Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32229 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32229 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 15909-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., sig. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME con studio in Roma, alla INDIRIZZO ed ivi elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, in persona del legale rappresentante p.t., dott. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO con studio in Roma, alla INDIRIZZO ed ivi elettivamente domiciliata;
– resistente – avverso la sentenza n. 4719/2017 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI del 16.11.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.1.2023 dal Consigliere dott. NOME COGNOME;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato:
che il Tribunale di Avellino condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento di € 25.000 in favore di RAGIONE_SOCIALE a titolo di corrispettivo per la realizzazione di un documentario sull’infestazione delle palme da parte del Rhyncophorus ferrugineus (comunemente noto come punteruolo rosso), presentato in occasione di un convegno internazionale;
che la Corte d’appello di Napoli, adita da RAGIONE_SOCIALE, confermava la sentenza di prime cure, rigettando integralmente l’appello e condannando l’appellante alla r ifusione delle spese di lite;
che, in particolare, la Corte d’appello riteneva raggiunta la prova dell’esistenza di un contratto d’opera o di appalto tra le parti, precisando che la mancata pattuizione del compenso non pregiudicava la formazione del contratto, dal momento che lo stesso poteva ben essere determinato dal giudice in assenza di accordo delle parti ai sensi degli artt. 2225 e 1657 c.c.;
che RAGIONE_SOCIALE ha impugnato per cassazione la sentenza della corte d’appello di Napoli, sulla scorta di due motivi di ricorso;
che l’intimata RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso;
che l a causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 18 gennaio 2023, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria;
considerato:
che con il primo motivo di ricorso, riferito all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1235, 1326, 1346, 1418, 2222, 2233 c.c. e degli artt. 115, 116 e 202 c.p.c., deducendo che non era stato concluso alcun contratto tra le parti in quanto non era stato raggiunto un accordo in merito agli elementi essenziali ed accessori dello stesso; secondo la ricorrente, quindi, la Corte d’appello avrebbe violato le suddette disposizioni ritenendo concluso il contratto sulla scorta di una «erronea valutazione del materiale probatorio» e, dunque, di una «inesatta ricostruzione della quaestio facti » (pagina 13 del ricorso);
che, in particolare, la ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n. 2561 del 2009, non massimata, là dove si afferma che « Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l’intesa su tutti gli elementi dell’accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l’intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori»;
che il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, in quanto, sotto le sembianze di una denuncia di violazione di legge, attinge, in sostanza, l’accertamento di fatto della Corte di appello in punto di conclusione del contratto per fatti concludenti; accertamento qui non censurabile nemmeno con il mezzo di cui al 360 n. 5 c.p.c., fondandosi la sentenza di appello sulle stesse
ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado (art. 348 ter c.p.c.);
che comunque, quanto alle argomentazioni in diritto sviluppate dalla ricorrente, vanno qui ribadito i seguenti principi di diritto:
-nei contratti a forma libera, incombe su chi ne invoca l’esistenza, validità ed efficacia l’onere di dimostrare l’avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, la cui valenza probatoria deve essere valutata ed adeguatamente motivata dal giudice del merito; tale onere può essere assolto anche mediante la prova per presunzioni, ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell’art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d’una, della concordanza (così Cass. n. 12971/18);
-ai fini della configurabilità di un vincolo contrattuale definitivo, è necessario che l’accordo delle parti si formi su tutti gli elementi di cui all’art. 1325 c.c., non potendosene ravvisare la sussistenza ove i contraenti abbiano raggiunto un’intesa soltanto sugli elementi essenziali, rinviando ad un momento successivo la determinazione di quelli accessori; ciò non di meno, in base al generale principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., un contratto con gli effetti di cui all’art. 1372 c.c. può considerarsi perfezionato ove, alla stregua della comune intenzione delle parti, possa ritenersi che le stesse abbiano inteso come vincolante un determinato assetto, anche se per taluni aspetti siano necessarie ulteriori specificazioni, il cui contenuto sia, però, da configurare come mera esecuzione del contratto già concluso (così Cass. n.
30851/18; in senso conforme Cass. ord. n. 16068/19, non massimata);
-in tema di contratto d’opera, la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, poiché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell’art. 2225 c.c., in base alle tariffe vigenti od agli usi; il ricorso a tale norma è possibile anche quando le parti, pur avendo pattuito detto corrispettivo, non abbiano fornito la relativa prova (Cass. n. 18286/2018)
che, alla stregua dei menzionati principi, il ragionamento decisorio sviluppato nella sentenza impugnata risulta immune da errori di diritto;
che, infine, quanto all’asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., va qui ribadito che, per la valida formulazione di tali censure, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti e abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi di legge, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c. (S.U. 16598/16, p. 33, già Cass. n. 11892/16; nello stesso senso Cass. n. 6774/22 e Cass. n. 1229/19);
che il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., denuncia la violazione degli artt. 245 e 246, nonché 115, 116 e 202 c.p.c., in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa confermando l’ammissibilità della testimonianza del sig. COGNOME NOME, socio accomandante di RAGIONE_SOCIALE;
quest’ultimo invece, secondo la ricorrente, sarebbe stato incapace di testimoniare, essendo portatore di un interesse nel giudizio;
che neanche il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento, in quanto esso non attinge la ratio decidendi della pronuncia impugnata, la quale espressamente si fonda su risultanze diverse ed ulteriori rispetto alla deposizione COGNOME, alla quale in sentenza si riconosce un valore «solo rafforzativo» (pag. 4, terzultimo capoverso della sentenza);
che può, comunque, aggiungersi che:
-l’accomandante non è incapace di testimoniare, a meno che non abbia di fatto l’amministrazione della società circostanza, quest’ultima, che nel presente procedimento non emerge dalla sentenza, né è stata dedotta dal ricorrente); cfr., a contrariis , Cass. 1441/1981: «Ai sensi dell’art 246 cod. proc. civ., è incapace a testimoniare, nel giudizio promosso contro una società in accomandita semplice, il socio accomandante che ne abbia in effetti l’amministrazione, in virtù di procura generale rilasciatagli contro il divieto implicitamente posto dall’art 2320 cod civ, e che, pertanto, data la conseguente personale responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, sia portatore di un interesse personale allo esito della lite»;
-questa Corte ha già chiarito che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento; è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il
“peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre (cfr. Cass. 21187/2019);
che quindi in definitiva il ricorso va rigettato in relazione ad entrambi i motivi in cui esso si articola;
che le spese seguono la soccombenza;
che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002;
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.000 oltre € 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023