SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 649 2026 – N. R.G. 00036885 2020 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA X SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico AVV_NOTAIO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. NUMERO_DOCUMENTO dell’anno 202 0 vertente
tra
, in persona del Curatore AVV_NOTAIO (c.f. , elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO in forza di procura in atti giusta autorizzazione del giudice delegato
attore
e
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti P.
convenuta
oggetto: contratto di subfornitura
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all’udienza cartolare del 3 giugno 2025 le parti hanno così precisato le conclusioni:
per l’attrice:
‘ Il difensore del fallimento attoreo … precisa le conclusioni nel merito come da atto di citazione …’
[ ‘Voglia l’ill.mo Tribunale di Roma:
– nel merito: accertare e dichiarare che nel corso del semestre 21/11/2016-20/5/2017 ha inoltrato a
ordinativi di lavorazioni pari a complessivi 266.598,50 metri lineari e, pertanto, in quantità minore rispetto a quella minima di 350.000 metri lineari garantita con l’accordo quadro di subfornitura sottoscritto in data 18/11/2016;
-accertare e dichiarare che a seguito del rinnovo dell’accordo quadro di subfornitura sottoscritto in data 18/11/2016
era tenuta ad inoltrare a ordinativi di lavorazioni, per il semestre 21/11/2017-20/5/2018, non inferiori a 350.000 metri lineari;
– accertare e dichiarare che nel corso del semestre 21/11/201720/5/2018 ha inoltrato a ordinativi di lavorazioni pari a complessivi 31.156,50 metri lineari e, pertanto, in quantità minore rispetto a quel la minima di 350.000 metri lineari garantita con l’accordo quadro di subfornitura sottoscritto in data 18/11/2016;
–
dichiarare l’inefficacia e/o nullità del recesso da parte di
dall’accordo quadro di subfornitura concluso con
in data 18/11/2016;
-dichiarare, conseguentemente, l’inadempimento grave imputabile a a causa dei mancati ordinativi di lavorazioni in favore di rispetto alla quantità minima di 350.000 metri lineari garantita con l’accordo quadro di subfornitura del 18/11/2016 e pari a 83.401,50 metri lineari per il semestre 21/11/2016-20/5/2017, nonchØ a 318.843,50 metri lineari per il semestre 21/11/2017-20/5/2018;
–
condannare, per l’effetto, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del
in conseguenza della perdita di fatturato patito dalla società fallita, della complessiva
somma di € 225.257,20, determinata in base al prezzo pattuito tra le parti con l’accordo quadro di subfornitura del 18/11/2016, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia ad esito del giudizio; -con vittoria di spese e compenso di avvocato’. ]
per la convenuta:
‘ la precisa le proprie conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta, qui da intendersi integralmente trascritte e chiede la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..’ [ ‘Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare le domande attoree, perchØ infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi dedotti in narrativa;
…
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.’ ]
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 30 giugno 2020 il (di seguito anche
il Tribunale di Roma la esponendo che:
per brevità) ha convenuto in giudizio innanzi al
in data 18 novembre 2016 la ancora in bonis , formalizzando un rapporto commerciale già in essere dal dicembre 2015, aveva stipulato con la un accordo quadro di subfornitura avente ad oggetto lavorazioni di rivestimento in pellicola di barre in PVC e alluminio, da eseguire sulla base di ordinativi della committente qui convenuta;
-l’accordo quadro, all’art. 5, prevedeva una durata annuale del rapporto contrattuale (dal 21/11/2016 al 20/11/2017), rinnovabile tacitamente salvo disdetta da inviare con un preavviso di almeno 120 giorni;
-all’art. 2 b) del medesimo accordo quadro, era stato inoltre previsto che gli ordinativi inoltrati dalla dovevano garantire un minimo di almeno 350.000 metri lineari per il primo semestre di contratto, con una base mensile non inferiore a 40.000 metri lineari;
la committente aveva rispettato solo parzialmente gli obblighi minimi, avendo ordinato tra il 21/11/2016 e il 20/05/2017 solo 266.598,50 metri lineari, con conseguente perdita di fatturato quantificata in € 46.704,84 corrispondente, in base ai prezzi di listino applicati, alla differenza di 83.401,50 metri lineari non ordinati rispetto alla quantità minima garantita di 350.000 metri lineari;
alla scadenza del 20/11/2017 il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti, si era rinnovato automaticamente per un ulteriore anno;
i n spregio alla pattuizione avente ad oggetto l’obbligo in capo alla di inoltrare ordinativi che garantissero, anche per il primo semestre di rinnovo del contratto, lavorazioni non inferiori a 350.000 metri lineari e, su base mensile, non inferiori a 40.000 metri lineari, la committente, a decorrere dal 21/11/2017 e sino al mese di gennaio 2018, aveva ordinato alla
lavorazioni per complessivi
31.156,50 metri lineari, così causando un ulteriore perdita di fatturato pari a € 178.552,36 corrispondente, in base ai prezzi di listino applicati, alla differenza di 318.843,50 metri lineari non ordinati rispetto alla quantità minima garantita;
con comunicazione del 13/2/2018 la tramite il proprio legale, aveva richiesto a
l’immediata restituzione di tutti i propri materiali, così interrompendo in modo repentino e senza preavviso alcuno il rapporto commerciale in violazione delle obbligazioni assunte con l’accordo quadro, nonchØ della normativa in materia di subfornitura, disciplinata dalla legge 18/6/1998 n. 192, avendo la committente abusato dello stato di dipendenza economica in cui si trovava il proprio fornitore;
alcuni mesi dopo l’interruzione del rapporto di subfornitura, era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ferrara con sentenza n. 22/2018 del 5 -12/6/2018;
con comunicazione a mezzo pec del 22/5/2019 la RAGIONE_SOCIALE, tramite i propri legali, aveva contestato a
il mancato adempimento delle obbligazioni assunte con l’accordo quadro di subfornitura, richiedendo il pagamento, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di € 225.257,20 di cui euro 46.704,84 per la perdita di fatturato relativo al semestre 21/11/2016-20/5/2017 ed euro 178.552,36 per la perdita di fatturato relativo al semestre 21/11/2017-20/5/2018.
Sulla base di tali premesse, il ha formulato le domande riportate in epigrafe chiedendo in sintesi: 1) l’accertamento del mancato rispetto delle quantità minime sia in relazione al semestre 21/11/2016-20/5/2017, che in relazione al semestre 21/11/201720/5/2018; 2) la declaratoria di inefficacia del recesso; 3) la condanna al risarcimento del danno per complessivi € 225.257,20.
Con comparsa depositata in data 5 gennaio 2021 si Ł costituita in giudizio la , la quale ha contestato tutte le domande proposte dalla parte attrice e ne ha chiesto il rigetto.
A fondamento delle proprie difese la convenuta ha eccepito che:
gli ordinativi effettuati dalla durante il primo semestre contrattuale (21/11/2016-20/5/2017) erano stati pari a 364.325,50 metri lineari e, quindi, superiori al minimo garantito;
-il rinnovo tacito dell’accordo contrattuale non poteva aver, in alcun modo, rinnovato l’efficacia, limitata al primo semestre, del la garanzia di ordinativi minimi previsti d all’art. 2b) dell’accordo quadro;
la diversa ricostruzione, ex adverso fornita, della portata della citata clausola si poneva in netto contrasto con i principi stabiliti dal Codice Civile in tema di interpretazione dei contratti e con le finalità sottese all’accordo sottoscritto tra le parti volto a gestire un periodo transitorio in vista della già programmata
;
– nessuna condotta abusiva era stata posta in essere dall’odierna convenuta nel rapporto commerciale intrattenuto con la
e, prima ancora, non era configurabile una situazione di dipendenza economica tra le suddette imprese, esclusa anche dal G.I.P. del Tribunale di Rovigo con l’ordinanza di archiviazione del procedimento penale avviato a carico del l’Amministratore della a seguito della denuncia-querela presentata dal legale rappresentante della
-la comunicazione inviata dalla in data 13 Febbraio 2018, lungi dal formalizzare un immediato recesso della stessa dal rapporto negoziale in essere, aveva il fine di evitare il rischio che il proprio materiale ancora custodito presso i magazzini della venisse aggredito dai creditori di quest’ultima , alla luce del grave dissesto della poi sfociato in fallimento.
3. La causa Ł stata istruita in via documentale e, all’esito de l deposito delle memorie integrative di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del 29 settembre 2021 Ł stata respinta la richiesta di prova testimoniale avanzata da parte attrice ed Ł stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio sul seguente quesito: ‘ accerti il C.T.U., sulla base degli atti e dei documenti prodotti in giudizio, se nel solo semestre dal 21/11/2016 al 20/5/2017 la convenuta abbia rispettato o meno, con riferimento agli ordini, la quantità minima garantita di 350.000 metri lineari di lavorazioni, nonchØ di 40.000 metri lineari di lavorazioni su base mensile; accerti, in caso di mancato rispetto della pattuizione di cui all’art. 2b) dell’accordo, a quanto ammontino le minori lavorazioni oggetto degli ordini e quantifichi la eventuale perdita di fatturato della società in bonis nel suddetto arco temporale, in base al listino prezzi allegato all’accordo stesso ‘.
Una volta espletata la consulenza tecnica d’ufficio l a causa Ł stata piø volte rinviata per il trasferimento ad altro ufficio del giudice originariamente designato, finchØ con decreto presidenziale del 9 gennaio 2025 Ł stata definitivamente assegnata a questo giudice che ha fissato l’udienza del 3 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Alla suddetta udienza, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, rassegnate mediante il deposito di note scritte, la causa Ł stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito di comparse conclusionali di replica.
Le domande proposte dal sono infondate per le ragioni di seguito illustrate.
4.1. E’ pacifico tra le parti e risulta documentalmente provato che tra la e la
Ł intercorso un rapporto contrattuale di subfornitura avente ad oggetto le lavorazioni dei rivestimenti in pellicola delle barre in pvc ed alluminio per finestre e persiane secondo gli ordinativi impartiti dall’odierna convenuta (committente) alla
(subfornitore).
Dal mese di novembre 2016 il rapporto contrattuale Ł stato disciplinato dall’accordo quadro sottoscritto dalle parti in data 18/11/2016, allegato in copia al fascicolo di parte attrice (all. 3).
Per quanto riguarda i quantitativi, l’art. 2 b) dell’accordo in esame prevede espressamente che: ‘per patto espresso tra le Parti ed esclusivamente durante i primi sei mesi di validità del presente accordo, gli ordinativi …(omissis)…, (i) non potranno avere complessivamente ad oggetto lavorazioni inferiori a 350.000= (trecentocinquantamila) metri lineari, (ii) non potranno avere ad oggetto lavorazioni inferiori -su base mensile -a 40.000= (quarantamila) metri lineari. Dal settimo mese di contratto, i medesimi ordinativi saranno dal Committente inoltrati in funzione delle proprie specifiche esigenze e senza obblighi di quantità minime. ‘.
Il successivo art. 3 precisa che il contratto Ł stipulato senza alcun vincolo di esclusiva e stabilisce che ‘ il Committente provvederà a fornire al Subfornitore i propri materiali da rivestire (barre in PVC in massa, barre in alluminio non pellicolate), mediante invio di contenitori metallici dedicati…’ e che ‘…il Subfornitore provvederà a consegnare i materiali rivestiti presso il proprio magazzino…’ .
Per la determinazione del corrispettivo l ‘art. 4 rinvia ad un Listino prezzi allegato al medesimo accordo quadro.
Relativamente alla durata, invece, l’art. 5 prevede testualmente che ‘il presente contratto avrà durata di anni uno, per cominciare il 21 Novembre 2016 e terminare il 20 Novembre 2017 e, alla scadenza, si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi a cura della parte recedente, a mezzo EMAIL, con un preavviso di almeno centoventi giorni’.
Per quanto concordemente riferito dalle parti, alla scadenza del termine annuale, ovvero in data 20/11/2017, il contratto, in assenza di disdetta, si Ł rinnovato automaticamente per un ulteriore anno, in forza di quanto stabilito dal citato art. 5 e la società convenuta ha proseguito ad inoltrare ordinativi di lavorazioni alla
sino ai primi mesi del 2018 e segnatamente sino al 13/2/2018 allorquando le committente, con lettera inviata a mezzo pec dal proprio legale (all. 4 del fascicolo di parte attrice), ha chiesto l’immediata restituzione di tutti i propri materiali custoditi presso i magazzini della società subfornitrice.
Successivamente Ł stato dichiarato il f allimento di quest’ultima con sentenza del Tribunale di Ferrara n. 22/2018 del 5 -12/6/2018 (all. 1 del fascicolo di parte attrice) e la curatela fallimentare ha agito in giudizio, da un lato, per chiedere il risarcimento dei danni derivanti dall’asserito inadempimento della committente a lle obbligazioni assunte con l’accordo quadro di subfornitura e, dall’altro, per accertare l’illegittimità del recesso esercitato dalla convenuta accusata anche di abuso di dipendenza economica ai sensi della disciplina di cui all’art. 9 della legge 18/6/1998 n. 192.
4.2. Il primo inadempimento ascritto alla concerne il presunto mancato rispetto dei quantitativi minimi nel semestre 21/11/2016 -20/05/2017.
Secondo il RAGIONE_SOCIALE la convenuta, in violazione del quantitativo minimo di 350.000 metri lineari previsto dall’art. 2 lettera b) dell’accordo quadro, avrebbe effettuato ordinativi di lavorazioni in misura inferiore per complessivi 266.598,50 metri lineari, causando così alla subfornitrice una perdita di fatturato pari al valore dei mancati ordinativi indicati in 83.401,50 metri lineari.
L’assunto di parte attrice è smentito dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in corso di causa .
Ed invero il consulente d’ufficio all’uopo nominato, AVV_NOTAIO
, all’esito delle indagini svolte sulla base della documentazione prodotta da entrambe le parti, ha accertato che le lavorazioni ordinate nel primo semestre di vigenza del contratto (ovvero nel periodo compreso tra il 21/11/2016 e il 20/05/2017) ammontano a 368.094,50 metri lineari ben superiori al minimo contrattuale garantito fissato in 350.000,00 metri lineari.
Lo stesso CTU ha altresì verificato che la società convenuta, nel periodo oggetto di esame, ha rispettato anche il quantitativo minimo di lavorazioni previsto su base mensile in 40.000 metri lineari.
Il AVV_NOTAIO ha quindi concluso affermando che sulla base degli accordi contrattuali nel primo semestre di vigenza del l’accordo quadro non si Ł verificata alcuna perdita di fatturato a carico di
Le conclusioni raggiunte dal CTU, fondate su adeguate indagini e supportate da un iter logico e argomentativo convincente ed esente da censure, sono pienamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale.
Di contro vanno disattese le osservazioni critiche mosse dal CTP di parte attrice, il quale ha contestato la metodologia utilizzata dal AVV_NOTAIO per la risposta ai quesiti posti dal giudice.
Nello specifico, secondo il CTP, considerato che il quesito peritale chiede di accertare il rispetto della quantità minima garantita di metri lineari di lavorazioni (per il primo semestre e su base mensile), con riferimento agli ordini, sarebbe stato necessario riferirsi solo a questi ultimi e non (anche) alle fatture emesse da parte attrice.
Come correttamente evidenziato dal CTU l’art. 2 b) dell’accordo quadro nel fissare il minimo garantito, sia su base semestrale (350.000 metri lineari) che su base mensile (40.000 metri lineari), fa specifico riferimento alle ‘lavorazioni’ e cioè, per quanto si ricava dall’art. 3, all’attività di rivestimento in pellicola dei materiali forniti direttamente dalla convenuta (barre in pvc e barre in alluminio). Per quanto chiarito dal consulente d’ufficio il rivestimento può comportare uno o più ‘passaggi’ negli appositi macchinari utilizzati a tal fine e, dunque, uno o piø cicli di lavorazioni, tanto che le fatture emesse da parte attrice, indicano anche il numero di ‘passaggi’ in apposita colonna.
Dunque, atteso che gli ordinativi si riferiscono a lavorazioni ai sensi del richiamato art. 2b dell’accordo e che le lavorazioni consistono in rivestimenti ai sensi dell’art. 3 dell’accordo, appare in tutta evidenza che l’intesa contrattuale tra l e parti fosse nel senso di considerare per il minimo garantito non già la lunghezza dei materiali impiegati ‘a monte’ del processo di rivestimento , bensì quella dei materiali lavorati e di conseguenza espressi in metri rivestiti.
Quindi, per verificare il rispetto dei minimi contrattualmente garantiti, il CTU correttamente ha fatto riferimento ai materiali lavorati e cioŁ ai ‘ metri ‘ in concreto rivestiti e, a tal fine, ha , altrettanto correttamente, preso in considerazione anche le fatture (accompagnate dai relativi ordini), nelle quali Ł annotato il numero di ‘passaggi’ ovvero di ‘lavorazioni’ per ciascun materiale fornito dalla committente.
La misurazione in ‘metri lavorati/rivestiti’, e non in ‘metri di profilo consegnato’, è conforme alla natura dell’obbligazione (‘lavorazioni’), alla struttura tecnicoproduttiva (che prevede passaggi distinti per ogni faccia del profilo) e alla prassi documentale (ordini e fatture riportano la lavorazione effettiva).
La parte attrice non ha fornito elementi tecnici idonei a confutare la metrica utilizzata dal CTU, nØ il contratto contiene alcuna indicazione che supporti la tesi attrice.
Ne deriva che non si Ł verificato alcun inadempimento da parte della convenuta relativamente al primo semestre, nØ alcuna perdita di fatturato.
4.3. L’altro inadempimento ascritto alla convenuta concernente i l presunto mancato rispetto dei quantitativi minimi anche nel semestre 21/11/2017-20/5/2018 si fonda sul presupposto che la clausola di cui all’art. 2 b) dell’accordo quadro sia applicabile anche al periodo successivo alla prima scadenza del contratto.
L’assunto di parte attrice Ł privo di fondamento.
Tale interpretazione Ł palesemente contraria al tenore letterale e alla comune intenzione delle parti.
L’art. 2 b) dell’accordo quadro stabilisce, infatti, in modo inequivocabile che l’obbligo di garantire quantitativi minimi di lavorazioni valeva “esclusivamente durante i primi sei mesi di validità del presente accordo” e che ‘d al settimo mese di contratto, i medesimi ordinativi saranno dal Committente inoltrati in funzione delle proprie specifiche esigenze e senza obblighi di quantità minime’ .
La formulazione testuale non lascia spazio a dubbi interpretativi: Ł talmente chiara ed univoca da precludere la ricerca di una volontà diversa (Cass. 03/06/2014 n. 12360).
Il principio in claris non fit interpretatio impedisce qualsiasi interpretazione estensiva della stessa norma contrattuale.
L’automatico rinnovo del contratto, previsto dall’art. 5 dell’accordo quadro , estendeva la durata del rapporto, ma non modificava la portata temporale di clausole specifiche che, per espressa pattuizione, avevano una validità limitata. Il rinnovo automatico del contratto non poteva, quindi, far rivivere un’obbligazione che le parti avevano espressamente e volontariamente limitato ‘ esclusivamente ‘ al primo semestre. La clausola dei minimi costituisce una deroga eccezionale alla regola – espressa al capoverso dello stesso art. 2 b) degli ordini ‘secondo esigenze’
e ‘senza obblighi di quantità minime’ (dal settimo mese): la sua applicazione a semestri successivi al primo richiederebbe un patto espresso, nella specie inesistente.
La diversa interpretazione prospettata da parte attrice contrasta anche con la comune intenzione delle parti, volta a gestire un periodo transitorio in vista della già programmata internalizzazione delle lavorazioni da parte della Ed infatti, come già chiarito dal G.I.P. del Tribunale di Rovigo nell’ordinanza di archiviazione del procedimento penale originariamente avviato a carico dell’amministratore della società convenuta, la conclusione dell’accordo quadro Ł avvenuta nell’ambito di “un’operazione di riorganizzazione della filiera produttiva della (cfr. all. 13 del fascicolo di parte convenuta). Pertanto, non sussisteva alcun obbligo per la di rispettare quantitativi minimi di ordinativi nel periodo successivo al primo semestre del contratto iniziale (né tantomeno nell’eventuale periodo di rinnovo). Una volta esclusa l’applicabilità della clausola dei minimi garantiti al periodo compreso tra il 21/11/2017 e il 20/5/2018 nessun inadempimento può essere ascritto alla convenuta per i mancati ordinativi di lavorazioni relative al suddetto semestre e, di conseguenza, nessun danno per perdita di fatturato Ł astrattamente configurabile in capo a parte attrice.
4.4. Destituita di fondamento è anche l’ulteriore domanda d el RAGIONE_SOCIALE finalizzata ad accertare la nullità e/o l’inefficacia del recesso asseritamente esercitato dalla con la comunicazione del 13/2/2018.
Secondo il l’interruzione repentina del rapporto commerciale non solo integrerebbe una violazione contrattuale dell’obbligo di preavviso , ma sarebbe anche contraria alla normativa in materia di subfornitura, disciplinata dalla legge 18/6/1998, n. 192, per abuso dello stato di dipendenza economica in cui si trovava il subfornitore.
In proposito si deve premettere che l ‘art. 9 della Legge n. 192/1998 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive) vieta ‘l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice’ , abuso che può anche consistere ‘nell’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto’ , stabilendo altresì che il patto attraverso il quale si realizza l’abuso è nullo ed il giudice ordinario conosce delle azioni giudiziali promosse dal contraente ‘debole’ , incluse quelle inibitorie.
