Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32254 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32254 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14954/2018 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE); -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, titolare dell’omonima ditta, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 48/2018 depositata il 16/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME NOME; letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente.
PREMESSO CHE
1. NOME COGNOME proponeva opposizione avverso il decreto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della ditta RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 8.749,39, a titolo di saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti da detta ditta all’interno dell’appartamento di sua proprietà. L’opponente deduceva che l’esecuzione dei lavori non era stata eseguita a regola d’arte (con particolare riferimento all’e secuzione della pavimentazione) e vi erano vizi e difetti tali che l’avevano indotto a sospendere i lavori e a chiedere la risoluzione del contratto; contestava, inoltre, il quantum richiesto e chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo, di accertare l’inadempimento della ditta RAGIONE_SOCIALE e il danno causato, con condanna dell’opposta al relativo risarcimento.
Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 101/2013, rigettava formalmente l’opposizione ma revocava parzialmente il decreto ingiuntivo, condannando NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME, della ridotta somma di euro 6.078,56. Il Tribunale rilevava che non era contestata tra le parti la conclusione del contratto, da qualificarsi come contratto d’opera, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, e che l’eccezione di decadenza formulata dall’opposto con riferimento alle
domande riconvenzionali dell’opponente era da respingersi; che parte opposta aveva provato l’inadempimento dell’opponente rispetto al pagamento del saldo dei lavori eseguiti, mentre l’opponente che non aveva negato il proprio inadempimento dell’obbligazione di pagamento -aveva eccepito l’inadempimento di controparte nella realizzazione delle opere e su tale inadempimento aveva basato la propria domanda riconvenzionale. Il Tribunale riteneva che il COGNOME avesse fornito la prova di avere eseguito i lavori di pavimentazione conformemente a quanto richiesto dallo COGNOME e, comunque, secondo le regole dell’arte; non essendo emerso alcun grave inadempimento del COGNOME, le domande riconvenzionali dell’opponente dovevano , dunque, essere respinte. Considerato che il consulente tecnico d’ufficio aveva quantificato in euro 10.269,66 il costo complessivo delle opere eseguite, il Tribunale -con la citata sentenza -condannava lo COGNOME, previa revoca del decreto monitorio, al pagamento della minore somma di euro 6.078,56, tenuto conto degli acconti già versati pari a euro 4.191,10.
La sentenza del suddetto Tribunale veniva impugnata da NOME COGNOME. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza 16 gennaio 2018 n 48, rigettava il gravame.
La Corte d’appello barese, riassunti gli esiti dell’attività istruttoria svolta in primo grado, riteneva che dalla prova testimoniale non era emerso che le parti del contratto avessero pattuito che la posa in opera del pavimento avrebbe
dovuto essere realizzata con le c.d. fugature, costituite da un’adeguata distanza tra una piastrella e l’altra, e che, ad ogni modo, poiché i dislivelli fra le piastrelle erano risultati limitati a pochi punti del pavimento, la pretesa dell’appellante di essere risarcito della spesa sostenuta per la sostituzione dell’intera pavimentazione era, comunque, priva di fondamento. Il giudice d’appello si era, poi, limitato a disporre la correzione del dispositivo della sentenza impugnata (nel senso che laddove nello stesso era stato scritto ‘rigetta l’opposizione’ doveva leggersi ‘accoglie parzialmente l’opposizione e per l’effetto’).
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME.
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, titolare dell’omonima ditta.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in quattro motivi.
I primi tre motivi sono tra loro strettamente connessi e possono, pertanto, essere trattati congiuntamente:
il primo motivo denuncia la ‘nullità della sentenza ex art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1662, 1667 e 1668 c.c. ed ex art. 360, n. 4 c.p.c. per omessa motivazione sulle deduzioni prospettate dall’appellante che risultano totalmente ignorate’; si sostiene che ‘l’acclarata esistenza di vizi che non possono essere ridotti a tre’, atteso che il consulente in fase di accertamento tecnico preventivo
aveva parlato di vizi diffusi, mentre il consulente tecnico nominato nel processo, che aveva posto riferimento all’ esistenza di vizi in soli tre punti della pavimentazione, non aveva potuto verificare l’esecuzione della stessa, dato che il pavimento era stato ormai sostituito al momento del suo incarico e avendo, quindi, espresso il suo parere sulla base di alcune fotografie;
il secondo motivo deduce ‘ errores in procedendo in violazione dell’art. 360, n. 4 c.p.c. e omessa motivazione, nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., degli artt. 1662, 1667 e 1668, 1176, comma 2, e 2236 c.c.; si afferma che la Corte d’appello aveva riconosciuto, sebbene in misura ridotta, l’esistenza dei vizi e la necessità di eliminarli per quanto piccoli potessero essere’ e , tuttavia, era incorsa in un imperdonabile error in procedendo , omettendo di riconoscere all’appellante il risarcimento del danno, senza fornire una congrua motivazione in ordine alla applicabilità o inapplicabilità dell’obbligo di diligenza qualificata e di conformità dell’opera ai principi di buona tecnica ex art. 1176, comma 2, e 2236 c.c.;
il terzo motivo lamenta ‘ errores in procedendo in violazione dell’art. 360, n. 4 , c.p.c. e nullità della sentenza ex art. 360, n. 3, c.p.c. per omessa motivazione, nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 1662 c.c.’; si adduce che nella sentenza impugnata ‘non si fa cenno alcuno né all’applicabilità dell’art. 1662 c.c., né alle ragioni per cui tale norma non si attaglierebbe al caso di specie ‘ , sebbene nel
terzo motivo d’appello tale aspetto fosse stato ampiamente precisato e dalla stessa Corte d’appello richiamato nella prima parte della sentenza dedicata alla ricostruzione delle richieste e dei motivi di appello formulati.
I tre motivi non sono fondati.
Premesso che non ricorre il vizio, prospettato in tutti e tre i motivi, della omessa motivazione, avendo il giudice d’appello sufficientemente motivato in ordine al rigetto dei motivi di gravame (sui limiti del controllo in cassazione della motivazione, ridotto al rispetto del canone costituzionalmente tutelato di cui all’art. 111 Cost., cfr. , per tutte, Cass. SU n. 8053/2014 e Cass. SU n. 8038/2018), va rilevato che i motivi, pur denunciando la violazione di disposizioni di legge, gli artt. 1662, 1667 e 1668, 1176, comma 2 e 2236 c.c., contestano la ricostruzione in fatto del giudice di merito, chiedendone a questa Corte di legittimità una inammissibile rivalutazione.
Si osserva che i l giudice d’appello ha , anzitutto, ritenuto che dalle prove testimoniali assunte (le cui risultanze sono riportate alle pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) non sia emerso che le parti del contratto, qualificato come di prestazione d’opera e non di appalto, avessero pattuito che la posa in opera del pavimento avrebbe dovuto essere realizzata con le c.d. fugature e come il ricorrente avesse chiesto di sospendere i lavori perché non erano stati rispettati i tempi per l’esecuzione delle opere e non perché non erano state realizzate fughe tra le piastrelle; il giudice d’appello ha , poi, osservato come il consulente d’ufficio abbia escluso la
sussistenza di rilevanti difetti, rilevata anche dal giudice sulla base di fotografie presenti agli atti.
2. Il quarto motivo denuncia ‘ errores in procedendo e violazione o falsa applicazione dell’art. 13, comma 1bis del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte relativa alla condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato’: la Corte d’appello ha disposto la correzione di una parte della sentenza di primo grado, ma nel contempo ha dichiarato che nei confronti dell’appellante ricorrevano le condizioni per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Tale sanzione -si sostiene – non avrebbe potuto essere applicata, poiché la decisione del giudice di appello non era da considerarsi quale correzione di mero errore materiale, trattandosi, invece, di un errore di fatto che determinava anche una serie di conseguenze a livello processuale di non poco conto.
Il motivo è infondato.
La sentenza d’appello ha , infatti, confermato la sentenza di primo grado e si è limitata a correggere un mero errore di formulazione della statuizione finale. A fronte di un decreto ingiuntivo che condannava il ricorrente a pagare euro 8.749,39, il giudice dell’opposizione sulla base dei calcoli effettuati dal consulenze tecnico d’ufficio ha determinato in euro 10.269,66 il costo complessivo delle opere eseguite e ha condannato lo COGNOME al pagamento della minore somma di euro 6.078,56, tenuto conto degli acconti già versati
pari a euro 4.191,10, così accogliendo in parte l’opposizione del ricorrente; il giudice di primo grado, però, aveva poi -con evidente svista -dichiarato, in dispositivo, il rigetto e non, appunto, il parziale accoglimento dell’opposizione.
A tale errore materiale ha posto rimedio il giudice d’appello, che ha rigettato integralmente il gravame del ricorrente, dichiarando correttamente, di conseguenza, la sussistenza delle condizioni per il versamento dell’importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, secondo quanto prescrive l’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002.
II. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della