Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22853 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22853 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso di cui al procedimento nr. 15841/2019, proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Cagliari, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE);
contro
ricorrente
avverso il decreto nr. 247/2019, depositato in data 3/4/2019, del Tribunale di Perugia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5
giugno 2024 dal cons. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Con decreto, ex art. 99 l. fall. del 25/4/2019, il Tribunale di Perugia rigettava l’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che aveva escluso il credito fatto valere da NOME COGNOME, titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, dell’importo, al netto di quanto ricevuto, di € 696.794,92, oltre interessi al tasso per le transazioni commerciali, in chirografo, derivante dai lavori di scavo, posa cavi, tubi, pozzetti e reinterro e ripristino, svolti in esecuzione di plurimi contratti di subappalti stipulati con l’impresa fallita che, a sua volta, aveva concluso con RAGIONE_SOCIALE un contratto di appalto avente ad oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera e manutenzione di impianti in fibra ottica nella Regione Sardegna.
1.1 Il giudici dell’opposizione rilevavano che la pretesa creditoria si fondava su documentazione di provenienza unilaterale e priva di data certa e che i sei contratti di subappalto prevedevano corrispettivi per un massimo di € 464.620, inferiore rispetto alla somma di € 473.602,66, che l’opponente ammetteva di aver ricevuto.
1.2 Evidenziava l’impugnato provvedimento che, secondo le previsioni contrattuali liberamente pattuite, i compensi erano comprensivi anche di noli, fornitura dei materiali, trasporti, tariffe di discarica e che l’opponente non aveva indicato le ragioni dei costi asseritamente superiori a quelli preventivati, né la documentazione, sempre secondo quanto affermato dal Tribunale, attestava l’esistenza di contestazioni circa la gestione del rapporto,
l’emissione dei benestare sulle fatture e la necessità di effettuare misure in contraddittorio.
2 NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I mezzi di impugnazione possono così sintetizzarsi:
1.Violazione degli artt. 2704 c.c. 115 c.p.c, in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto non opponibili al fallimento i contratti di subappalto e la correlata documentazione allegata la cui data certa si desumeva dalla loro produzione nell’ambito del giudizio iniziato davanti al giudice ordinario e poi interrotto a seguito del fallimento di RAGIONE_SOCIALE; la documentazione sarebbe, inoltre, confluita in una informativa della Guardia di Finanza elaborata su incarico del Pubblico Ministero;
violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 1362 e 1363, in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di statuire sulla domanda formulata dall’opponente di riconoscimento del credito per prestazioni non previste dai contratti di subappalto; si ascrive, inoltre, al Tribunale di non aver fornito una corretta interpretazione dei contratti che consentivano l’esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle indicati con riconoscimento dei maggiori compensi;
violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., 1418 c.c e 118 d.lvo nr. 263/2006, in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c.; si deduce la nullità delle clausole dei contratti di subappalto relative al prezzo e la loro sostituzione con il prezzo legalmente e inderogabilmente determinato con riferimento ai prezzi unitari di aggiudicazione; si
ribadisce che , contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la volontà del subappaltatore era stata oggetto di coartazione;
violazione degli artt. 2697 c.c. 115 c.p.c., in relazione all’art 360 1° comma nr. 4 c.p.c., per non avere statuito sulla richiesta di ammissione della prova orale e della consulenza tecnica, mezzi di prova che avrebbero consentito di dimostrare la reale entità delle opere realizzate per la determinazione del prezzo da ammettere al passivo;
violazione degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 1° comma nr. 4 c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato inammissibile e/o rigettato la pretesa risarcitoria o di indennizzo ex art. 2041 c.c. con motivazione apparente.
2 Il secondo motivo è, in parte, infondato ed, in parte, inammissibile e tale esito determina l’assorbimento del primo motivo.
2.1 Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, il Tribunale non si è affatto sottratto alla decisione sulla domanda di riconoscimento del credito per l’esecuzione di opere non previste dai contratti di subappalto, né ha malamente interpretato i fatti costitutivi della pretesa creditoria fatta valere dal subappaltatore, ma ha statuito sul punto precisando che le pattuizioni contrattuali, liberamente accettate dal subappaltatore, prevedevano un compenso massimo regolarmente corrisposto.
2.2 Con riferimento all’ulteriore profilo della censura , va rilevato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il principio per cui, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto (cfr. Cass. 3590/2021, 9461/2021, 15603/2021, 32876/2022), affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e s. c.c., o della radicale
inadeguatezza della motivazione -donde l’onere del ricorrente di indicare espressamente i canoni ermeneutici dei quali si allega la violazione, di precisare in quale modo il giudice del merito se ne sia discostato, e di riportare in ricorso il testo in discussione (Cass. Sez. U, 10374/2007) -fermo restando, in ogni caso, che il sindacato sull’interpretazione dei contratti e degli atti unilaterali in sede di legittimità non può mai risolversi nella mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella diversa che, tra le varie opzioni possibili, sia stata divisata dai giudici di merito (ex multis, Cass. 27136/2017, 11254/2018, 873/2019, 995/2021, 9461/2021). Detto altrimenti, ove non risultino violati i criteri dettati dagli artt. 1362 e s. c.c. e non emergano radicali vizi logico-giuridici della motivazione -come è nel caso in esame -l’accertamento della reale volontà delle parti integra una valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e come tale insindacabile in sede di legittimità (Cass. 7945/2020, 21576/2019), poiché il sindacato di legittimità non può avere ad oggetto la ricostruzione della volontà delle parti (Cass. 8810/2020, 1547/2019).
2.2 Nel caso di specie il Tribunale afferma « che l’art 13 relativo ai compensi di ciascun contratto prevedeva che l’importo di cui all’art. 6) fosse quello massimo e che compensi -calcolati secondo l’offerta presentata dall’esecutrice comprendessero tutte le attività a carico dell’esecutrice, ivi compresi noli , fornitura di materiali, trasporti e tariffe di discarica..».
2.3 La censura si risolve in una mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella diversa, fondata sul dato letterale, che, tra le varie opzioni possibili, sia stata divisata dai giudici di merito.
3 Il terzo motivo è inammissibile in quanto il Tribunale umbro non fa menzione della questione della nullità della clausola ai sensi dell’art. 118 comma 4 d.lvo nr 163 /2006.
3.1 Deve ricordarsi, in proposito, che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr., ex aliis, Cass. n. 25909/ 2021, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 31999/ 2022), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010). In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d’inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018).
3.2 La ricorrente non ha assolto all’onere di indicare se e quando l’eccezione di nullità delle clausole determinative del prezzo sia stata introdotta e trattata nel giudizio di opposizione.
Quanto all’ulteriore articolazione del motivo , la ricorrente si limita genericamente ad affermare la coartazione della volontà del contraente in contrapposizione con l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito che hanno escluso , in quanto
neanche allegata, qualsivoglia lesione della libertà negoziale della subappaltatrice.
4 Neanche il quarto motivo supera il vaglio di ammissibilità in quanto la prova per testi e l’accertamento tecnico mirano a dimostrare fatti e circostanze non oggetto di controversia, che riguarda invece la remunerazione di tutte le opere e gli interventi della subappaltatrice con il corrispettivo complessivo contrattualmente pattuito.
5 Il quinto motivo è infondato in quanto il Tribunale, sia pur con motivazione sintetica, ha spiegato le ragioni del rigetto della domanda di risarcimento danno e/o di indennizzo ex art. 2041 c.c individuate nei motivi di rigetto della domanda principale fondata titolo contrattuale la cui proposizione escludeva l’azione di arricchimento senza causa stante il carattere sussidiario, ex art 2042 c.c. di tale rimedio.
6 In conclusione il ricorso è infondato
7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle presente giudizio che liquida complessivamente in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre IVA , CAP e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2024