La fattispecie necessita sia della ‘dipendenza economica’, vale a dire di una situazione economica in cui un soggetto si trova, avendo effettuato investimenti specifici per adeguarsi al sistema di produzione dell’altro contraente, a dover contrattare con una parte che, nei suoi confronti, si presenta come monopolista o quasi monopolista, con un suo conseguente minor potere contrattuale (ed incapacità di imporre all’altro condizioni economiche eccessivamente gravose a suo esclusivo vantaggio), sia del suo abuso, con la conseguente presenza di un contratto fortemente squilibrato. Il legislatore infatti attraverso l’art. 9 l. n. 192 del 1998 – non si propone di tutelare l’imprenditore ‘inesperto’ o disinformato (come avviene invece nel caso del consumatore), ma solo quello ‘indifeso’ , perché sottoposto all’abuso dell’altro imprenditore munito di maggiore potere contrattuale nei suoi confronti. In effetti, la dipendenza economica comporta che il subfornitore (o l’affiliato), per adeguarsi al particolare sistema di produzione (o di distribuzione) dell’impresa cliente o fornitrice, effettua investimenti specialistici e acquista conoscenze, caratterizzati dal poter essere usati esclusivamente nei rapporti con quell’unico partner commerciale e dal non essere facilmente reinvestibili in un altro futuro ed eventuale rapporto, così da perdere, ai sensi dell’art. 9 l. n. 192 del 1998, soddisfacenti alternative sul mercato. L’art. 9 della l. n. 192 del 1998 non è norma di carattere eccezionale, in quanto derogatoria rispetto al principio dell’autonomia negoziale, ma è espressione dei principi di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e correttezza nei rapporti tra imprenditori ed Ł anche un corollario del generale principio del divieto di abuso del diritto, ravvisabile in tutte quelle ipotesi nelle quali l’esercizio di un diritto, pur previsto dal contratto, avvenga ‘secondo connotati del tutto imprevisti ed arbitrari’ ed al solo scopo di recare danno all’altra parte e non secondo modalità e tempi rispondenti ad un interesse del titolare meritevole di tutela.
Con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, occorre quindi indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o “asimmetria” di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia “eccessivo” e se l’altro contraente sia realmente privo di alternative economiche sul mercato, rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l’avere adeguato l’organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto (così Cass. 21/01/2020 n. 1184).
Nel caso in esame non Ł stata in alcun modo dimostrata la sussistenza in concreto di una situazione di dipendenza economica, che certamente non può essere desunta sic et simpliciter dal rapporto di subfornitura intercorso tra le parti caratterizzato, peraltro, dall’assenza del vincolo di esclusiva .
La parte attrice non ha specificamente allegato, nØ tanto meno ha provato la mancanza per la società poi fallita di alternative economiche sul mercato e l’impossibilità di reperire altri committenti o di riconvertire la propria organizzazione e gli investimenti (eventualmente effettuati, ma comunque non documentati) in altre attività economiche anche afferenti il medesimo settore di impresa.
La fattispecie di cui all’art. 9 della legge n. 192 del 1998 non appare integrata neanche sotto il profilo dell’abuso. In particolare non può ritenersi definitivamente dimostrato che la abbia interrotto il rapporto contrattuale intrattenuto con in modo del tutto imprevisto ed arbitrario ed al solo scopo di recare danno alla società subfornitrice.
A ben vedere la comunicazione del 13 febbraio 2018 non costituisce un vero e proprio recesso dal contratto, bensì una richiesta di restituzione dei materiali, motivata dall’acclarato stato di decozione della società subfornitrice, che pochi mesi dopo Ł stata dichiarata fallita. Peraltro alla data di inoltro della citata missiva la non aveva piø alcun obbligo di inoltrare ordini minimi e, di fronte al rischio di insolvenza della controparte contrattuale, aveva il diritto di proteggere i propri beni da possibili azioni esecutive di terzi.
Non ricorre, dunque, alcun abuso nØ alcuna interruzione arbitraria di rapporti commerciali.
4.5 Per quanto fin qui esposto tutte le domande proposte dal devono essere respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali previsti dal DM n. 55/14, così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal provvede:
nei confronti della , ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così
-respinge le domande proposte dal ;
-condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese processuali liquidate in complessivi euro 14.103,00, per compensi professionali oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice. Roma, lì 14 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO