Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29237 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29237 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2270/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrenti –
contro
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente –
Oggetto: autonomo
Lavoro
R.G.N. 2270/2018
Ud. 10/10/2023 CC
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO MESSINA n. 807/2016, pubblicata il 20/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la memoria depositata dai ricorrenti.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20 dicembre 2016 la Corte d’appello di Messina ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 460/2009, depositata in data 26 febbraio 2009, la quale, a propria volta, aveva respinto l’opposizione proposta dei medesimi appellanti avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale a favore di NOME COGNOME.
Quest’ultimo, nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo, aveva riferito di avere svolto, a favore degli ingiunti, attività professionale consistente nella redazione di uno studio di impatto ambientale relativo ad un progetto per la realizzazione di una discarica.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME avevano opposto il decreto ingiuntivo e, pur riconoscendo il conferimento del l’incarico, avevano dedotto :
-di aver contrattualmente convenuto che l’opposto nulla avrebbe potuto pretendere in caso di mancato finanziamento dell’opera;
-che l’opposto si era , comunque, reso responsabile di un errore che aveva determinato sia il parere contrario alla realizzazione della discarica da parte della competente RAGIONE_SOCIALE sia , ulteriormente, un ritardo nell’espletamento della
procedura e, quindi, il superamento del termine per l’indizione della gara;
-che, in ogni caso, l’opposto doveva far valere le p roprie pretese nei confronti del Comune di Savoca, a nome del quale gli opponenti avevano concluso il contratto di incarico professionale.
Conseguentemente, gli opponenti avevano concluso non solo per la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda, ma anche per la condanna dello stesso NOME COGNOME al risarcimento dei danni.
Costituitosi regolarmente NOME COGNOME, il Tribunale di Messina aveva respinto l’opposizione :
-ritenendo verificata la condizione del finanziamento dei lavori;
-escludendo che l’appellato dovesse far valere le proprie pretese nei confronti del Comune di Savoca;
-concludendo che non vi era prova del fatto che l’errore denunciato dagli opponenti avesse determinato la mancata realizzazione dell’opera, causata invece da autonome valutazioni degli Enti territoriali.
Proposto appello da parte di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, la Corte d’appello di Messina, nella regolare costituzione di NOME COGNOME, ha -con sentenza n. 807 del 2016 – respinto il gravame.
Per quel che in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale ha disatteso:
-il motivo con il quale gli appellanti deducevano di avere agito quali rappresentanti del Comune di Savoca, anche in virtù di una implicita contemplatio domini , rilevando che non solo
non vi era stata alcuna spendita del nome del Comune, ma anche che, in virtù della disciplina che regola i contratti stipulati dalla P.A. iure privatorum , era da escludere che la configurabilità di un mandato con rappresentanza in forma diversa da quella scritta;
-il motivo con il quale veniva censurata la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui non aveva accolto le deduzioni degli appellanti in ordine al mancato verificarsi di una serie di condizioni cui sarebbe stato subordinato il pagamento dei compensi all’appellato osservando che, tra tutti gli eventi dedotti come condizione (finanziamento dell’opera; rilascio della certificazione da parte del Direttore dei lavori; determinazione del compenso nella misura derivante dall’approvazione delle prestazioni da parte degli organi competenti; sussistenza della disponibilità economica in capo all’Amministrazione) , l’unico a poter essere qualificato come tale era l’erogazione del finanziamento , che tuttavia doveva ritenersi verificato alla luce delle risultanze di un lodo arbitrale -nel quale si riferiva che il Comune di Savoca aveva ottenuto in via monitoria l’erogazione del finanziamento da parte della Regione -mentre gli altri profili non potevano essere ritenuti delle condizioni, ferma restando la novità della deduzione riguardante l’approvazione delle prestazioni da parte degli organi competenti;
-il motivo con il quale gli appellanti censuravano il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, osservando -come già aveva fatto il giudice di prime cure -che la mancata realizzazione dell’opera non era stata
causata dall’errore dell’appellato peraltro rettificato -ma da un’autonoma determinazione della Regione Sicilia, non riconducibile al suddetto errore;
-il motivo con il quale veniva censurata la decisione di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto provati sia l’esecuzione della prestazione sia la determinazione del credito di NOME COGNOME, rilevando che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione del principio di non contestazione, non avendo gli appellanti in sede di opposizione mosso specifiche contestazioni sia in ordine all’attività svolta sia in ordine alla determinazione del compenso.
Per la cassazione della citata sentenza della Corte d’appello di Messina ricorrono ora NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 segg. e 1387 segg., c.c.; 16 e 17, r.d. 2440/1923.
Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la Corte territoriale ha escluso la configurabilità di una contemplatio domini tacita, ed in contrario deduce che, sulla scorta dell’incarico conferito dai ricorrenti a NOME COGNOME, emergeva in modo univoco che
l’incarico medesimo era stato conferito in nome e per conto del Comune di Savoca.
I ricorrenti, quindi, deducono non solo la violazione degli artt. 1387 segg. ma anche una non corretta interpretazione delle intese intercorse con il controricorrente, dalle quali sarebbe emerso il diretto coinvolgimento del suddetto Comune nel conferimento dell’incarico.
2.2. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360bis , n. 1), c.p.c.
La decisione impugnata, infatti, si è conformata al costante orientamento di questa Corte, a mente del quale i l contratto d’opera professionale con la RAGIONE_SOCIALE, ancorché quest’ultima agisca iure privatorum , deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta ad substantiam – che è strumento di garanzia nell’interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, ed agevola l’espletamento della funzione di controllo -risultando pertanto imprescindibile, a pena di nullità, la redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell’organo attributario del potere di rappresentare l’ente interessato nei confronti dei terzi (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 8574 del 27/03/2023; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 11465 del 15/06/2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24679 del 04/11/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1167 del 17/01/2013).
Da ciò deriva che il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. Sez. U – Ordinanza n. 13849 del 19/05/2023 Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 27910 del 31/10/2018).
Discende da tali principi, che nel caso di specie, dovendo il contratto con la RAGIONE_SOCIALE rivestire la forma scritta ad substantiam , era parimenti
esclusa la possibilità di desumere l’esistenza di una contemplatio domini tacita, ricavata da meri elementi presuntivi (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 19306 del 07/07/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3364 del 12/02/2010), risultando in tal modo superate anche le doglianze con le quali i ricorrenti deducono la violazione delle regole di interpretazione dei contratti, peraltro in modo difforme dai canoni già stabiliti da questa Corte (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017).
3.1. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 segg. c.c.
Il ricorso viene a reiterare le deduzioni già svolte in sede di gravame circa il mancato verificarsi dell’ins ieme di condizioni cui il pagamento del controricorrente doveva ritenersi subordinato, argomentando sia che erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso la possibilità di qualificare gli eventi dedotti come condizioni sia che NOME COGNOME avrebbe omesso di dare prova del verificarsi degli eventi medesimi.
3.2. Il motivo è inammissibile.
Si deve rammentare che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite
dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).
Il ricorrente, quindi, a pena d’inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U – Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).
Il motivo di ricorso in esame, per contro, non deduce concretamente alcuna violazione o falsa interpretazione delle previsioni in tema di condizione nei contratti, limitandosi a censurare impropriamente la valutazione espressa dal giudice di merito -e ad esso riservata purché congruamente motivata -in ordine alla possibilità o meno di qualificare come condizione gli eventi indicati dai ricorrenti, sulla scorta di un processo interpretativo che peraltro non è stato adeguatamente censurato dai ricorrenti.
4.1. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.
Il ricorso viene a doler si della sentenza d’appello nella parte in cui ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.
I ricorrenti lamentano una errata qualificazione della domanda e deducono che, contrariamente a quanto opinato dalla Corte territoriale, l’errore commesso dal controricorrente aveva determinato un ritardo nel rilascio del parere dell’AUSL, con conseguente decadenza, per scadenza del termine, dal diritto al contributo regionale.
4.2. Anche questo motivo è inammissibile.
La valutazione di inammissibilità scaturisce dalle medesime considerazioni svolte in relazione al motivo precedente.
Pure in questo caso ciò di cui i ricorrenti vengono in concreto a dolersi non è l’interpretazione ed applicazione del disposto di cui all’art. 2043 c.c., ma la mera valutazione di merito svolta dalla Corte messinese in ordine alla sussistenza o meno di un danno risarcibile arrecato dal controricorrente ai ricorrenti.
Il motivo, quindi, mira a sollecitare a questa Corte una nuova valutazione del merito della vicenda, dovendosi per contro ribadire che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).
5.1. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 c.p.c. e 2697 c.c.
In relazione al rigetto del quinto motivo di appello -motivato dalla Corte messinese con la considerazione che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione del principio di non contestazione, non avendo gli appellanti in sede di opposizione mosso specifiche contestazioni sia in
ordine all’attività svolta sia in ordine alla determinazione del compenso -i ricorrenti deducono sia che era comunque onere del controricorrente dare prova dei fatti posti a fondamento della propria pretesa -laddove le prove poste a fondamento del decreto ingiuntivo dovevano considerarsi non sufficienti nel successivo giudizio di opposizione – sia che i fatti in questione erano stati comunque oggetto di contestazione, contrariamente a quanto asserito dalla decisione impugnata.
5.2. Quest’ultimo motivo è, parimenti, inammissibile.
Come chiarito da questa Corte spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, la quale, ex art. 115 c.p.c., produce l’effetto della relevatio ad onere probandi (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019), in quanto tale apprezzamento esige l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti da ciò derivando che l’accertamento della sussistenza di una contestazione, ovvero d’una non contestazione, risulta sindacabile in cassazione solo per solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007).
Le censure mosse dai ricorrenti si collocano, quindi, del tutto al di fuori dell’ambito in tal modo individuato da questa Corte, muovendosi invece su profili di apprezzamento della prova e su riferimenti del tutto generici agli atti dei precedenti gradi di giudizio, in diretta violazione del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., dal che deriverebbe in ipotesi -anche la preclusione a procedere a qualunque esame diretto degli atti processuali, dal momento che tale potere della Corte quale
giudice del fatto processuale postula comunque la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021).
Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, con vincolo solidale, alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 10 ottobre