Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28814 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28814 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9563-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 361/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/02/2021 R.G.N. 2544/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Somministrazione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/10/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato -per quanto qui ancora interessa -la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME, aveva dichiarato ‘la nullit à del solo contratto di somministrazione del 7 settembre 2015 e l’esistenza da tale data di un rapporto di lavoro subordinato con RAGIONE_SOCIALE (utilizzatrice), con conseguente condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno; la Corte ha solo modificato la decorrenza della condanna risarcitoria fissandola alla data del 6 febbraio 2017;
in estrema sintesi, la Corte, ha innanzitutto escluso che, rispetto a detto contratto stipulato successivamente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 81 del 2015, la COGNOME fosse incorsa nella decadenza prevista dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010, trat tandosi di nullità prevista dall’art. 38, comma 1, del decreto legislativo citato, secondo cui ‘in mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore’, nullità che secondo i giudici d’appello -‘può essere fatta valere senza l’adempimento di previ oneri impugnatori’;
inoltre, la Corte romana ha ritenuto corretto l’operato del giudice di prima istanza che non aveva ammesso la prova testimoniale articolata dalla società ‘sulla circostanza dell’avvenuta stipulazione del contratto commerciale d’interesse’, né aveva ‘impartito al terzo fornitore l’ordine di esibire il predetto contratto’; infine, ha escluso che ‘il
contratto commerciale, entrato nella disponibilità dell’appellante dopo la sentenza di primo grado in esito ad ulteriore richiesta al fornitore’ fosse acquisibile agli atti del processo ai sensi dell’art. 437 c.p.c., argomentando che: ‘il documento è di formazione precedente al giudizio di primo grado; la sua produzione non è stata necessitata dall’evolversi del processo; il documento non è volto a completare una pista probatoria (che non si apprezza negli atti di causa né tanto meno è stata indicata alla Corte dall’appellante), ma piuttosto dovrebbe fornire esso stesso la prova del fatto costitutivo dell’eccezione datoriale, al vaglio; l’appellante non ha doverosamente circostanziato l’avvenuta stipulazione del contratto commerciale di interesse (con riguardo alla data di stipulazione, al luogo e alla persona fisica che avrebbe agito in sua rappresentanza), sicché i fatti storici descrittivi della conclusione del negozio sono estranei al contraddittorio e dunque non riscontrabili probatoriamente’; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE, società che ha fuso per incorporazione la RAGIONE_SOCIALE, con 2 motivi; ha resistito con controricorso l’intimata; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni già espresse da questa Corte su ricorso contenente censure sovrapponibili in analoga controversia (v. Cass. n. 18482 del 2022);
1.1. col primo motivo di ricorso si denuncia: ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; degli artt. 115, 210, 421, c. 2, 437, c. 2, c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al punto decisivo della controversia già oggetto di discussione tra le parti (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.)’; nella sostanza si critica la Corte territoriale per non aver dato ingresso all’acquisizione del documento che avrebbe dovuto fornire la prova ‘ ad substantiam ‘ del contratto di somministrazione;
il motivo è inammissibile perché innanzitutto contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziale e processuale, nonché di vizi di motivazione, peraltro richiamando una formulazione del n. 5 dell’a rt. 360 c.p.c. non più vigente, senza alcuna adeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dal comma 1 dell’art. 360 c.p.c., così non consenten do una adeguata identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, ‘di censure caratterizzate da … irredimibile eterogeneità’ (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016; tra le più recenti; Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019; da ultimo: Cass. n. 36881 del 2021);
hanno argomentato le Sezioni unite (Cass. SS.UU. n. 16990 del 2017) che la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate; la tipizzazione dei motivi di ricorso comporta, infatti, che il generale
requisito della specificità si moduli, in relazione all’impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l’espressione della cd. duplice specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge; invece la promiscuità della formulazione delle censure ‘avviluppa gli asseriti vizi strutturali della motivazione, ma anche l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge sostanziale e processuale’; d’altro canto è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
inoltre, il motivo in esame tende a contestare errores in procedendo che sarebbero stati commessi dai giudici del merito, senza prospettare il vizio nelle forme richieste dall’art. 360, n. 4, c.p.c., ma piuttosto sollecitando una rivalutazione del mancato esercizio dei poteri officiosi da parte della Corte territoriale che lo ha, comunque, sufficientemente motivato; 1.2. il secondo motivo denuncia: ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 6 l. n. 604 del 1966, dell’art. 32, c. 4, l. n. 183 del 2010, dell’art. 39, c. 1, d. lgs. n. 81 del 2015; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al punto decisivo della controversia già oggetto di discussione tra le parti (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.)’; si lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe considerato in alcun modo l’eccezione sollevata dalla società ‘circa la mancata impugnaz ione da parte della RAGIONE_SOCIALE dei contratti sia di lavoro somministrato sia commerciali di
somministrazione, salvo solo quello di lavoro somministrato del 28/12/2015 tra la lavoratrice e l’agenzia RAGIONE_SOCIALE; la censura è inammissibile perché adotta la stessa tecnica di formulazione promiscua già evidenziata nel primo motivo, ma anche perché non si misura adeguatamente con il decisum , in cui, come ricordato nello storico della lite, la Corte territoriale ha statuito sulla decadenza, per cui nessuna omissione di pronuncia può dirsi consumata, mentre altro è dire se la pronuncia sia conforme a diritto sul punto, ma in tal caso la censura avrebbe dovuto essere ben diversamente formulata;
conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese regolate secondo soccombenza e liquidazione come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’u lteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre esborsi pari ad euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 ottobre