Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36375 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36375 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
R.G. 18083/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 20/11/2023
C.C. 14/4/2022
RISOLUZIONE DI CONTRATTO AGRARIO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18083/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocatessa COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di BRESCIA n. 552/2022 depositata l’ 11/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Bergamo NOME COGNOME convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE per ottenere, in via cautelare, la restituzione delle mucche di sua proprietà detenute presso la stalla della predetta RAGIONE_SOCIALE resistente, nonché, nel merito, in via principale, la dichiarazione di risoluzione del contratto di soccida concluso tra le parti per fatto e colpa della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con condanna della stessa alla restituzione degli animali suindicati e al risarcimento dei danni subiti a causa della diminuzione del valore dei capi di bestiame e del mancato guadagno causato dalla condotta inadempiente della RAGIONE_SOCIALE. Chiese altresì, in via subordinata, che fosse dichiarato lo scioglimento del contratto intercorso tra le parti.
A sostegno della domanda espose, tra l’altro, di aver concluso con la RAGIONE_SOCIALE convenuta un accordo orale, inquadrato dal ricorrente come contratto di soccida, secondo il quale egli avrebbe acquistato delle mucche, le quali sarebbero poi state intestate alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e trattenute presso una stalla di proprietà di questa, la quale avrebbe provveduto alla loro alimentazione, cura e riparo, con il fine di ripartire il ricavato della futura vendita dei vitelli. Per tale scopo egli aveva preso in locazione una parte della cascina della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE convenuta, provvedendo al pagamento di un canone annuo di euro 3.000, e in compagnia di NOME COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE resistente, aveva scelto le mucche da destinare agli accordi intrapresi, successivamente trasferite nella stalla della RAGIONE_SOCIALE convenuta.
Aggiunse l’attore che i rapporti tra le parti si erano progressivamente deteriorati, che gli animali di sua proprietà erano stati trascurati e danneggiati, per cui egli si era visto costretto in un primo tempo a sporgere denuncia e a chiedere il sequestro delle mucche e poi a promuovere il giudizio in questione.
Si costituì in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto della domanda.
La convenuta eccepì preliminarmente l’incompetenza del Tribunale adito, negò che tra le parti fosse stato concluso un contratto di soccida e ricondusse la vicenda ad un contratto di appalto. Negò anche che fosse stato stipulato tra le parti un contratto di affitto della parte della cascina occupata dal COGNOME; chiese, pertanto, nel merito il rigetto delle domande di parte ricorrente e in via riconvenzionale che fosse accertato in suo favore un credito per il mancato pagamento del corrispettivo del contratto di appalto.
Istruita la causa con gli interrogatori formali di NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali amministratori della RAGIONE_SOCIALE resistente, e con l’escussione di uno solo dei due testi, il Tribunale, rigettata la richiesta di restituzione del bestiame in via cautelare, respinse le domande proposte dal ricorrente, dichiarò non proponibili le domande riconvenzionali proposte dalla RAGIONE_SOCIALE resistente in quanto non erano state oggetto del preventivo tentativo di conciliazione, e condannò il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La sentenza è stata impugnata in via principale da NOME COGNOME e in via incidentale dalla RAGIONE_SOCIALE e la Corte d’appello di Brescia, Sezione specializzata agraria, con sentenza dell’11 maggio 2022 ha rigettato l’appello principale e, in parziale riforma della sentenza gravata, ha dichiarato l’incompetenza della Sezione specializzata agraria a conoscere della domanda riconvenzionale proposta dall’appellante incidentale, ravvisando la competenza del Tribunale ordinario di Bergamo, davanti al quale la causa doveva essere riassunta, e ha compensato integralmente le spese di lite.
Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di residuo interesse in questa sede, che il primo motivo dell’appello principale, riguardante la revoca dell’ammissione della testimonianza di NOME
NOME COGNOME, era da considerare superato, in quanto la teste era stata sentita nel corso del secondo grado di giudizio.
Valutando poi congiuntamente il secondo e il terzo motivo dell’appello principale, la Corte bresciana ha affermato che in base all’istruttoria svolta e, in particolare, dalla deposizione della teste COGNOME, compagna del COGNOME -non poteva ritenersi dimostrata l’esistenza, anche se in forma orale, del contratto di soccida. Premesse alcune indicazioni sulla natura di tale contratto, la Corte d’appello ha osservato che dalle deposizioni testimoniali era emerso unicamente che NOME COGNOME aveva acquistato delle vacche di alta qualità e che NOME COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE resistente, avrebbe dovuto provvedere a mantenerle e alimentarle nella propria stalla. Non era stato convenuto dalle parti, invece, «né di procedere alla stima del bestiame né di ripartirne gli eventuali accrescimenti», mentre nel contratto di soccida sono elementi essenziali proprio la volontà di ripartire quegli accrescimenti, i loro prodotti e gli utili dell’impresa. Non era stata fornita alcuna prova, inoltre, dell’elemento, caratterizzante il contratto di soccida, della direzione dell’impresa da parte del soccidante (art. 2173 cod. civ.), dato che era stato dimostrato soltanto che l’appellante principale si limitava a controllare lo stato delle mucche, attività ben diversa da quella di direzione dell’impresa.
La Corte territoriale, poi, esaminando specificamente il terzo motivo dell’appello principale, avente ad oggetto la violazione del principio iura novit curia da parte del Tribunale, ha rilevato che «la competenza delle sezioni specializzate agrarie è circoscritta alle controversie nelle quali, indipendentemente dalla fondatezza delle relative domande, venga dedotta l’esistenza di un contratto agrario come fatto costitutivo della pretesa o dell’eccezione». Nel caso specifico, invece, avendo ritenuto insussistenti gli elementi
costitutivi del contratto di soccida, il Tribunale aveva correttamente respinto la domanda del COGNOME.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia propone ricorso NOME COGNOME con atto affidato a tre motivi.
Resiste la RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ., nonché dei principi giurisprudenziali dettati in materia di riqualificazione dei fatti in una fattispecie giuridica differente rispetto a quella prospettata dalla parte.
Il ricorrente contesta la decisione della Corte di merito di confermare la sentenza di primo grado senza riqualificare il rapporto dedotto in maniera diversa rispetto a quanto prospettato dalla parte. Richiamate alcune pronunce relative all’art. 112 cod. proc. civ., il ricorrente ricorda di aver chiesto in primo grado la restituzione delle mucche di sua proprietà e la risoluzione del contratto, con condanna al risarcimento dei danni. La causa petendi era l’avvenuta conclusione di un contratto, ma l’esposizione dei fatti risultava «preponderante rispetto all’esposizione degli elementi di diritto che, se carente, può essere sopperita proprio dall’applicazione del principio iura novit curia ». Ritiene il ricorrente di aver dimostrato la proprietà del bestiame, il rifiuto del convenuto di restituirlo e il danno da morte di alcuni capi, ragioni necessarie e sufficienti ad accogliere le domande di restituzione e risarcimento dei danni, senza che a tanto potesse essere di ostacolo il fatto di aver adito la Sezione specializzata agraria. La Corte d’appello, in pratica, sarebbe dovuta giungere «alla riqualificazione richiesta ed inspiegabilmente non operata», anche se questo poteva
comportare il richiamo a contratti di natura non agraria; diversamente, infatti, egli non potrebbe proporre un altro giudizio per ottenere una diversa qualificazione giuridica «senza incorrere nel limite del ne bis in idem ».
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché dei principi giurisprudenziali dettati in materia del potere-dovere di pronunciarsi su tutta la domanda, per non aver preso in considerazione la richiesta di riqualificazione del contratto intercorso tra le parti secondo uno schema giuridico differente da quello prospettato dall’odierno ricorrente.
Osserva il ricorrente che la Corte territoriale, esaminando il terzo motivo di appello avente ad oggetto la mancata riqualificazione giuridica del contratto, si è limitata a dichiarare che il Tribunale correttamente aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME, non avendo ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi del contratto di soccida, senza pronunciarsi sulla domanda relativa alla riqualificazione del rapporto. Il ricorrente evidenzia come aver ignorato la domanda di riqualificazione giuridica costituisca violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dovendo essere parificata ad un’omissione di pronuncia.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., nonché dei principi giurisprudenziali dettati in materia del potere-dovere di rendere idonea e sufficiente motivazione a fondamento della decisione assunta al fine di garantire alla parte interessata l’esercizio del diritto di difesa.
Osserva il ricorrente, sempre in relazione al terzo motivo di appello, che la sentenza impugnata, limitandosi a definire ‘corretto’ quanto statuito dal giudice di primo grado
sull’insussistenza degli elementi essenziali della soccida, sarebbe incorsa nel vizio di motivazione, per mancato rispetto del ‘minimo costituzionale’, richiesto dall’art. 111, comma sesto, della Costituzione.
La Corte ritiene che i tre motivi di ricorso -i quali, benché tra loro non coincidenti, possono essere trattati congiuntamente -siano tutti, ove non inammissibili, comunque privi di fondamento.
Essi, infatti, dimostrano come primo limite quello di non cogliere pienamente la ratio decidendi della sentenza impugnata la quale, come si è in precedenza già detto, ha rigettato la domanda del COGNOME rilevando che era rimasta sfornita di prova la fondamentale affermazione da lui proposta, e cioè che tra le parti fosse stato concluso un contratto di soccida.
La Corte d’appello ha correttamente ricordato, a questo proposito, che, in base alla previsione dell’art. 2173 cod. civ., elementi fondamentali del citato contratto sono la direzione dell’attività di impresa in capo al soccidante e la volontà delle parti di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti utili che ne derivano (art. 2170 cod. civ.); elementi entrambi mancanti nel caso di specie.
Il ricorrente, anziché provvedere alla puntuale contestazione di tali conclusioni, pretende di ravvisare una serie di vizi nell’impugnata sentenza partendo dalla convinzione che la Corte d’appello, una volta individuati i connotati di fatto della vicenda e il fondamento del petitum sostanziale avanzato, avrebbe dovuto di sua iniziativa provvedere anche ad un diverso inquadramento giuridico della domanda, accogliendola, se del caso, sotto una differente prospettazione. Donde l’ipotizzata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. contenuta nel primo e nel secondo motivo di ricorso.
È evidente che tale tesi è priva di ogni fondamento, tanto più alla luce di quelle che erano state le conclusioni rassegnate dall’odierno ricorrente nel giudizio di primo grado. Il ricorrente
sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto individuare esso stesso la ragione giuridica a sostegno della pretesa da lui avanzata, il che porterebbe alla totale negazione del principio della domanda, secondo cui il giudice è appunto tenuto a decidere sulla base dei fatti allegati e provati dalla parte, senza dover ricercare -non si sa bene come e dove -ulteriori e diverse ragioni giuridiche da porre a fondamento della domanda; tanto più che nel caso specifico non era stata formulata neppure una domanda subordinata.
Come questa Corte ha anche di recente affermato, infatti, «il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere -dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato» (ordinanza 11 luglio 2022, n. 21865).
Appare poi del tutto fuor di luogo il richiamo alle sentenze 11 aprile 2000, n. 4595, e 11 luglio 2014, n. 15881, sempre dettate a proposito di contratti agrari, che avevano ad oggetto, come facilmente si comprende, ipotesi del tutto diverse da quella odierna.
Palesemente inammissibile è, poi, il terzo motivo, nel quale il ricorrente, invocando la sussistenza di una motivazione inidonea e
insufficiente, finisce per sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, trattandosi di causa agraria, esente per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza