Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10213 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10213 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5573/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. dr. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO domiciliata ;
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 1461/2020 depositata il 23/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2015, su ricorso della RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, per brevità, ‘RAGIONE_SOCIALE‘), il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con d.i. n. 2970/2015, ingiungeva alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento, in favore della ricorrente, di Euro 2.291.687,33, oltre interessi moratori, a titolo di differenza del corrispettivo delle prestazioni inerenti l’anno 2013 eseguite dalla ricorrente, la quale aveva già detratto gli importi per somme esigibili in precedenza ed oggetto di pagamento e/o separata e pregressa azione giudiziale.
A fondamento della propria pretesa, la RAGIONE_SOCIALE deduceva che tale credito (documentato dalle note dell’RAGIONE_SOCIALE consistenti nelle verifiche con procedura regionale di controllo SDO delle prestazioni eseguite e dalle fatture) atteneva alla remunerazione delle prestazioni inerenti il volume prestazionale connesso all’assorbimento e alla attivazione di 40 posti letto per acuti dismessi dalla RAGIONE_SOCIALE Battipaglia ed attribuiti alla esponente a seguito di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’RAGIONE_SOCIALE.
Osservava, inoltre, che, in conseguenza della aggiudicazione, la RAGIONE_SOCIALE era stata obbligata al totale assorbimento con contratto a tempo indeterminato di 30 unità di personale che risultavano occupate presso la RAGIONE_SOCIALE in data 18/02/2011.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, eccependo: a) il difetto di giurisdizione del Giudice adito; b) la nullità del contratto poiché non redatto in forma scritta; c) il superamento del tetto di spesa.
Con la sentenza n. 655/2019, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’opposizione osservando che, oltre che per la vicinitas al fatto da provare, era onere ex art. 2697 c.c. della RAGIONE_SOCIALE provare il superamento del tetto di spesa fissato per il 2013 – quale fatto impeditivo dell’esigibilità del credito – e che tale prova non era stata fornita: anzi, la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto un documento interno dal quale risultavano le somme costituenti il tetto di spesa che era stato assegnato alla RAGIONE_SOCIALE per le prestazioni relative ai 40 posti letto riallocate presso la RAGIONE_SOCIALE e che, pertanto, dovevano aggiungersi – rivalutate in ragione della classe A (in luogo che C) della RAGIONE_SOCIALE all’originario tetto di spesa fissato (ante riallocazione) per quest’ultima.
Con la sentenza n. 1461/2020, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE in accoglieva l’appello della RAGIONE_SOCIALE e in riforma della sentenza impugnata revocava il decreto ingiuntivo e condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di entrambi i gradi del giudizio.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la RAGIONE_SOCIALE, propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi illustrati da memoria.
3.1. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE denunzia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 4, r.d. n. 2440/1923 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
La ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’Appello ha riformato la decisione di primo grado, qualificando la delibera di aggiudicazione come un mero atto interno, privo di efficacia vincolante inter partes in assenza della stipula di un contratto in forma scritta.
Secondo la ricorrente, tale conclusione risulta infondata, in quanto né il bando né la delibera di aggiudicazione prevedono l’obbligo di una successiva stipulazione contrattuale. Inoltre, non potrebbe ritenersi sussistente alcuna indeterminatezza riguardo alle prestazioni oggetto dell’affidamento, alla loro remunerazione o al tetto di spesa, trattandosi di una mera riallocazione di posti letto e del relativo personale dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE (cfr. p. 13 del ricorso).
A ulteriore conferma di tale impostazione, si evidenzia che, in situazioni analoghe, il verbale di assegnazione è stato ritenuto sufficiente per ottenere dalla Regione il pagamento delle prestazioni riallocate, utilizzando il tetto di spesa originariamente previsto per la struttura decaduta (cfr. p. 13 del ricorso).
4.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente si duole, la violazione del d.ls. n. 502/1992, della legge n. 449/1997, della legge n. 549/1995, della legge n. 662/1996, degli artt. 1322 e 1372 c.c., nonché la falsa applicazione dell’art. 1432 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
La ricorrente deduce l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha negato all’aggiudicazione e alla successiva riallocazione dei 40 posti letto ex RAGIONE_SOCIALE la natura e l’efficacia di contratto, escludendone la qualificazione come ‘fonte aggiuntiva, rispetto a quella storica, di obbligazioni’ (cfr. pp. 13 e 14 del ricorso).
Censura, inoltre, la statuizione della Corte d’Appello secondo cui, con riferimento all’esercizio 2013, il contratto del 14 novembre 2013 non potrebbe giustificare le prestazioni erogate in
sostituzione della RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’aggiudicazione rappresenterebbe la fonte dell’obbligazione di pagamento in capo all’RAGIONE_SOCIALE.
Sotto tale profilo, la ricorrente sostiene che, solo nell’ipotesi in cui si negasse all’aggiudicazione l’efficacia di contratto ai sensi dell’art. 16 del R.D. n. 2440/1923, l’RAGIONE_SOCIALE, non avendo fornito prova di aver corrisposto l’intero importo corrispondente al tetto di spesa previsto nel contratto del 14 novembre 2013, risulterebbe comunque tenuta al pagamento delle prestazioni erogate nel 2013, in virtù dello stesso contratto, il quale prevede la remunerazione di tutte le prestazioni rese in quell’anno (cfr. p. 17 del ricorso).
4.3. Con il terzo motivo, la RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione dell’art. 2697, in relazione all’art. 1218 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la struttura sanitaria non avesse contestato l’integrale pagamento, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, del tetto massimo di spesa previsto per il 2013, pari a oltre 9,8 milioni di euro, e che avesse sostenuto la necessità di corrispondere le prestazioni ex RAGIONE_SOCIALE in aggiunta a tale importo.
Secondo la ricorrente, tale statuizione deve essere cassata, in quanto la RAGIONE_SOCIALE ha dimostrato la mancata remunerazione delle prestazioni ospedaliere, mentre l’RAGIONE_SOCIALE, su cui incombeva l’onere probatorio, non ha fornito la prova che il credito azionato riguardasse prestazioni eccedenti il limite già liquidato alla struttura convenzionata, come invece correttamente riconosciuto dal Tribunale (cfr. pp. 18-19 del ricorso).
5.1. Osserva il Collegio come le questioni di diritto sollevate dalla ricorrente attraverso la proposizione dei motivi di doglianza appaiono dotate di particolare rilevanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sicché appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo
perché venga fissata la relativa trattazione in Pubblica Udienza, alla presenza delle parti e con la partecipazione necessaria del P.G.
P. Q. M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della relativa trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza