gli impegni connessi alla partecipazione all ‘udienza» , aveva fatto riferimento a quanto rilevato circa la presenza in ufficio in relazione ad altri colleghi operanti nella stessa regione i quali, pur non dovendo assicurare alcun coordinamento, avevano garantito una maggiore presenza .
Aggiungeva che il COGNOME era tenuto a svolgere funzioni di coordinamento organizzativo che avrebbero dovuto necessariamente
comportare una sua maggiore presenza presso l’RAGIONE_SOCIALE Chieti, rispetto ad altri colleghi che non dovevano assicurare tali compiti; precisava inoltre che il parametro A.2.3 dell’Area RAGIONE_SOCIALE mira a premiare la capacità di contemperare l’obbligo di presenza in RAGIONE_SOCIALE con l’esecuzione delle prestazioni esterne che gli Avvocati dell’Istituto devono espletare.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. cod. civ. in relazione all’art.7 del Contratto collettivo nazionale integrativo 2014 per il personale dell’Area RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta che la Corte territoriale, avendo escluso che la sola attestazione della presenza fosse sufficiente ai fini della attribuzione del punteggio massimo, ha disatteso il principio di gerarchia tra i canoni ermeneutici ed ha violato il criterio di interpretazione letterale.
Addebita al giudice di appello anche la violazione del canone di cui all’art. 1363 cod. civ., per avere omesso di interpretare l’art.7 del Contratto Collettivo Integrativo del 2013 per mezzo dell’art. 7 del Contratto Collettivo Integrativo del 2014.
Sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente considerato il criterio della flessibilità quale presenza correlata al tempo di lavoro rilevato telematicamente, ed ha aggiunto il criterio della comparazione, non previsto.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME COGNOME denuncia omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Lamenta che la sentenza impugnata non ha statuito in ordine alla mancata sottoposizione al RAGIONE_SOCIALE Generale dell’Istituto della sua scheda di valutazione relativa all’anno 2014, da parte del RAGIONE_SOCIALE Regionale RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto nella sostanza, al di là della formulazione della rubrica, finisce per lamentare l’asserita violazione dell ‘art.7 del Contratto collettivo nazionale integrativo 2014 per il personale dell’Area RAGIONE_SOCIALE, e per sollecitarne un’interpretazione diretta.
La giurisprudenza di questa Corte da tempo è consolidata nell’affermare che, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis (cfr. fra le tante Cass. n. 5565/2004; Cass. n. 20599/2006; Cass. n. 28859/2008; Cass. n. 6748/2010; Cass. n. 15934/2013; Cass. n. 4921/2016, Cass. n. 16705/2018; Cass. n. 33312/2018; Cass. n. 20917/2019; Cass. n.7568/2020; Cass. n. 25626/2020 e Cass. n. 3829/2021).
A detti contratti non si estende, inoltre, il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché, venendo in rilievo gli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente è tenuto a depositarli, a fornire precise indicazioni sulle modalità e sui tempi della produzione nel giudizio di merito, a trascrivere nel ricorso le clausole che si assumono erroneamente interpretate
dalla Corte territoriale (Cass. nn. 7981, 7216, 6038, 2709, 95 del 2018; Cass. n. 3829/2021).
4. Una volta esclusa l’applicabilità ai contratti integrativi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., opera il principio, parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.
Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 17168/2012; Cass. n. 9054/2013; Cass. n. 10271/2016 e Cass. n. 3829/2021).
E’ stato precisato, al riguardo, che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure , ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per le quali deve essere ravvisata l’anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. fra le più rece nti Cass. nn. 946 e 995 del 2021 nonché Cass. n. 28319 del 2017).
Nel caso di specie, a fronte dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale, il ricorrente, pur avendo formalmente menzionato la violazione dei canoni di cui all’art. 1362 e 1363 cod. civ., nella sostanza, si limita a prospettare una diversa interpretazione della disciplina dettata dall ‘art.7 del Contratto collettivo nazionale integrativo 2014 per il personale dell’Area , sollecitandone una lettura diretta, in senso opposto a quella operata dalla Corte territoriale.
Va, comunque, osservato che in base alle prospettazioni dello stesso ricorrente, la ‘presenza coerente con l’orario di servizio della struttura di appartenenza e con gli impegni connessi alla partecipazione alle udienze’ rileva nell’ambito del parametro della flessibil ità indicato nel CCNI del 2013, richiamato dall’art. 7 del CCNI del 2014.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto pur avendo formalmente denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamenta l’omessa pronuncia del giudice di appello sulla questione relativa alla mancata sottoposizione al RAGIONE_SOCIALE Generale dell’Istituto della sua scheda di valutazione relativa all’anno 2014, da parte del RAGIONE_SOCIALE Regionale RAGIONE_SOCIALE, senza tuttavia proporre l’eccezione di nullità della sentenza impugnata.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito che qualora il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
8 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di cassazione , che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 5 ottobre 2023.