SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1235 2025 – N. R.G. 00000186 2021 DEPOSITO MINUTA 31 07 2025 PUBBLICAZIONE 11 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto ‘vendita di cose mobili’ , iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d’ordine 186 dell’anno 2021
T R A
in persona del curatore pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME giusta procura in calce all’atto di appello ed autorizzazione del Giudice Delegato in atti, ed elettivamente domiciliato in Noci alla INDIRIZZO presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Campobasso alla INDIRIZZO presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
APPELLATA
N O N C H E’
, in persona del Sindaco pro tempore, assistito e difeso, giusta procura e delibera di Giunta Comunale in atti, dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata al domicilio digitale
APPELLATO
All’udienza collegiale tenutasi il 21 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei ter mini di cui all’art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Putignano, la società ed il
affinché fosse accertato e dichiar ato l’inadempimento della e la stessa fosse condannata al pagamento della somma di €. 110.000,00 a titolo di saldo ancora dovuto del corrispettivo (pattuito in €. 160.000,00 e del quale era stato versato un acconto di €. 50.000,00) per il contr atto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un impianto di depurazione a servizio dell’abitato del Comune di , contratto concluso con offerta del 18 settembre 2009, accettata dalla in data 3 novembre 2009. […
Inoltre, poiché l’attrice aveva verificato che nella documentazione prodotta al Comune di Celle di e relativa all’appalto dall’Ente Territoriale conferito alla la convenuta aveva inserito un contratto scritto concluso con la recante condizioni di prezzo diverse da quelle realmente pattuite e solo apparentemente sottoscritto dal legale rappresentante della società attrice, la stessa, disconosciuta la sottoscrizione, concludeva chiedendo anche l’accertamento del la nullità del contratto scritto di cui sopra, oltre al risarcimento dei danni dal quantificarsi in separato giudizio.
Nel costituirsi, la eccepiva, preliminarmente, l’incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Campobasso e, nel merito, contestava la validità dell’accettazione all’offerta della intervenuta oltre il termine di validità della stessa e deduceva, al contrario, la validità del contratto scritto prodotto al Comune.
Inoltre, la convenuta contestava la mancata esecuzione di talune opere per €. 21.048,83, oltre IVA, e la difformità di opere eseguite rispetto alle previsioni progettuali, chiedendo, in subordine, la compensazione parziale del credito residuo, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva, altresì, il convenuto, protestando la propria estraneità al giudizio, concludendo per la propria estromissione, e associandosi all’eccezione di incompetenza per territorio.
Il giudizio, interrotto per la dichiarazione di fallimento della attrice veniva riassunto dalla curatela fallimentare.
La causa, infine, istruita a mezzo di prove orali e di una consulenza grafologica per l’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto scritto depositato nella
documentazione presso il Comune, veniva decisa con la sentenza n. 3455/2020 del 12 novembre 2020, con la quale il Tribunale di Bari, rigettate le eccezioni di incompetenza per territorio e di estinzione per tardività della riassunzione ed accertata, nel merito, la nullità del ‘contratto di fornitura in opera’ stipulato fra la e la in data 27 luglio 2010 ed allegata dalla prima alla documentazione presentata al Comune di di di cui al ‘Contratto di appalto pubblico per i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione a servizio dell’abitato di ‘ , per la assenza di sottoscrizione -atteso l’accertamento di apocrifia delle firme e delle sigle apposte sul detto contratto e solo apparentemente riconducibili a -, rigettava ogni altra domanda attorea di pagamento, avendo accertato la nulli tà dell’unico contratto effettivamente intercorso tra le parti (offerta del 18 settembre 2009 ed accettazione del 3 novembre 2009) in quanto qualificato come contratto di appalto, in violazione del divieto di subappalto previsto dalla legge, senza l’autori zzazione del Comune, stazione appaltante; con condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dell’attrice e dell’attrice alla rifusione delle spese del di , indebitamente evocato in giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, la chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza e per i motivi di seguito indicati, qualificare il contra tto intercorso tra le parti come fornitura e posa in opera e, conseguentemente, accertarne la piena validità e condannare la convenuta al pagamento del residuo corrispettivo di €. 110.000,00, oltre interessi, nonché escludere la propria condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Si è costituita la chiedendo il rigetto dell’appello, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si è costituito, altresì, il , chiedendo il rigetto dell’appello, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In assenza di approfondimenti istruttori, all’udienza del 21 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con primo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Bari ha erroneamente qualificato in contratto dedotto in giudizio come appalto anziché fornitura e posa in opera, facendone discendere la nullità per essere stato stipulato quale subappalto in violazione del divieto di legge, in assenza dell’autorizzazione della stazione appaltante.
Sul punto, infatti, il primo giudice, dopo avere affermato l’invalidità del contratto scritto depositato agli atti del (e recante il corrispettivo di €. 100.000,00) e la astratta validità della proposta della accettata da (c he prevedeva un corrispettivo di €. 160.000,00, di cui €. 50.000,00 già versati in acconto), oltre alla assenza di prova relativamente alla corretta e completa esecuzione dei lavori, e, quindi, la debenza della somma -affermazioni tutte non censurate né d all’appellante principale e neppure dalle parti appellate che, appunto, non hanno spiegato alcun appello incidentale -ha escluso l’accoglimento della domanda, in quanto
‘la società aggiudicatasi l’appalto, in sede di stipula con l’amministrazione aveva comunicato al Comune committente che per la fornitura e posa in opera dei materiali come da contratto allegato si sarebbe avvalsa della ma aveva anche precisato che tale fornitura non era da considerarsi subappalto in quanto l’incidenza della manodopera era abbondantemente al di sotto del 50% dell’importo contrattuale da affidare. Per tale motivo non risulta in atti alcuna autorizzazione al subappalto, né consta alcun divieto espresso dell’amministrazione, alla quale era stato infatti comunicato che l’aggiudicataria non vi avrebbe fatto ricorso’ .
Se non che, secondo il primo giudice, nonostante quanto dichiarato dall’appaltatrice, ‘dall’esame delle clausole del contratto stipulato fra le parti in data 3 novembre 2009 lo stesso ha il contenuto tipico del subappalto, in quanto riguardante lo stesso lavoro oggetto dell’appalto pubblico, invero proprio la parte principale di quello aggiudicato dalla società riguardante appunto la manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione che la stessa aveva richiesto alla di fornire e posare in opera, tanto che le parti avevano convenuto un corrispettivo di euro 160.000,00 pressappoco identico a quello oggetto dell’appalto pubblico (€. 169.672,44)’.
Facendo applicazione dell’art. 21, co. 1 della l. 13 settembre 1982 n. 646, quindi, andava dichiarata la nullità del contratto di subappalto stipulato in violazione della detta norma che ‘è posta a protezione di rilevanti interessi pubblici ed integra un’ipotesi delittuosa’ .
Pertanto, afferma il Tribunale ‘in mancanza di autorizzazione da parte dell’appaltante il contratto di subappalto di opera pubblica è nullo ex art. 1418 c.c., per contrarietà a norme imperative’.
Ebbene, a fronte di tale ratio decidendi, l’appellante ha affermato, sotto un primo profilo, che ‘un contratto è qualificabile alla stregua del subappalto qualora sussistono due presupposti: in primo luogo, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singoli, devono avere un importo superiore al 2% del valore delle prestazioni affidate, oppure cumulativamente di importo superiore a 100.000 euro, in secondo luogo, l’incidenza del costo della manodopera e del
personale deve essere superiore al 50% del valore complessivo della prestazione’ e, per altro verso, che ‘oltre ai presupposti puramente oggettivi ed economici fissati dalla legge, una prestazione va considerata ‘fornitura’ quando il bene ha una precisa destinazione d’uso (pannelli prefabbricati, serramenti, corpi illuminanti, ecc.) e ‘la posa in opera’ svolt a in cantiere consiste in un’attività puramente accessoria e strumentale (montaggio, saldatura, incollatura, assemblaggio, cc.) che non modifica in alcun modo il bene, ma è diretta solamente a consentirne l’utilizzo’ , per concludere che ‘la prestazione commissionata ha ad oggetto proprio la fornitura di beni materiali tra cui grigliature meccaniche, tubazioni, bacini di predenitrificazione, pompe dosatrici, deflettori, filtri etc., ed in relazione al quale la manodopera è strumentale alla loro posa con un’incidenza oggettivamente inferiore al 50% della prestazione. La circostanza è dirimente e manifesta la natura di fornitura del contratto con ogni effetto in ordine alla remissione della declatoria di nullità così come comminata dal Giudice e auspicato dal .
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
In primo luogo, va sottolineato che l’appellante non censura in modo specifico e con ragionamento contro fattuale l’affermazione del primo giudice peraltro confermata dalla piana lettura dei documenti in atti secondo cui il contenuto dell’appalto commi ssionato dal alla è quasi completamente sovrapponibile a quello del contratto stipulato tra la e la avente ad oggetto entrambi la manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione a servizio dell’abitato del il che appare confermato -come ravvisato anche dal Tribunale -dalla quasi identità tra i corrispettivi pattuiti (€.169.672,44 per l’appalto stipulato tra il e la ed €. 160.000,00 per il contratto intercorso tra la e la . […
Pur essendo tale argomento sufficiente, si evidenzia che la prestazione dedotta nel contratto di cui si discute non ha ad oggetto la fornitura (e, quindi, sostanzialmente la vendita) di beni distinti e la manodopera del fornitore non si concretizza nella mera posa in opera in cantiere dei beni forniti, dal momento che nell’offerta di poi accettata da si descrive la prestazione come ‘ GRIGLIATURA MECCANICA … la realizzazione di un nuovo bacino, spessore 40/10, per il contenimento del filtro coclea e della griglia manuale avente le seguenti caratteristiche il bacino sarà diviso in due canali di cui uno conterrà il filtro coclea e l’altro la griglia manuale e sarà completo di piedi d’appoggio CHIARIFLOCCULTAZIONE Per questa stazione si prevede soltanto il ripristino della carpenteria metallica del bacino di chiarifloccultazione PREDENITRIFICAZIONE … la
realizzazione di un nuovo bacino di predenitrificazione, spessore 40/10, avente le seguenti caratteristiche RIPARTITORE DELLA PORTATA la realizzazione di un bacino in acciaio al carbonio, spessore 50/10, con la funzione di ripartire esattamente la portata in ingresso al trattamento biologico OSSIDAZIONE -NITRIFICAZIONE la realizzazione di due nuovi bacini in acciaio al carbonio, spessore 40/10, aventi ognuno le seguenti caratteristiche DECANTAZIONE FINALE la realizzazione di due nuovi bacini in acciaio al carbonio, spessore 40/10, aventi ognuno le seguenti caratteristiche SMANTELLAMENTO IMPIANTO ESISTENTE realizzazione di un nuovo impianto elettrico poiché quello esistente è obsoleto e non più a norma ‘.
Come è evidente, oggetto della prestazione è la realizzazione di un’opera del tutto nuova ovvero la manutenzione straordinaria, con aggiornamento, di un’opera esistente (l’impianto di depurazione) e non la fornitura (vendita) delle singole componenti necessarie per la realizzazione dell’opera o nel servizio dedotto in contratto, cui pure si accompagni l’attività di posa in opera, e ciò consente di qualificare il contratto in questione come appalto (nella specie, di subappalto) in linea con l’insegnamento de lla Suprema Corte, secondo cui ‘Oggetto del contratto di appalto è il risultato di un facere (anche se comprensivo di un dare) che può concretarsi sia nel compimento di un’opera che di un servizio che l’appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo, mentre oggetto del contratto di vendita è il trasferimento di un bene a cui può essere connessa un’obbligazione di fare, cioè, l’obbligazione di mettere in opera il bene venduto. In altri termini, nel contratto di appalto vi è un fare che può essere comprensivo di un dare, mentre nel contratto di compravendita vi è un dare che può comportare anche un fare. Pertanto, sono sempre da considerarsi contratti di vendita (e non di appalto) i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera qualora l’assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e dei materiali di che trattasi, salvo, ovviamente, che le clausole contrattuali obblighino l’assuntore degli indicati lavori a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, perché in questo caso dovrebbe ritenersi prevalente l’obbligazione di facere, in quanto si configurano elementi peculiari del contratto di appalto e, precisamente, l’intuitus personae e l’assunzione del rischio economico da parte dell’appaltatore. Qualora, invece, l’assuntore dei lavori di cui si dice non è né il fabbricatore, né il rivenditore del bene da installare o mettere in opera, l’attività di installazione di un bene svolta dal prestatore, risultando autonoma rispetto a quella di produzione e vendita, identifica o rinvia ad un contratto di appalto, dato che la materia viene in considerazione quale strumento per la realizzazione di un’opera o per la prestazione di un servizio’ (Cass. Civ., sez. II, 17 gennaio 2014, n. 872).
E’ vero che secondo il giudice di legittimità ‘In tema di contratti di appalto stipulati con la P.A., l’art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 34, comma 5 del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, applicabile “ratione temporis”, ha ridotto l’estensione degli obblighi autorizzatori a carico della stazione appaltante ai subappaltatori per i contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, subordinandone la necessità alla condizione che il valore del materiale fornito fosse inferiore a quello dell’impiego di manodopera. Ne consegue che, ove sia stata dedotta la nullità del contratto per l’utilizzazione di manodopera, la relativa declaratoria presuppone la verifica quantitativa dei fattori produttivi’ (Cass. Civ. sez. I, 8 maggio 2013, n. 10729), tuttavia, ritiene la Corte che, in presenza di un accordo che prevedeva un corrispettivo a corpo e non a misura, senza alcuna distinzione tra i costi delle singole componenti ovvero dei materiali e quelli della manodopera necessaria per la realizzazione ovvero ma manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione, non è possibile stabilire con certezza la proporzione tra le due voci, dovendosi presumere, però, prevalente la seconda avuto riguardo alla circostanza che la gran parte della prestazione dedotta consisteva della ‘realizzazione dei diversi bacini’ e nella realizzazione di ‘un nuovo impianto elettrico’ , sicché la ‘realizzazione’ deve presumersi abbia un valore superiore alle singole componenti necessarie ovvero al materiale ‘elettrico e/o meccanico’ necessario per la
‘realizzazione’ medesima.
A tal proposito, non è irrilevante ricordare che l’appalto commissionato dal alla e la ‘fornitura e posa in opera’ commissionata da quest’ultima alla RAGIONE_SOCIALE avevano i medesimo contenuto e prevedevano un corrispettivo sostanzialmente identico, per cui è difficile immaginare che le proporzioni tra valore dei materiali e manodopera fosse differente, di modo che se era appalto il primo, è subappalto il secondo. Co
Con il secondo motivo di gravame, la curatela appellante ha censurato la impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato essa attrice alla rifusione delle spese in favore del
.
In particolare, l’appellante deduce di non avere svolto alcuna domanda nei confronti del (per il rigetto della quale potesse ritenersi soccombente e tenuto alla rifusione delle spese sostenute da controparte) ma di averlo convenuto in giudizio soltanto perché potesse essere pronunciata, anche nei confronti dell’Ente Locale, la nullità del contratto scritto depositato agli atti del ed intercorso apparentemente tra la e la […
Secondo la prospettazione dell’appellante, dunque, non era affatto illegittima la partecipazione del al giudizio in primo grado, pur non essendo stata formulata alcuna domanda nei suoi
confronti, sicché erronea era stata la propria condanna alla rifusione delle spese processuali nei riguardi dell’Ente, che semplice interessato all’accertamento della nullità del contratto scritto (anche in ragione delle implicazioni penali della vicenda) e non soggetto passivo di alcuna domanda, si era inutilmente costituito in giudizio ed aveva preso posizione (eccependo anche la nullità del contratto di subappalto) rispetto ai lavori di cui si era pienamente giovato.
In conclusione, le spese sostenute in primo grado dal avrebbero dovuto essere poste a carico della soccombente nella domanda di accertamento della nullità del contratto scritto depositato agli atti del ovvero compensate tra le parti.
Il motivo di appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Infatti, è pur vero che nei confronti del Comune l’attrice non intendeva proporre alcuna domanda e che il contratto scritto di cui aveva chiesto dichiararsi la nullità riguardava i rapporti tra ed , tuttavia il medesimo, effettivamente estraneo ai rapporti tra appaltatrice e subappaltatrice, si era costituito in primo grado non limitandosi a protestare la propria estraneità ma aderendo alle eccezioni preliminari sollevate dalla di incompetenza per territorio, prima, e di estinzione, dopo l’interruzione e la riassunzione ad opera della curatela fallimentare, oltre che contestando le ragioni attoree nel merito, tutte eccezioni rigettate, di modo che appare alla Corte più corretta una compensazione delle spese nel rapporto tra fall. e .
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le spese seguono la soccombenza, nel rapporto tra fall. e stante la conferma della sentenza di primo grado sul punto, mentre nel rapporto tra l’appellante principale ed il vanno poste a carico di quest’ultimo avuto riguardo alla riforma della sentenza impugnata sul punto.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato, da avverso la sentenza n. 3455/2020 del 12 novembre 2020 del Tribunale di Bari, in composizione
monocratica,
Accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, compensa integralmente le spese di giudizio nel rapporto tra fallimento e
, confermandola nel resto;
condanna l’appellante al pagamento in favore dell’appellata
delle spese del presente grado di giudizio, che quantifica in complessivi €. 14.317,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%);
3.
condanna l’appellato , al pagamento in favore dell’appellante
fall. delle spese del presente grado di giudizio, che quantifica in complessivi €. 5.809,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%).
Così decisa in data 18 luglio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME